Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80
Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri.
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 29 dicembre 2015
Art. 17
Funzioni della Regione
1. La Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, esercita tutte le funzioni amministrative, di programmazione e pianificazione, di indirizzo e controllo in materia di tutela della costa e degli abitati costieri non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla provincia, ed in particolare provvede:
a) all'approvazione, con deliberazione della Giunta regionale, del documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera, di cui all'articolo 18;
b) alla progettazione e realizzazione delle opere di difesa delle coste e degli abitati costieri;
c) alla manutenzione ed esercizio delle opere di difesa delle coste e degli abitati costieri, fatto salvo quanto previsto all’articolo 18, comma 2, lettera b);
d) allo svolgimento delle funzioni di monitoraggio di cui all'articolo 19;
e) al rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 109 del d.lgs. 152/2006 , anche relativamente agli interventi di cui all’articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale);
f) al rilascio, per la realizzazione degli interventi, sia pubblici, sia privati, di recupero e riequilibrio alla fascia costiera che interessano il territorio di più comuni, di tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, pareri e di ogni altro atto di assenso comunque denominato, concernenti la gestione del demanio marittimo di cui all'articolo 27, comma 3, della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ), fermo restando quanto previsto all'articolo 24, comma 1;
g) all'approvazione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale:
1) di linee guida concernenti la definizione delle metodologie e dei sistemi di rilevamento, nell'ambito delle attività di monitoraggio, di cui all'articolo 19;
2) delle modalità di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 21.
Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 39; e poi così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 27 .
Per l'interpretazione autentica di questo comma si veda l'art. 25 della l.r. 20 luglio 2023, n. 29 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.