Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80
Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri.
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 29 dicembre 2015
Art. 15
Sanzioni
1. Ove non diversamente sanzionate, le violazioni degli obblighi e divieti contenuti nei regolamenti di cui all'articolo 11, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 600,00 (24) a euro 6.000,00.
Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 39; e poi così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 27 .
Per l'interpretazione autentica di questo comma si veda l'art. 25 della l.r. 20 luglio 2023, n. 29 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.