Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 29 dicembre 2015
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, e l’articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;
Visto l’articolo 4 dello Statuto;
Visto il


Visto l'


Visto il


Visto il


Visto il


Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);
Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della

Vista la legge regionale 14 settembre 2015, n. 66 (Disposizione per l'anno 2015 sul documento preliminare al bilancio e alla legge di stabilità. Modifiche alla l.r. 1/2015 );
Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 4 dicembre 2015;
Considerato quanto segue:
1. A partire dal 2015, in forza del




2. Ai fini dell’attuazione dell’iniziativa “Centomila orti in Toscana”, di cui al Programma di Governo per la X legislatura approvato con risoluzione 30 giugno 2015, n. 1, si intende contribuire alla realizzazione di orti urbani intesi come centro organizzato di aggregazione e di scambio culturale fra persone di tutte le età e posti in aree ad elevato livello di urbanizzazione. È necessario sperimentare, in collaborazione con alcune amministrazioni locali che nel corso degli anni hanno già maturato esperienze in materia, un modello di orto urbano e promuoverne, successivamente, la realizzazione sul territorio regionale, prevedendo anche il coinvolgimento di Ente terre regionali toscane;
3. L'


4. L’attuale situazione di crisi economico-sociale rende necessari ulteriori interventi tesi ad assicurare un sostegno concreto alle persone che vivono particolari situazioni di disagio, suscettibili di aggravarne le difficoltà finanziarie. In particolare sono necessari interventi di sostegno connessi alla presenza di minori disabili, consistenti nell’erogazione di un contributo finanziario annuale;
5. E’ opportuno modificare l'articolo 23 della l.r. 65/2014 , che prevede forme di incentivazione per favorire la redazione dei piani strutturali intercomunali per i comuni che non sono obbligati all'esercizio associato della funzione fondamentale relativa alla pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, consentendo anche ai comuni obbligati all'esercizio associato della funzione fondamentale relativa alla pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale di accedere alle misure regionali dirette ad incentivare la redazione dei piani strutturali intercomunali;
6. E’ opportuno rafforzare e supportare le capacità di analisi e di iniziativa della Conferenza delle regioni periferiche marittime d’Europa (CRPM), cui la Regione Toscana è associata, con un contributo straordinario per l’anno 2016 in coerenza con quanto previsto dallo statuto della CRPM;
7. Nell’ambito di una complessiva razionalizzazione dell’impiego delle risorse regionali che si riflette anche sugli stanziamenti per la manutenzione della viabilità, è necessario ottimizzare e migliorare l’efficacia della spesa per la manutenzione ed il pronto intervento relativi alle strade regionali;
8. Al fine di contribuire al finanziamento delle convenzioni previste dall’articolo 7, comma 6, della l.r. 22/2015 per incentivare lo svolgimento dei compiti della polizia provinciale anche in materia di vigilanza faunistico venatoria, è necessario prevedere la destinazione di apposite risorse nell'ambito della legge regionale 2 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della

9. In attesa della definizione dei rapporti disciplinati dalla l.r. 22/2015 , è necessario assicurare immediata operatività dall'inizio del 2016 ad alcune disposizioni che disciplinano situazioni impreviste che richiedono un intervento indifferibile e urgente da parte della Regione o compiti di polizia idraulica, di pronto intervento, di gestione e manutenzione delle opere idrauliche, di servizio di vigilanza e di piena;
10. Si ritiene necessario, in considerazione del carattere recessivo della programmazione regionale settoriale, eliminare l’obbligo di allegare alla legge di stabilità il prospetto riepilogativo delle previsioni finanziarie di piani e programmi, inserendo tali dati nella nota integrativa al bilancio, disciplinata dal

11. E’ opportuna una serie di interventi a favore della città di Pisa, ripartendo le risorse fra l’Università degli studi di Pisa e il comune e subordinandone l'erogazione alla sottoscrizione di accordi per dettagliare tempi e modalità attuative dell'opera finanziata, per il completamento della cittadella galileiana e per dare soluzione al grave problema della chiusura del palazzo “La Sapienza”;
12. Al fine di rafforzare l’azione di potenziamento della piattaforma logistica toscana è previsto il concorso finanziario alla realizzazione degli interventi previsti nel piano regolatore portuale del porto di Piombino;
13. È opportuno procedere alla predisposizione dei progetti relativi ad importanti infrastrutture viarie e all’estensione della tramvia della piana fiorentina;
14. È necessario assicurare una forma di sostegno all'assistenza legale per gli obbligazionisti toscani danneggiati dalle situazioni di crisi in cui sono incorsi gli istituti bancari interessati dal riordino operato con il

15. In assenza di disposizioni nazionali in vigore per l’annualità 2015, appare necessario chiarire che il livello delle risorse destinate al finanziamento del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, da effettuarsi a consuntivo nell’anno 2016, resta inalterato a seguito delle uscite del personale delle categorie e dirigenziale realizzate nell’anno 2015;
16. L’articolo 1, comma 7 della l.r. 22/2015 prevede che al riordino delle funzioni in materia di mercato del lavoro si provveda con successiva legge;
17. Il

18. l’

19. In data 5 novembre 2015, è stata sottoscritta tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Toscana la convenzione sui servizi per l’impiego di cui al punto 17. L’articolo 2 di tale convenzione prevede la possibilità di sottoscrivere apposite convenzioni tra la Regione e le province e la Città metropolitana di Firenze per disciplinare i criteri e le modalità di utilizzo del personale impiegato nei servizi per l’impiego, ivi inclusi i servizi per il collocamento mirato;
20. Al fine di garantire la continuità dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro è pertanto necessario dare disposizioni di prima attuazione al

21. Al fine di evitare un'impugnazione governativa è opportuno abrogare la legge regionale 14 settembre 2015, n. 66 (Disposizione per l'anno 2015 sul documento preliminare al bilancio e alla legge di stabilità. Modifiche alla l.r. 1/2015 ), il cui ambito temporale di applicazione era limitato all'anno 2015 e che ha già esaurito i suoi effetti;
22. Di non accogliere il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 4 dicembre 2015, in quanto la richiesta integrazione si porrebbe in contrasto con la normativa nazionale che finalizza i proventi derivanti dalla vigilanza sulle strade regionali alla manutenzione delle medesime e solo di esse;
23. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Articolo prima inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 9; ed ora abrogato con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 12 .
Articolo prima inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 10; ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2017, n. 77, art. 9 .
Articolo prima inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 14; poi abrogato con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 9 .
Articolo prima inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 18; ed ora abrogato con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 29 .
Parole prima sostituite con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 21; ed ora così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 10 .
Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 22, ed ora così sostituito con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 7.
Parola prima sostituita con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 25, ed ora così sostituita con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 8 .
Parole prima sostituite con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 1, ed ora parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 27.
Parole prima sostituite con l.r. 20 luglio 2018, n. 37, art. 3 , ed ora così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 23 .
Comma prima aggiunto con l.r. 20 luglio 2018, n. 37, art. 3 , ed ora abrogato con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 23 .
Parole prima sostituite con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 11 , poi così sostituite con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 15 , ed ora così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 3.
Parola prima sostituita con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 12 , ed ora così sostituita con l.r. 14 giugno 2019, n. 31, art. 1 .