CAPO III bis
Art. 32 bis
1. Ai fini dell’organizzazione di un sistema di governance delle attività industriali e nelle more della definizione di un nuovo assetto normativo concernente l'area industriale della zona apuana, gli organi del Consorzio per la Zona Industriale Apuana, di seguito Consorzio, disciplinato con legge regionale 7 maggio 1985, n. 59 (Norme per il riassetto del Consorzio Zona Industriale Apuana ai sensi dell’art. 65 del D.P.R. n. 616 del 1977) sono sciolti, ad eccezione del Collegio dei revisori, con le modalità previste dall'articolo 32 ter.
Art. 32 ter
1. Il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, decreta lo scioglimento degli organi del Consorzio e contestualmente nomina un Commissario ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione) preposto alla gestione transitoria in attesa del riordino del Consorzio.
Art. 32 quater
1. Il Commissario assume tutti i compiti e le funzioni dei disciolti organi e dura in carica fino alla nomina del commissario per la gestione ordinaria di cui all’articolo 22, comma 1, primo periodo, della legge regionale 17 luglio 2019, n. 44 (Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona industriale apuana Modifiche all’articolo 32 quater della l.r. 82/2015) (101) Parole così sostituite con l.r. 17 luglio 2019, n. 44, art. 23.
e comunque non oltre millequarantasette (97) Parola prima sostituita con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 12, ed ora così sostituita con l.r. 14 giugno 2019, n. 31, art. 1.
(77) Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 14.
giorni dalla data del provvedimento di nomina. 2. Il compenso per il Commissario non può eccedere quello in vigore per la carica del presidente del consorzio medesimo ed è determinato dall'atto di nomina di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente articolo, presenta al Consiglio regionale una proposta di legge diretta alla definizione della nuova governance del Consorzio e delle attività industriali.
Art. 32 quinquies
1. Il Commissario cura la gestione ordinaria del Consorzio.
2. Al fine di predisporre gli atti propedeutici alla ridefinizione del ruolo e delle funzioni del Consorzio e per la gestione dello stesso, il Commissario, avvalendosi delle strutture operative del Consorzio, elabora un piano di ricognizione della situazione patrimoniale ed economica dello stesso.
3. Il piano di ricognizione contiene:
a) l'individuazione dei contratti in essere, a carico del Consorzio;
b) l'accertamento della dotazione patrimoniale del Consorzio, comprensiva dei beni mobili ed immobili utilizzati dallo stesso e delle aree industriali assegnate;
c) l'accertamento delle attività e delle passività;
d) l'accertamento della dotazione di personale e l'individuazione delle categorie e dei profili professionali del Consorzio.
4. Il Commissario presenta alla Giunta regionale il piano di ricognizione entro trenta giorni dalla nomina.
Art. 32 sexies
1. Il Commissario, sulla base della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 32 quinquies, redige un piano industriale dal quale dovrà emergere:
a) l'individuazione dei contratti in essere, idonei ad essere mantenuti in capo al Consorzio;
b) l'eventuale dismissione di parte della dotazione patrimoniale del Consorzio, dei beni mobili ed immobili utilizzati dallo stesso e delle aree industriali assegnate;
c) la liquidazione delle passività pendenti e la riscossione dei crediti vantati nei confronti di terzi e delle quote dei soggetti associati;
d) l'individuazione delle categorie e dei profili professionali necessari al corretto funzionamento del Consorzio.
2. Il Commissario effettua l'accertamento del contenzioso in corso, sia giudiziale che stragiudiziale, e ne assume la rappresentanza legale.
3. Il piano industriale, redatto con le modalità di cui ai commi 1 e 2, è presentato alla Giunta regionale entro il termine indicato nel decreto di nomina. La Giunta regionale approva il piano industriale e può impartire direttive per la gestione dello stesso.
4. Il Commissario, sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta regionale, adotta gli atti conseguenti.
Art. 32 septies
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Consorzio un contributo straordinario ai fini della gestione provvisoria commissariale.
3. Per l'attuazione del presente capo è autorizzata la spesa massima di euro 200.000,00 per l’anno 2016, la cui copertura finanziaria risulta garantita dagli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016.
3 bis. Per l’anno 2017 è autorizzata la spesa di euro 500.000,00, la cui copertura finanziaria risulta garantita dagli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017. (71) Comma aggiunto con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 11.