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Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 29 dicembre 2015

CAPO III bis
Commissariamento del Consorzio per la Zona Industriale Apuana (29)

Capo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67, art. 24.

Art. 32 bis
Nuovo assetto normativo concernente il Consorzio per la Zona Industriale Apuana (30)

Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67, art. 25.

1. Ai fini dell’organizzazione di un sistema di governance delle attività industriali e nelle more della definizione di un nuovo assetto normativo concernente l'area industriale della zona apuana, gli organi del Consorzio per la Zona Industriale Apuana, di seguito Consorzio, disciplinato con legge regionale 7 maggio 1985, n. 59 (Norme per il riassetto del Consorzio Zona Industriale Apuana ai sensi dell’art. 65 del D.P.R. n. 616 del 1977) sono sciolti, ad eccezione del Collegio dei revisori, con le modalità previste dall'articolo 32 ter.
Art. 32 ter
1. Il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, decreta lo scioglimento degli organi del Consorzio e contestualmente nomina un Commissario ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione) preposto alla gestione transitoria in attesa del riordino del Consorzio.
Art. 32 quater
1. Il Commissario assume tutti i compiti e le funzioni dei disciolti organi e dura in carica fino alla nomina del commissario per la gestione ordinaria di cui all’articolo 22, comma 1, primo periodo, della legge regionale 17 luglio 2019, n. 44 (Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona industriale apuana Modifiche all’articolo 32 quater della l.r. 82/2015) (101)

Parole così sostituite con l.r. 17 luglio 2019, n. 44, art. 23.

e comunque non oltre millequarantasette (97)

Parola prima sostituita con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 12, ed ora così sostituita con l.r. 14 giugno 2019, n. 31, art. 1.

(77)

Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 14.

giorni dalla data del provvedimento di nomina.
2. Il compenso per il Commissario non può eccedere quello in vigore per la carica del presidente del consorzio medesimo ed è determinato dall'atto di nomina di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente articolo, presenta al Consiglio regionale una proposta di legge diretta alla definizione della nuova governance del Consorzio e delle attività industriali.
Art. 32 quinquies
Compiti del Commissario straordinario e piano di ricognizione (33)

Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67, art. 28.

1. Il Commissario cura la gestione ordinaria del Consorzio.
2. Al fine di predisporre gli atti propedeutici alla ridefinizione del ruolo e delle funzioni del Consorzio e per la gestione dello stesso, il Commissario, avvalendosi delle strutture operative del Consorzio, elabora un piano di ricognizione della situazione patrimoniale ed economica dello stesso.
3. Il piano di ricognizione contiene:
a) l'individuazione dei contratti in essere, a carico del Consorzio;
b) l'accertamento della dotazione patrimoniale del Consorzio, comprensiva dei beni mobili ed immobili utilizzati dallo stesso e delle aree industriali assegnate;
c) l'accertamento delle attività e delle passività;
d) l'accertamento della dotazione di personale e l'individuazione delle categorie e dei profili professionali del Consorzio.
4. Il Commissario presenta alla Giunta regionale il piano di ricognizione entro trenta giorni dalla nomina.
Art. 32 sexies
Gestione commissariale e presentazione del piano industriale (34)

Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67, art. 29.

1. Il Commissario, sulla base della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 32 quinquies, redige un piano industriale dal quale dovrà emergere:
a) l'individuazione dei contratti in essere, idonei ad essere mantenuti in capo al Consorzio;
b) l'eventuale dismissione di parte della dotazione patrimoniale del Consorzio, dei beni mobili ed immobili utilizzati dallo stesso e delle aree industriali assegnate;
c) la liquidazione delle passività pendenti e la riscossione dei crediti vantati nei confronti di terzi e delle quote dei soggetti associati;
d) l'individuazione delle categorie e dei profili professionali necessari al corretto funzionamento del Consorzio.
2. Il Commissario effettua l'accertamento del contenzioso in corso, sia giudiziale che stragiudiziale, e ne assume la rappresentanza legale.
3. Il piano industriale, redatto con le modalità di cui ai commi 1 e 2, è presentato alla Giunta regionale entro il termine indicato nel decreto di nomina. La Giunta regionale approva il piano industriale e può impartire direttive per la gestione dello stesso.
4. Il Commissario, sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta regionale, adotta gli atti conseguenti.
Art. 32 septies
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Consorzio un contributo straordinario ai fini della gestione provvisoria commissariale.
2. Il contributo di cui al comma 1 è determinato con riferimento alla definitiva quantificazione del disavanzo economico-finanziario risultante dalla chiusura della gestione commissariale fino alla concorrenza massima di euro 700.000,00, (86)

Parole prima sostituite con l.r. 20 luglio 2018, n. 37, art. 3, ed ora così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 23.

ed è erogato anche in più soluzioni. (70)

Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 11.

3. Per l'attuazione del presente capo è autorizzata la spesa massima di euro 200.000,00 per l’anno 2016, la cui copertura finanziaria risulta garantita dagli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016.
3 bis. Per l’anno 2017 è autorizzata la spesa di euro 500.000,00, la cui copertura finanziaria risulta garantita dagli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017. (71)

Comma aggiunto con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 11.


Note del Redattore:

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Comma inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 13.

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Articolo abrogato con l.r. 9 maggio 2016, n. 31 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 49 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 8.

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Articolo prima inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 9; ed ora abrogato con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 12 .

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Articolo prima inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 10; ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2017, n. 77, art. 9 .

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 13.

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Articolo prima inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 14; poi abrogato con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 9 .

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 15.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 16.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 17.

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Articolo prima inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 18; ed ora abrogato con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 29 .

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Comma inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 19.

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Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 19.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 20.

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Note soppresse.

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Capo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 22.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 23.

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Capo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 24.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 25.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 26.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 27.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 28.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 29.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 30.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 20.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 20.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 20.

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Parole prima sostituite con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 21; ed ora così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 10 .

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 21.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 22.

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Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 22, ed ora così sostituito con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 7.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 24.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 24.

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Parola prima sostituita con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 25, ed ora così sostituita con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 8 .

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 25.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 26.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 26.

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Parole prima sostituite con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 1, ed ora parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 27.

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Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 27.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 27.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 30.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 6 .

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Parola così sostituita con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 8 .

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 8 .

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 9 .

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 11 .

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 11 .

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 14 .

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 7 .

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Nota soppressa.

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Parole prima sostituite con l.r. 20 luglio 2018, n. 37, art. 3 , ed ora così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 23 .

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Comma prima aggiunto con l.r. 20 luglio 2018, n. 37, art. 3 , ed ora abrogato con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 23 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 8 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 8 .

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Note soppresse.

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Parole prima sostituite con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 11 , poi così sostituite con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 15 , ed ora così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 3.

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Nota soppressa.

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Parola prima sostituita con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 12 , ed ora così sostituita con l.r. 14 giugno 2019, n. 31, art. 1 .

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 17 luglio 2019, n. 44, art. 23 .

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Articolo così sostituito con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 8 .

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Comma prima sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 15 ; poi così sostituito con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 7 .

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 7 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.