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Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 29 dicembre 2015

CAPO II
Disposizioni di prima attuazione del Sito esternod.lgs. 150/ 2015 in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive
Art. 27
Funzioni della Regione
1. Dal 1° gennaio 2016, la Regione assume le funzioni e i compiti amministrativi relativi ai servizi per il lavoro e alle politiche attive del lavoro e li esercita sulla base della convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, stipulata in attuazione dell’Sito esternoarticolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ).
2. La Regione esercita le funzioni in materia di programmazione di politiche attive del lavoro e in particolare:
a) identifica la strategia regionale per l'occupazione, in coerenza con gli indirizzi generali definiti ai sensi dell'Sito esternoarticolo 2 del d.lgs. 150/2015 ;
b) accredita gli enti di formazione, nell'ambito dei criteri definiti ai sensi dell'Sito esternoarticolo 3, comma 4, del d.lgs.150/2015 ;
c) svolge interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.
3. Dal 1° gennaio 2016 le disposizioni della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), che attribuiscono alle province le funzioni in materia di mercato del lavoro e di politiche del lavoro e le attività ad esse connesse si intendono riferite alla Regione.
4. La Regione ha la gestione operativa delle politiche attive e la responsabilità dei centri per l'impiego.
5. La Regione, attraverso i centri per l’impiego, svolge in forma integrata le attività previste dall’Sito esternoarticolo 18 del d.lgs. 150/2015 , nei confronti dei disoccupati e dei lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione.
6. La Regione individua misure di attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali residenti nel territorio regionale, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), e degli articoli 21 e 22 Sito esternodel d.lgs. 150/2015 .
Art. 28
Convenzione per la gestione operativa dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro
1. In attuazione della convenzione di cui all'articolo 24, comma 1, la Regione sottoscrive apposite convenzioni con le province e la Città metropolitana di Firenze, per definire le modalità di svolgimento delle attività connesse all’erogazione dei servizi per l’impiego e delle misure di politica attiva del lavoro attraverso il ricorso all'avvalimento degli uffici e al comando di personale delle province e della Città metropolitana di Firenze impiegato a tempo determinato e indeterminato nei servizi per l’impiego, ivi compreso il personale del collocamento mirato, appartenente alla qualifica dirigenziale e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali alla data del 1° gennaio 2016.
1 bis. Il personale a tempo determinato e indeterminato assegnato in comando alla Regione confluisce in apposita dotazione organica a carattere temporaneo. (22)

Comma inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67, art. 19.

1 ter. In considerazione della transitorietà dell'assetto delle competenze in materia di mercato del lavoro definito dal d.lgs.150/2015, alla copertura dei posti che si rendono vacanti si provvede esclusivamente tramite assunzioni a tempo determinato che non rilevano ai fini del rispetto dei limiti fissati per tale tipologia di rapporto di lavoro dalla normativa vigente. (22)

Comma inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67, art. 19.

2. Le convenzioni di cui al comma 1, in particolare:
a) individuano il personale degli uffici in avvalimento e il personale in comando e disciplinano l'esercizio del potere direttivo e organizzativo da parte della Regione;
b) definiscono le modalità di utilizzo delle sedi degli uffici in avvalimento;
c) quantificano gli oneri derivanti dalla convenzione stessa.
3. Le convenzioni possono prevedere che i dirigenti responsabili degli uffici avvalsi assumano il coordinamento degli uffici delle province confinanti e della Città metropolitana di Firenze, nei casi in cui questi ultimi siano privi di un dirigente titolare. Possono altresì prevedere che il dirigente responsabile di una provincia assuma la responsabilità di un ufficio comune costituito da più province e dalla Città metropolitana di Firenze, di cui la Regione si avvale per l'esercizio della funzione.
4. Al personale in comando e in avvalimento compete, nei limiti consentiti dal rispetto dei vincoli di finanza pubblica, il trattamento economico fondamentale e accessorio spettante alla data del 31 dicembre 2015. Il trattamento economico, ivi compreso quello accessorio, è erogato dall’ente di appartenenza che a tale fine utilizza le risorse finanziarie vincolate anticipate annualmente dalla Regione. All'esito della valutazione, da effettuare con le modalità previste al comma 4 quater, la Regione provvede a comunicare l'entità percentuale del premio di risultato spettante. (23)

Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67, art. 19.

4 bis. Le province e la Città metropolitana di Firenze assicurano:
a) la gestione del personale a tempo indeterminato e determinato, ai sensi dei commi 1 e 4;
b) la gestione dei contratti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011), fino al termine ivi previsto;
c) la gestione dei procedimenti e delle attività di esercizio della funzione per lo svolgimento dei quali l'ente locale risulti destinatario di risorse finanziarie pubbliche. (1)

Comma inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9, art. 13.

4 ter. Al fine di assicurare la continuità dei servizi e l'unitarietà della gestione nel periodo transitorio, a decorrere dall'entrata in vigore del presente comma:
a) sono istituiti uffici comuni tra province, Città metropolitana di Firenze e Regione, cui è preposto il dirigente individuato dal direttore regionale competente in materia di lavoro; gli uffici comuni operano negli ambiti territoriali definiti con deliberazione della Giunta regionale;
b) il responsabile dell'ufficio comune gestisce il personale, sulla base degli indirizzi regionali di cui al comma 1, degli enti locali di riferimento, relativamente all'organizzazione delle attività, allo svolgimento del servizio e ai procedimenti di valutazione connessi all'erogazione del salario accessorio;
c) l'ufficio comune gestisce le competenze amministrative in materia di contratti, i procedimenti e le attività di cui al comma 4 bis, lettere b) e c); gli atti a tal fine adottati dal responsabile dell'ufficio comune, compresi gli atti di spesa, sono imputati all'ente locale tenuto alla gestione;
d) la Regione e gli enti locali interessati, d'intesa tra di loro, definiscono ulteriori modalità di collaborazione per l'esercizio delle rispettive competenze, anche mediante l'utilizzo comune dei sistemi informativi della Regione e degli enti medesimi; con convenzione possono essere attribuiti all'ufficio comune ulteriori compiti e attività;
e) il personale dell'ufficio comune è autorizzato al trattamento dei dati personali inerenti ai compiti ad esso attribuiti. (1)

Comma inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9, art. 13.

4 quater. Al personale assegnato agli uffici comuni, sia in comando che in avvalimento, nonché al personale in comando agli uffici della direzione regionale competente, si applica il sistema di valutazione in vigore per il personale regionale, come disciplinato dal Capo III bis del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della Legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”) e dai relativi provvedimenti attuativi. (22)

Comma inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67, art. 19.

Art. 29
Sedi degli uffici in avvalimento
1. Gli oneri di gestione delle sedi delle province e della Città metropolitana di Firenze destinati all'esercizio delle funzioni di cui al presente capo sono assunti a carico della Regione a decorrere dalla data di avvalimento degli uffici.
2. Alla gestione delle sedi di cui al comma 1, continuano a provvedere le province e la Città metropolitana di Firenze, che assicurano l'espletamento di tutti i servizi relativi e a tale fine dispongono, ove necessario, la proroga dei contratti in essere fino al 31 dicembre 2018.
Art. 30
Efficacia
1. Le disposizioni del presente capo hanno efficacia per l'anno 2016, nonché per l'anno 2017, (79)

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 6.

fermo restando l'assetto delle competenze in materia di mercato del lavoro definito dal Sito esternod.lgs.150/2015 e subordinatamente al rinnovo della convenzione di cui all'articolo 24, comma 1, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
3. La Giunta regionale, entro il 30 settembre 2018, presenta al Consiglio regionale una proposta di legge di complessiva revisione delle disposizioni della l.r. 32/2002 in materia di mercato del lavoro.
Art. 30 bis
1. Le province, ai fini dell'applicazione dell’articolo 28, commi 4 e 4 quater, comunicano il dettaglio dei compensi spettanti ai propri dipendenti in comando e in avvalimento alla Regione alla data del 31 dicembre 2015, sia a titolo di quota fissa che di quota variabile, nel termine di quindici giorni dalla richiesta della Regione.
Art. 31
1. Per l'attuazione del presente capo è autorizzata per ciascuno degli anni 2016, 2017 (80)

Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 7.

, la spesa massima di euro 12.728.194,21 a titolo di concorso della Regione agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego, secondo quanto previsto dalla convenzione di cui all'articolo 24, comma 1.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti delle missioni, programmi e titoli del bilancio di previsione 2016 – 2018 per il 2016 e del bilancio di previsione 2017 – 2019 per l'anno 2017 (81)

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 7.

, secondo la seguente articolazione suddivisa per anno ed importo:
anno 2016:
- euro 5.505.694,21 con gli stanziamenti della Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- euro 1.222.500,00 con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 10 “Risorse umane”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- euro 6.000.000,00 con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti”.
anno 2017:
- euro 5.469.586,21 con gli stanziamenti della Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 1 “Spese correnti”;
- euro 1.258.608,00 con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 10 “Risorse umane", Titolo 1 “Spese correnti”;
- euro 6.000.000,00 con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti”.
Art. 31.1
Disposizioni urgenti in materia di servizi per il lavoro (83)

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 8.

1. Al fine di assicurare la continuità dei servizi per il lavoro nelle more dell'entrata in vigore della legge di bilancio dello Stato per l'anno 2018 e della conseguente disciplina regionale di attuazione, le convenzioni di cui all'articolo 28, stipulate con le province e la Città metropolitana di Firenze, sono prorogate al 30 giugno 2018, previa acquisizione dell'assenso delle amministrazioni interessate.
2. Le spese sostenute dalle province e dalla Città Metropolitana di Firenze per effetto della proroga delle convenzioni sono rimborsate dalla Regione a valere sulle risorse di cui al comma 3.
3. Per la copertura degli oneri di cui al comma 2 è autorizzata la spesa massima di euro 9.020.000,00 per l'anno 2018 cui si fa fronte:
- per euro 6.020.000,00 con gli stanziamenti di cui alla Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 01 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro", Titolo 1 "Spese correnti del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018";
- per euro 3.000.000,00 con gli stanziamenti di cui alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018.

Note del Redattore:

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Comma inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 13.

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Articolo abrogato con l.r. 9 maggio 2016, n. 31 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 49 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 8.

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Articolo prima inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 9; ed ora abrogato con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 12 .

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Articolo prima inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 10; ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2017, n. 77, art. 9 .

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 13.

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Articolo prima inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 14; poi abrogato con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 9 .

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 15.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 16.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 17.

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Articolo prima inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 18; ed ora abrogato con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 29 .

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Comma inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 19.

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Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 19.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 20.

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Note soppresse.

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Capo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 22.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 23.

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Capo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 24.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 25.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 26.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 27.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 28.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 29.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 30.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 20.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 20.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 20.

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Parole prima sostituite con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 21; ed ora così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 10 .

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 21.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 22.

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Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 22, ed ora così sostituito con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 7.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 24.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 24.

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Parola prima sostituita con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 25, ed ora così sostituita con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 8 .

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 25.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 26.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 26.

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Parole prima sostituite con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 1, ed ora parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 27.

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Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 27.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 27.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 30.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 6 .

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Parola così sostituita con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 8 .

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 8 .

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 9 .

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 11 .

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 11 .

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 14 .

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 7 .

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Nota soppressa.

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Parole prima sostituite con l.r. 20 luglio 2018, n. 37, art. 3 , ed ora così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 23 .

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Comma prima aggiunto con l.r. 20 luglio 2018, n. 37, art. 3 , ed ora abrogato con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 23 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 8 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 8 .

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Note soppresse.

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Parole prima sostituite con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 11 , poi così sostituite con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 15 , ed ora così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 3.

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Nota soppressa.

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Parola prima sostituita con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 12 , ed ora così sostituita con l.r. 14 giugno 2019, n. 31, art. 1 .

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 17 luglio 2019, n. 44, art. 23 .

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Articolo così sostituito con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 8 .

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Comma prima sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 15 ; poi così sostituito con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 7 .

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 7 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.