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Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 29 dicembre 2015

Art. 5
Contributo a favore delle famiglie con figli minori disabili
1. La Regione, al fine di sostenere le famiglie con figli disabili minori di anni diciotto, istituisce un contributo annuale per il triennio 2016 – 2018 pari ad euro 700,00, a favore delle famiglie in possesso dei requisiti di cui al comma 4, per ogni minore disabile ed in presenza di un’accertata sussistenza nel disabile della condizione di handicap grave di cui all’Sito esternoarticolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
2. Ai fini dell’erogazione del contributo è considerato minore anche il figlio che compie il diciottesimo anno di età nell’anno di riferimento del contributo.
3. I contributi di cui al comma 1. sono concessi dal comune di residenza del richiedente a seguito di istanza presentata entro il 30 giugno di ciascun anno di riferimento del contributo. L’istanza di concessione del contributo è presentata dalla madre o dal padre del minore disabile, o da chi esercita la patria potestà. I contributi concessi sono comunicati alla Regione che provvede ai relativi pagamenti.
4. Requisiti per la concessione del contributo sono i seguenti:
a) il genitore che presenta domanda deve far parte del medesimo nucleo familiare del figlio minore disabile per il quale è richiesto il contributo;
b) sia il genitore, sia il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana, in modo continuativo da almeno ventiquattro mesi, in strutture non occupate abusivamente, dalla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento del contributo;
c) il genitore che presenta domanda e il figlio minore disabile devono far parte di un nucleo familiare convivente con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 29.999,00;
d) il genitore che presenta la domanda non deve avere riportato condanne con sentenza definitiva per reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita di cui agli articoli 416 bis, 648 bis e 648 ter del codice penale.
5. Le istanze di concessione dei benefici sono redatte secondo uno schema-tipo approvato con decreto del dirigente regionale competente per materia e sono corredate da certificato comprovante l’handicap grave di cui all’Sito esternoarticolo 3, comma 3, della l. 104/1992 e dall’attestazione ISEE aggiornata in corso di validità. La modulistica è pubblicata sul sito istituzionale della Regione.
6. Agli oneri di cui al presente articolo, stimati in euro 1.500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018 si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 05 “Interventi per le famiglie”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016 – 2018.

Note del Redattore:

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Comma inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 13.

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Articolo abrogato con l.r. 9 maggio 2016, n. 31 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 49 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 8.

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Articolo prima inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 9; ed ora abrogato con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 12 .

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Articolo prima inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 10; ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2017, n. 77, art. 9 .

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 13.

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Articolo prima inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 14; poi abrogato con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 9 .

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 15.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 16.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 17.

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Articolo prima inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 18; ed ora abrogato con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 29 .

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Comma inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 19.

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Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 19.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 20.

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Note soppresse.

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Capo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 22.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 23.

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Capo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 24.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 25.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 26.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 27.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 28.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 29.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 30.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 20.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 20.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 20.

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Parole prima sostituite con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 21; ed ora così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 10 .

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 21.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 22.

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Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 22, ed ora così sostituito con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 7.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 24.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 24.

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Parola prima sostituita con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 25, ed ora così sostituita con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 8 .

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 25.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 26.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 26.

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Parole prima sostituite con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 1, ed ora parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 27.

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Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 27.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 27.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 30.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 6 .

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Parola così sostituita con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 8 .

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 8 .

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 9 .

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 11 .

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 11 .

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 14 .

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 7 .

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Nota soppressa.

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Parole prima sostituite con l.r. 20 luglio 2018, n. 37, art. 3 , ed ora così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 23 .

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Comma prima aggiunto con l.r. 20 luglio 2018, n. 37, art. 3 , ed ora abrogato con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 23 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 8 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 8 .

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Note soppresse.

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Parole prima sostituite con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 11 , poi così sostituite con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 15 , ed ora così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 3.

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Nota soppressa.

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Parola prima sostituita con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 12 , ed ora così sostituita con l.r. 14 giugno 2019, n. 31, art. 1 .

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 17 luglio 2019, n. 44, art. 23 .

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Articolo così sostituito con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 8 .

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Comma prima sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 15 ; poi così sostituito con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 7 .

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 7 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.