Art. 28
Convenzione per la gestione operativa dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro
1. In attuazione della convenzione di cui all'articolo 24, comma 1, la Regione sottoscrive apposite convenzioni con le province e la Città metropolitana di Firenze, per definire le modalità di svolgimento delle attività connesse all’erogazione dei servizi per l’impiego e delle misure di politica attiva del lavoro attraverso il ricorso all'avvalimento degli uffici e al comando di personale delle province e della Città metropolitana di Firenze impiegato a tempo determinato e indeterminato nei servizi per l’impiego, ivi compreso il personale del collocamento mirato, appartenente alla qualifica dirigenziale e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali alla data del 1° gennaio 2016.
1 ter. In considerazione della transitorietà dell'assetto delle competenze in materia di mercato del lavoro definito dal d.lgs.150/2015, alla copertura dei posti che si rendono vacanti si provvede esclusivamente tramite assunzioni a tempo determinato che non rilevano ai fini del rispetto dei limiti fissati per tale tipologia di rapporto di lavoro dalla normativa vigente. (22) Comma inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67, art. 19.
2. Le convenzioni di cui al comma 1, in particolare:
a) individuano il personale degli uffici in avvalimento e il personale in comando e disciplinano l'esercizio del potere direttivo e organizzativo da parte della Regione;
b) definiscono le modalità di utilizzo delle sedi degli uffici in avvalimento;
c) quantificano gli oneri derivanti dalla convenzione stessa.
3. Le convenzioni possono prevedere che i dirigenti responsabili degli uffici avvalsi assumano il coordinamento degli uffici delle province confinanti e della Città metropolitana di Firenze, nei casi in cui questi ultimi siano privi di un dirigente titolare. Possono altresì prevedere che il dirigente responsabile di una provincia assuma la responsabilità di un ufficio comune costituito da più province e dalla Città metropolitana di Firenze, di cui la Regione si avvale per l'esercizio della funzione.
4. Al personale in comando e in avvalimento compete, nei limiti consentiti dal rispetto dei vincoli di finanza pubblica, il trattamento economico fondamentale e accessorio spettante alla data del 31 dicembre 2015. Il trattamento economico, ivi compreso quello accessorio, è erogato dall’ente di appartenenza che a tale fine utilizza le risorse finanziarie vincolate anticipate annualmente dalla Regione. All'esito della valutazione, da effettuare con le modalità previste al comma 4 quater, la Regione provvede a comunicare l'entità percentuale del premio di risultato spettante. (23) Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67, art. 19.
4 bis. Le province e la Città metropolitana di Firenze assicurano:
a) la gestione del personale a tempo indeterminato e determinato, ai sensi dei commi 1 e 4;
b) la gestione dei contratti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011), fino al termine ivi previsto;
4 ter. Al fine di assicurare la continuità dei servizi e l'unitarietà della gestione nel periodo transitorio, a decorrere dall'entrata in vigore del presente comma:
a) sono istituiti uffici comuni tra province, Città metropolitana di Firenze e Regione, cui è preposto il dirigente individuato dal direttore regionale competente in materia di lavoro; gli uffici comuni operano negli ambiti territoriali definiti con deliberazione della Giunta regionale;
b) il responsabile dell'ufficio comune gestisce il personale, sulla base degli indirizzi regionali di cui al comma 1, degli enti locali di riferimento, relativamente all'organizzazione delle attività, allo svolgimento del servizio e ai procedimenti di valutazione connessi all'erogazione del salario accessorio;
c) l'ufficio comune gestisce le competenze amministrative in materia di contratti, i procedimenti e le attività di cui al comma 4 bis, lettere b) e c); gli atti a tal fine adottati dal responsabile dell'ufficio comune, compresi gli atti di spesa, sono imputati all'ente locale tenuto alla gestione;
d) la Regione e gli enti locali interessati, d'intesa tra di loro, definiscono ulteriori modalità di collaborazione per l'esercizio delle rispettive competenze, anche mediante l'utilizzo comune dei sistemi informativi della Regione e degli enti medesimi; con convenzione possono essere attribuiti all'ufficio comune ulteriori compiti e attività;
4 quater. Al personale assegnato agli uffici comuni, sia in comando che in avvalimento, nonché al personale in comando agli uffici della direzione regionale competente, si applica il sistema di valutazione in vigore per il personale regionale, come disciplinato dal Capo III bis del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della Legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”) e dai relativi provvedimenti attuativi. (22) Comma inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67, art. 19.