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Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 29 dicembre 2015

Art. 15
Riordino delle funzioni in materia di difesa del suolo. Deroghe al subentro in contratti, convenzioni e altri atti
1. La Regione subentra, a decorrere dal 1° gennaio 2016, in deroga alle disposizioni dell'articolo 10, commi 3 e 4, della l.r. 22/2015 , nei contratti, nelle convenzioni e negli altri atti stipulati dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze per le attività di polizia idraulica, di pronto intervento, di gestione e manutenzione delle opere idrauliche, di servizio di vigilanza e di piena, relativi alle funzioni di difesa del suolo. Detti atti proseguono fino alla scadenza stabilita; gli atti in scadenza prima del 30 giugno 2016 e quelli in scadenza al 31 dicembre 2015 sono prorogati fino al 30 giugno 2016, previo assenso del soggetto con cui è stato stipulato l’atto. Le province e la Città metropolitana di Firenze trasmettono, entro tre giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, gli atti completi della quantificazione del costo delle prestazioni rese dai soggetti contraenti, della identificazione di detti soggetti e, se l'atto è in scadenza prima del 30 giugno 2016, dell'eventuale assenso del contraente alla prosecuzione del rapporto con la Regione. Il subentro della Regione è limitato agli atti espressamente indicati nella deliberazione della Giunta regionale e alle spese da sostenere dal 1° gennaio 2016; sono esclusi dalla successione della Regione i debiti e i crediti per le prestazioni oggetto di obbligazioni scadute al 31 dicembre 2015. Restano comunque nella competenza della provincia e della Città metropolitana di Firenze le controversie, attinenti agli atti di cui al presente articolo, originate da fatti antecedenti alla data del 1° gennaio 2016, e l'esecuzione delle relative sentenze, con riferimento agli eventuali effetti di natura finanziaria da esse derivanti. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della l.r. 22/2015 .

Note del Redattore:

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Comma inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 , art. 13.

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Articolo abrogato con l.r. 9 maggio 2016, n. 31 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2016, n. 49 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 8.

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Articolo prima inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 9; ed ora abrogato con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 12 .

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Articolo prima inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 10; ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2017, n. 77, art. 9 .

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 13.

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Articolo prima inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 14; poi abrogato con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 9 .

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 15.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 16.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 17.

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Articolo prima inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 18; ed ora abrogato con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 29 .

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Comma inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 19.

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Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 19.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 20.

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Note soppresse.

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Capo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 22.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 23.

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Capo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 24.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 25.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 26.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 27.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 28.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 29.

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Articolo inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 30.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 20.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 20.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 20.

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Parole prima sostituite con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 21; ed ora così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 10 .

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 21.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 22.

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Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 22, ed ora così sostituito con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 7.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 24.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 24.

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Parola prima sostituita con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 25, ed ora così sostituita con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 8 .

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 25.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 26.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 26.

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Parole prima sostituite con l.r. 4 ottobre 2016, n. 67 , art. 1, ed ora parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 27.

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Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 27.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 27.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 30.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 6 .

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Parola così sostituita con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 8 .

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 8 .

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 9 .

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2017, n. 40, art. 11 .

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 11 .

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 14 .

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 7 .

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Nota soppressa.

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Parole prima sostituite con l.r. 20 luglio 2018, n. 37, art. 3 , ed ora così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 23 .

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Comma prima aggiunto con l.r. 20 luglio 2018, n. 37, art. 3 , ed ora abrogato con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 23 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 8 .

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Comma così sostituito con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 8 .

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Note soppresse.

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Parole prima sostituite con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 11 , poi così sostituite con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 15 , ed ora così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 3.

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Nota soppressa.

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Parola prima sostituita con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 12 , ed ora così sostituita con l.r. 14 giugno 2019, n. 31, art. 1 .

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 17 luglio 2019, n. 44, art. 23 .

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Articolo così sostituito con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 8 .

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Comma prima sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 15 ; poi così sostituito con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 7 .

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 7 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.