Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81
Legge di stabilità per l'anno 2016.
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 29 dicembre 2015
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, e l’articolo 119, commi primo e secondo della Costituzione;
Visto l’articolo 4 dello Statuto;
Visto il


Visto il


Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’

Vista la legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali);
Vista la legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale);
Vista la legge regionale 25 giugno 2009, n. 32 (Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari);
Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013);
Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014);
Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79 (Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull’imposta regionale sulle attività produttive “IRAP”);
Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015);
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 4 dicembre 2015;
Considerato quanto segue:
1. A partire dal 2015, in forza del


2. A seguito del passaggio di funzioni in materia di determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree di cui all'articolo 2 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della

3. In considerazione della necessità di allineare le procedure di determinazione e riscossione dei canoni con quelle concernenti la riscossione della connessa imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione), si rende necessario disporre la sospensione del pagamento della suddetta imposta;
4. È opportuno favorire una definizione in forma agevolata delle situazioni debitorie pregresse relative al mancato versamento dell'imposta regionale, anche al fine di non deprimere le attività economiche e sociali svolte sul demanio idrico;
5. È necessario l'assoggettamento integrale alla normativa statale di riferimento, di cui all’

6. È opportuna la rivisitazione del regime di esenzione dal pagamento della tassa auto per le associazioni di volontariato;
7. È confermata la necessità di mantenere sul territorio regionale attività imprenditoriali operanti nel settore dell’autonoleggio, anche mediante il rafforzamento degli attuali strumenti di incentivazione fiscale. Gli effetti di minor entrata risultano compensati da un maggior gettito che deriverà, in particolare, dall’incremento del gettito dovuto al rientro a tassazione ordinaria dei veicoli ultraventennali a seguito delle modifiche apportate dall'

8. È opportuna un'ulteriore riduzione dello 0,5 per cento dell'aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i soggetti d'imposta operanti nei territori montani;
9.Al fine di dissipare incertezze applicative è opportuno fornire un'interpretazione autentica delle disposizioni relative alle agevolazioni IRAP per le reti d'impresa e le imprese aderenti a un contratto di rete d'impresa;
10. Al fine di dare attuazione alla mozione del Consiglio regionale 7 settembre 2015, n. 45 (In merito all’esenzione dal pagamento dell’IRAP per gli esercizi commerciali situati in territori classificati montani), è necessario semplificare gli adempimenti per ottenere l'esenzione IRAP per esercizi commerciali in territori montani, eliminando l'obbligo di presentazione di una domanda e determinando di conseguenza la cessazione dell'efficacia del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 febbraio 2011, n. 11/R (Regolamento di attuazione dell' articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 65 “Legge finanziaria per l'anno 2002”. Esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive “IRAP” di esercizi commerciali in zone montane), interamente dedicato alla disciplina di tale domanda;
11. È opportuno prevedere anche per l'anno 2016 la ripartizione puntuale del contributo in favore degli istituti superiori musicali toscani analogamente a quanto disposto per il 2015;
12. Al fine di rimodulare finanziariamente per l'anno 2016 alcuni interventi, o per supportare normativamente interventi già previsti per lo stesso anno, è necessario modificare le rispettive norme di copertura finanziaria per adeguarle alla nuova struttura del bilancio, che non prevede più le unità previsionali di base (UPB) ma le missioni e i programmi;
13. È necessario, nelle more dell’avvio della nuova gestione del trasporto pubblico locale (TPL) su gomma, a seguito della gara per la concessione relativa al lotto unico regionale del servizio di TPL su gomma di cui all’articolo 90 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011), continuare a garantire la fruizione integrata dei servizi di TPL nella direttrice Campiglia Marittima – Piombino, già prevista dall’articolo 35 bis della l.r. 77/2013 per l’anno 2014 e proseguita nel 2015;
14. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.