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Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81

Legge di stabilità per l'anno 2016.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 29 dicembre 2015

CAPO II
Misure per l'equità e la tutela sociale
Art. 19
Progetto "Spesa per tutti" e redistribuzione eccedenze alimentari. Modifiche alla l.r. 32/2009
1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 25 giugno 2009, n. 32 (Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari), è aggiunto il seguente:
Art. 3 bis Progetto "Spesa per tutti"
1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge istituisce il progetto "Spesa per tutti" e ne dà applicazione anche tramite accordi con la grande distribuzione organizzata.
2. Il progetto di cui al comma 1 consiste nell'applicazione di sconti dedicati a determinati beni, individuati fra quelli di prima necessità, a cittadini residenti in Toscana sulla base della loro condizione economica e può anche essere limitato a determinati giorni o fasce orarie.
3. L'applicazione degli sconti di cui al comma 2 può poggiare sulle anagrafiche già in possesso dei soggetti operanti nella grande distribuzione organizzata e sul sistema di fidelizzazione da questi utilizzato.
4. Possono accedere al progetto tutti i cittadini residenti in Toscana con un reddito annuo lordo inferiore ai 20 mila euro, tale cifra è incrementata di 5 mila euro per ogni familiare a carico.
5. La Regione, per la realizzazione del progetto, ha una dotazione di 150.000 euro.
6. Il progetto è da intendersi sperimentale; entro dodici mesi dall'attivazione dello stesso, la Regione valuta il rapporto costi/benefici misurato a partire dalla somma investita ed il totale degli sconti applicati agli utenti, dandone informazione al Consiglio regionale, che si esprime sulla necessità di renderlo strutturale.
”.
2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 4 della l.r. 32/2009 è aggiunto il seguente:
2 ter. Per il programma pluriennale di cui all'articolo 3 ed il progetto di cui all'articolo 3 bis, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 04 "Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016 e 2017.
”.
Art. 20
Violenza di genere. Modifiche all'articolo 46 della l.r. 86/2014
1. Al comma 1 dell'articolo 46 della l.r. 86/2014 le parole: “
per l'anno 2015
” sono sostituite dalle seguenti: “
per ciascuno degli anni 2015 e 2016
”.
2. Il comma 2 dell'articolo 46 della l.r. 86/2014 è sostituito dal seguente:
2. Agli oneri di cui al comma 1, si fa fronte per l'anno 2015 con gli stanziamenti dell'UPB 234 “Programmi ed azioni per il sostegno dell'inclusione sociale - Spese correnti” del bilancio di previsione 2015, e per l'anno 2016 con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016.
”.

Note del Redattore:

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Per i termini di cui al presente comma, si veda anche l'art. 1 della l.r. 55/2016.

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Si veda anche l'art. 1 della l.r. 55/2016.

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Articolo abrogato con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 19.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.