Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80
Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri.
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 29 dicembre 2015
Art. 18
Programmazione regionale degli interventi per il recupero e riequilibrio della fascia costiera. Documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera
1. Nell'ambito degli strumenti della programmazione regionale, sono definite le finalità e gli obiettivi di intervento per il recupero e riequilibrio della fascia costiera, con riferimento a ciascuna unità fisiografica appositamente individuata, in coerenza con le strategie di intervento stabilite dal programma regionale di sviluppo e tenuto conto delle previsioni contenute nei piani di gestione del rischio di alluvione, con particolare riferimento all'individuazione delle aree a rischio di inondazione marina, di cui al d.lgs. 49/2010 , al fine di preservare la capacità della costa di adattarsi ai cambiamenti climatici e di mantenere la naturale dinamica costiera, nonché proteggere gli abitati e le infrastrutture costiere.
2. La Giunta regionale, con deliberazione, approva entro il 31 dicembre (26) di ogni anno, con riferimento all’anno successivo (27), il documento operativo annuale per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera che definisce:
a) le opere di difesa della costa e degli abitati costieri progettate e realizzate dalla Regione e gli interventi di manutenzione di competenza regionale con il relativo cronoprogramma, in coerenza con le previsioni dell’elenco annuale del programma triennale regionale delle opere pubbliche di cui all’articolo 21 del d.lgs. 50/2016 (27), ed in conformità con le disposizioni del medesimo articolo;
b) le opere di manutenzione con relativo cronoprogramma, riguardanti il territorio di un solo comune e realizzate dallo stesso, direttamente connesse e funzionali alla gestione del demanio marittimo, finanziate, anche parzialmente, con risorse del bilancio regionale; (28)
c) il quadro conoscitivo di riferimento e gli eventuali indirizzi per le operazioni di movimentazione dei sedimenti lungo la fascia costiera, con particolare riferimento all'individuazione delle zone di erosione e di quelle di accumulo, finalizzate agli interventi, pubblici e privati, di ripascimento delle zone di erosione;
d) le attività per l'implementazione ed il miglioramento delle informazioni sullo stato della costa, finalizzate alla conoscenza dell'evoluzione della linea di riva, dei fondali e delle dinamiche che regolano i sistemi fisici costieri.
2 bis. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), per le opere di manutenzione direttamente connesse e funzionali alla gestione del demanio marittimo riguardanti il territorio di un solo comune, si intende:
a) la progettazione e realizzazione di interventi di riprofilatura stagionale della spiaggia, che consistono in interventi di versamento sulla spiaggia di sedimenti marini o di materiali geologici inorganici finalizzati al rimodellamento stagionale dell’arenile e con quantitativi inferiori a venti metri cubi per metro lineare di spiaggia;
b) la progettazione e realizzazione di altri interventi di manutenzione connessi e funzionali alla gestione del demanio marittimo finalizzati a mantenerne le corrette condizioni di utilizzo che riguardino un tratto dello stesso all'interno del territorio di un solo comune. (29)
3. Il documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera può costituire autonoma sezione del documento operativo per la difesa del suolo di cui all'articolo 3, nonché essere approvato per stralci funzionali ed essere aggiornato nell’anno di riferimento.
3 bis. Per le opere di cui al comma 2, lettera b), il documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera stabilisce le modalità di recupero delle risorse destinate agli interventi in caso di inadempimento o ritardo dei comuni. (29)
4. Il documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera individua, compatibilmente con i vincoli derivanti dalla finanza pubblica e dalle norme in materia di pareggio di bilancio, le risorse del bilancio regionale per la progettazione o realizzazione delle opere e degli interventi di cui al comma 2, lettere a) e b).
Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 39; e poi così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 27 .
Per l'interpretazione autentica di questo comma si veda l'art. 25 della l.r. 20 luglio 2023, n. 29 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.