Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80
Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri.
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 29 dicembre 2015
Art. 10
Funzioni della Regione
1. La Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, esercita tutte le funzioni amministrative, di programmazione e pianificazione, di indirizzo e controllo in materia di tutela e gestione di risorse idriche non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla provincia e, in particolare:
a) gestione delle acque pubbliche, ivi comprese le funzioni relative:
1) alle derivazioni di acqua;
2) alla ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee;
3) alla tutela dei sistemi idrici superficiali e sotterranei.
b) polizia delle acque con rifermento all'applicazione del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), in materia di tutela, disciplina ed utilizzazione delle risorse idriche;
c) nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche qualora tra più utenti debba farsi luogo delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del r.d. 1775/1933;
d) il rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche di cui all'articolo 7 del r.d. 1775/1933, secondo le procedure disciplinate con regolamento emanato in attuazione della presente legge, nel rispetto dell'articolo 96, comma 11, del d.lgs. 152/2006 ;
e) determinazione, con deliberazione della Giunta regionale, dei canoni di concessione per l’utilizzo di acqua pubblica per tutti gli usi, in attuazione dell’articolo 154 del d.lgs. 152/2006 e tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 10, comma 3, lettera c), nonché all’introito dei proventi derivanti dai canoni medesimi e dalla relativa addizionale regionale di cui alla legge regionale 2 dicembre 1994, n. 92 (Istituzione addizionale regionale al canone per le utenze di acqua pubblica).
Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 39; e poi così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 27 .
Per l'interpretazione autentica di questo comma si veda l'art. 25 della l.r. 20 luglio 2023, n. 29 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.