Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80
Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri.
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 29 dicembre 2015
CAPO II
Norme sulla difesa del suolo
Art. 2
Funzioni della Regione
1. La Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, esercita tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo in materia di difesa del suolo, non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla provincia, ed in particolare le seguenti:
a) approvazione, con deliberazione della Giunta regionale, del documento operativo per la difesa del suolo di cui all’articolo 3;
b) classificazione delle opere idrauliche con deliberazione della Giunta regionale;
c) approvazione, con atto del dirigente della struttura regionale competente alla realizzazione delle opere, del progetto delle nuove opere idrauliche di competenza della Regione, nonché delle modifiche di quelle esistenti. L'approvazione consiste nella verifica della conformità del progetto delle opere di cui alla presente lettera, alla normativa tecnica di riferimento inerente alla funzionalità e all’efficienza dell’opera e ricomprende ogni altro atto autorizzatorio, parere, nulla osta, omologazione e atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, compresa l'autorizzazione o la verifica sotto il profilo della sicurezza sismica di cui alla normativa di riferimento;
d) omologazione, con atto del dirigente della struttura regionale territorialmente competente, dei progetti delle nuove opere idrauliche di qualunque categoria e di bonifica realizzate da enti diversi dalla Regione, nonché delle modifiche di quelle esistenti. Ai fini della presente legge, l’omologazione consiste nella verifica della conformità del progetto delle opere di cui alla presente lettera alla normativa tecnica di riferimento inerente la funzionalità e l’efficienza dell’opera e ricomprende ogni altro atto autorizzatorio, parere, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, compresa l'autorizzazione o la verifica sotto il profilo della sicurezza sismica di cui alla normativa di riferimento;
e) progettazione e realizzazione di opere idrauliche di seconda e terza categoria e di opere idrogeologiche fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 1, (13) della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998 . Abrogazione della l.r. 34/1994 );
f) manutenzione e gestione delle opere idrauliche di seconda categoria nonché delle opere idrogeologiche, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 1, della l.r. 79/2012 e (14) ad eccezione delle opere di cui all'articolo 3, comma 3, lettere b) e c) e delle altre opere finalizzate alla sicurezza delle infrastrutture lineari non di competenza della Regione;
f bis) manutenzione straordinaria del reticolo di gestione ed idrografico individuato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 79/2012 e delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria; (2)
g) compiti di polizia idraulica di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), su tutto il reticolo idrografico e di gestione individuato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 79/2012, nonché compiti di pronto intervento idraulico sulle opere idrauliche di seconda, terza, quarta e quinta categoria e su tutto il reticolo idrografico e di gestione, (3) (15) ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;
h) servizio di vigilanza e di piena di cui al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 (Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica), sulle opere idrauliche di seconda categoria, che insistono sul reticolo idrografico individuato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 79/2012 , da effettuare in coordinamento con le funzioni di presidio territoriale idraulico svolte ai sensi della normativa in materia di protezione civile;
i) rilascio delle autorizzazioni e dei pareri di cui al r.d. 523/1904;
l) rilascio delle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua;
m) funzioni relative alla costruzione e alla vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo fino a 15 metri di altezza o capacità d'invaso fino a 1 milione di metri cubi;
n) gestione del demanio idrico, ivi compreso il rilascio delle concessioni o per l'utilizzo dello stesso;
o) determinazione, con deliberazione della Giunta regionale, dei canoni di concessione per le aree appartenenti al demanio idrico, incluse quelle prospicienti le vie navigabili, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 5, nonché dei relativi oneri istruttori e introiti dei relativi proventi;
p) delimitazione, con deliberazione della Giunta regionale, degli abitati da consolidare;
q) realizzazione delle opere di consolidamento degli abitati da consolidare;
r) monitoraggio idrogeologico ed idraulico;
s) individuazione, con deliberazione del Consiglio regionale, del reticolo idrografico di cui all'articolo 54 del d.lgs. 152/2006 e del reticolo di gestione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della l.r. 79/2012 ;
t) analisi e valutazione, nel rispetto e in conformità agli atti di pianificazione nazionale e regionale, della pericolosità idraulica ed idrogeologica del territorio.
1 bis. La Giunta regionale può adottare, nel rispetto della normativa statale e regionale di riferimento, linee guida per il rilascio dei pareri e delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera i), anche con particolare riferimento alla verifica di compatibilità idraulica nell'ambito del rilascio delle concessioni dei tombamenti esistenti, dei ponti esistenti e delle opere esistenti sopra passanti il corso d'acqua nonché per la verifica di compatibilità idraulica di cui all'articolo 19 della legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 (Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”. Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014).(11)
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere e), f), f bis), (4) g) e h), la Regione può avvalersi dei consorzi di bonifica di cui alla l.r. 79/2012 ricadenti nel territorio di riferimento, previa stipula di apposita convenzione.
2 bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera e), la Regione può avvalersi dei comuni ricadenti nel territorio di riferimento, previa stipula di apposita convenzione. (16)
Art. 3
Documento operativo per la difesa del suolo
1. Nell'ambito degli strumenti della programmazione regionale sono definite le finalità e gli obiettivi di intervento per la difesa del suolo, in coerenza con le strategie di intervento stabilite dal programma regionale di sviluppo e tenuto conto delle previsioni contenute nei piani di gestione del rischio di alluvione, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni).
2. La Giunta regionale, con deliberazione, approva entro il 31 dicembre (17) di ogni anno e con riferimento all'anno successivo (18), il documento operativo annuale per la difesa del suolo. Il documento operativo per la difesa del suolo può essere approvato per stralci funzionali e può essere aggiornato nel corso dell'anno di riferimento.
3. Il documento operativo definisce:
a) le opere idrauliche ed idrogeologiche progettate o realizzate dalla Regione ed il relativo cronoprogramma, in coerenza con le previsioni dell’elenco annuale del programma triennale regionale delle opere pubbliche di cui all’articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e in conformità con le disposizioni del medesimo articolo;
b) le opere idrogeologiche direttamente connesse e funzionali alla viabilità comunale realizzate dai comuni nei territori soggetti a criticità idrauliche ed idrogeologiche finanziate anche parzialmente con risorse del bilancio regionale ed il relativo cronoprogramma;
c) le opere idrogeologiche direttamente connesse e funzionali alla viabilità provinciale realizzate dalla Città metropolitana di Firenze o dalle province nei territori soggetti a criticità idrauliche ed idrogeologiche finanziate, anche parzialmente, con risorse del bilancio regionale ed il relativo cronoprogramma;
d) le eventuali opere per la cui progettazione e realizzazione la Regione si avvale dei consorzi di bonifica e dei comuni ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 2 bis, ivi comprese quelle inserite in programmi d’intervento finanziati con risorse statali, con il relativo cronoprogramma;(19)
d bis) le eventuali opere idrauliche finanziate e realizzate dai privati ai sensi dell'articolo 3 bis;(20)
e) le attività finalizzate all'implementazione ed al miglioramento delle informazioni e della conoscenza in materia di difesa del suolo ed il relativo cronoprogramma;
e bis) il quadro conoscitivo di riferimento per la progettazione e realizzazione delle opere idrauliche, di bonifica e idrogeologiche. (20)
4. Ai fini di cui al comma 3, lettera b):
a) per opere idrogeologiche direttamente connesse e funzionali alla viabilità comunale si intende la progettazione e realizzazione di opere idrauliche ed idrogeologiche nei territori soggetti a criticità idrauliche ed idrogeologiche che riguardino un tratto delimitato di viabilità all'interno del territorio di un solo comune e, comunque, incidente sulla viabilità comunale;
b) per territori soggetti a criticità idrauliche e idrogeologiche si intende i territori ricompresi in aree definite a pericolosità idraulica e idrogeologica negli atti di pianificazione nazionale, regionale e comunale, nonché in aree interessate da eventi alluvionali per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale o regionale.
5. Ai fini di cui al comma 3, lettera c):
a) per opere idrogeologiche direttamente connesse e funzionali alla viabilità provinciale si intende la progettazione e realizzazione di opere idrauliche ed idrogeologiche nei territori soggetti a criticità idrauliche ed idrogeologiche che riguardino un tratto delimitato di viabilità all'interno del territorio della Città metropolitana di Firenze o di una sola provincia e, comunque, incidente sulla viabilità provinciale;
b) per territori soggetti a criticità idrauliche e idrogeologiche si intendono i territori ricompresi in aree definite a pericolosità idraulica e idrogeologica negli atti di pianificazione nazionale, regionale e provinciale, nonché in aree interessate da eventi alluvionali per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale o regionale.
6. Nei casi di cui al comma 3, lettera b), il comune è autorità espropriante.
7. Per le opere di cui al comma 3, lettere b), c) e d), il documento operativo stabilisce le modalità di recupero delle risorse destinate agli interventi in caso di inadempimento o ritardo dei comuni e dei consorzi di bonifica.
8. Nell'ambito del documento operativo sono altresì approvati i piani delle attività di bonifica di cui all'articolo 26 della l.r. 79/2012 e sono individuate le risorse da destinare agli interventi di cui all'articolo 27 della medesima l.r. 79/2012 .
9. Il documento operativo individua, compatibilmente con i vincoli derivanti dalla finanza pubblica e dalle norme in materia di pareggio di bilancio, le risorse del bilancio regionale per la progettazione o realizzazione delle opere di cui al comma 3, nonché, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 2.
10. Il documento operativo contiene una relazione sugli esiti dell'attività di monitoraggio e vigilanza della Regione di cui all'articolo 22, comma 3, della l.r. 79/2012 .
11. Qualora per la realizzazione di un'opera pubblica finalizzata alla riduzione del rischio idraulico e idrogeologico e prevista nel documento operativo per la difesa del suolo, siano necessarie variazioni o integrazioni agli strumenti urbanistici, l'approvazione del progetto definitivo in sede di conferenza di servizi costituisce variante agli stessi e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. A tal fine la conferenza di servizi garantisce la partecipazione degli interessati secondo le disposizioni di cui agli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità). La proposta di variante è pubblicata per almeno quindici giorni nell'albo dei comuni interessati, i soggetti interessati possono presentare osservazioni entro i successivi quindici giorni dalla pubblicazione. Le osservazioni sono riportate in conferenza di servizi, la quale si esprime motivatamente entro i successivi quindici giorni. Dette varianti sono efficaci, senza la necessità di ulteriori adempimenti, una volta divenuta esecutiva la determinazione conclusiva del procedimento.
12. Le opere idrauliche ed idrogeologiche sono acquisite al demanio regionale (21) ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 ).
13. Le opere di cui al comma 3, lettere b) e c), sono acquisite al patrimonio dell’ente titolare della strada, fatte salve eventuali opere idrauliche realizzate contestualmente.
Art. 3 bis
Disposizioni per la realizzazione di opere idrauliche da parte dei privati (12)
1. La Regione, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), può stipulare convenzioni con soggetti privati che si impegnano, a loro totale cura e spese e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, a realizzare opere idrauliche di seconda, terza, quarta e quinta categoria.
2. Il soggetto privato interessato alla realizzazione delle opere idrauliche di cui al comma 1 presenta alla Regione la richiesta di stipulazione della convenzione unitamente al progetto di fattibilità delle opere da realizzare con l’indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate e lo schema dei relativi contratti di appalto, inclusi quelli relativi all’affidamento dei servizi tecnici.
3. La Regione, nel caso in cui valuti che il progetto presentato sia idoneo alla realizzazione delle opere:
a) aggiorna, ove necessario, e in relazione alla tipologia dell'opera da realizzare, il documento operativo per la difesa del suolo di cui all'articolo 3 o il piano delle attività di bonifica di cui all'articolo 26 della l.r. 79/2012;
b) procede alla stipula della convenzione.
4. La convenzione di cui al comma 1 disciplina, in particolare:
a) la predisposizione della progettazione da parte del soggetto privato;
b) i tempi di omologazione del progetto definitivo ed esecutivo da parte della struttura regionale competente ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d);
c) i tempi di realizzazione dell’opera da parte del privato;
d) l'approvazione da parte della struttura regionale competente degli schemi di contratti d’appalto e delle condizioni di esecuzione;
e) l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della struttura regionale competente in caso di inadempimento per le varie fasi connesse alla realizzazione dell'opera comprese anche eventuali penali;
f) la disponibilità delle aree su cui realizzare l'opera da parte del soggetto privato;
g) la nomina del collaudatore da parte della Regione;
h) le modalità di consegna dell'opera alla Regione.
5. Le eventuali procedure espropriative sono di competenza della Regione e si svolgono secondo la disciplina della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità).
6. Le opere idrauliche realizzate sono acquisite al demanio regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”). Il verbale di consegna delle opere alla Regione costituisce titolo per la trascrizione del diritto di proprietà presso la conservatoria dei registri immobiliari.
7. Ai fini dell’acquisizione dell’opera al demanio regionale il soggetto privato invia alla struttura regionale competente, entro trenta giorni dall’emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo o di regolare esecuzione delle opere omologate:
a) la documentazione catastale e ipotecaria comprovante l’avvenuto trasferimento o l’asservimento dei beni in favore della Regione;
b) il certificato di collaudo tecnico-amministrativo o di regolare esecuzione;
c) il certificato di collaudo statico.
8. In caso di mancata trasmissione della documentazione di cui al comma 7, la manutenzione dell’opera rimane a totale carico del soggetto privato sulla base delle prescrizioni impartite dalla Regione.
9. Ai fini della realizzazione delle opere di cui al comma 1, in alternativa alle procedure di cui ai commi da 2 a 8, la Regione può stipulare, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), convenzioni con soggetti privati, su loro istanza, per il finanziamento delle opere da parte di questi ultimi e la realizzazione delle stesse da parte della Regione. La convenzione disciplina, in particolare, le modalità di erogazione delle risorse da parte del soggetto privato da finalizzare alla destinazione delle opere da realizzare, nonché i tempi della progettazione e realizzazione delle opere.
10. La convenzione, nei casi di cui al comma 9, può essere stipulata qualora la Giunta regionale riconosca con deliberazione l’opera oggetto dell’istanza del privato come necessaria per la tutela della difesa del suolo. La Regione con il medesimo atto aggiorna il documento operativo per la difesa del suolo di cui all'articolo 3 o il piano delle attività di bonifica di cui all'articolo 26 della l.r. 79/2012.
Art. 4
Conferenza per la difesa del suolo
1. È istituita una conferenza per la difesa del suolo con funzioni consultive in materia di difesa del suolo e bonifica. In particolare, la conferenza si esprime:
a) sul piano di classifica adottato dal consorzio di bonifica;
b) sullo statuto del consorzio di bonifica;
c) sulla proposta di nuova perimetrazione dei comprensori interregionali di bonifica di cui all’articolo 6 della l.r. 79/2012 ;
e) su ulteriori atti individuati dal Presidente della Giunta regionale.
2. I pareri della conferenza sono rilasciati entro quarantacinque giorni dall’invio della documentazione. Decorso inutilmente tale termine i pareri si intendono rilasciati favorevolmente.
3. La conferenza è composta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, che la presiede, dal sindaco della Città metropolitana di Firenze, o suo delegato, nonché da sei sindaci dei comuni toscani nominati dal Consiglio delle autonomie locali di cui due in rappresentanza dei comuni montani, di cui all’allegato B della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).
4. I membri decadono con la cessazione, scadenza del loro mandato, nonché in caso di anticipata cessazione o decadenza dalla carica; in tal caso subentra il nuovo sindaco in rappresentanza del medesimo comune che resta in carica quale membro della conferenza per il periodo restante.
5. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera d), la conferenza è composta dal Presidente della Giunta regionale, o da un suo delegato, che la presiede, nonché dai componenti di cui al comma 3 aventi competenza negli ambiti territoriali del bacino idrografico interessato.
6. La conferenza è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti di cui rispettivamente ai commi 4 e 5, e delibera a maggioranza dei presenti.
7. Alla conferenza possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, il presidente del consorzio di bonifica interessato, le autorità di bacino e ogni altro ente pubblico interessato in relazione alle materie trattate.
8. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio delle autonomie locali nomina i componenti di cui al comma 3 di propria competenza. Fino alla costituzione della conferenza di cui al presente articolo rimane in vigore la conferenza di cui all'articolo 12 sexies della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), che esercita le funzioni di cui alla presente legge.
Art. 5
Regolamenti e linee guida(6)
1. La Giunta regionale, entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti disciplina, in particolare:
a) le modalità di rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree nonché la specificazione dei criteri per la determinazione dei relativi canoni;
b) le modalità per il rilascio delle concessioni di estrazione del materiale litoide dai corsi d'acqua e l'individuazione dei criteri per la determinazione dei relativi canoni;
c) la durata delle concessioni in relazione ai diversi usi;
d) l'entità delle garanzie finanziarie ed eventuali cauzioni da presentare, ove necessarie per la salvaguardia del bene demaniale;
e) lo svolgimento delle attività idrauliche, di polizia idraulica, polizia delle acque, regimazione delle acque, del servizio di piena e di pronto intervento;
f) lo svolgimento delle attività di vigilanza sulle opere di seconda categoria;
g) forme di coordinamento e di snellimento procedurale per l'acquisizione dei pareri, nulla osta, omologazione e atti di assenso comunque denominati necessari per il rilascio, il rinnovo e la modifica del titolo concessorio o autorizzatorio nonché nei casi di progetti di opere assoggettati alle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA), di VIA e di valutazione di incidenza;
h) forme di coordinamento per l'acquisizione di più concessioni o autorizzazioni insistenti sulla medesima area o opera.
2. Ai fini della determinazione dei canoni delle concessioni delle aree appartenenti al demanio idrico, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera n) (8), la Giunta regionale, nell’ambito dei regolamenti di cui al comma 1, tiene conto dei seguenti criteri:
a) grado di sviluppo territoriale esistente;
b) funzione produttiva o turistica delle aree;
c) accessibilità, caratteristiche delle attrezzature e qualità dei servizi, redditività presunta del bene concesso e dell'attività svolta;
d) qualità ambientale;
e) tipo di utilizzo;
f) estensione del bene occupato;
g) eventuali aggravi di manutenzione del demanio idrico.
3. La Giunta regionale approva, con deliberazione, linee guida contenenti indirizzi operativi per l'uniforme esercizio sul territorio regionale delle funzioni amministrative della Regione e dei consorzi di bonifica in materia di difesa del suolo.
Art. 6
Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico
1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sulla base dei criteri di cui all'articolo 5, comma 2, stabilisce con deliberazione:
a) l’ammontare del canone di concessione per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree, da corrispondere annualmente;
b) la decorrenza dei canoni di cui alla lettera a), nonché le relative modalità di pagamento e di riscossione dei medesimi.
2. La Giunta regionale provvede annualmente all'aggiornamento dei canoni di cui al comma 1, sulla base del tasso di inflazione programmato per l’anno di riferimento.
3. L'autorità amministrativa adotta un unico atto concessorio per occupazione di area del demanio idrico su cui insiste l'opera di presa. (9)
Art. 6 bis
- Conguaglio della maggiorazione del canone per l’uso del demanio idrico (10)
1. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 3, ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2016.
2. Il corrispettivo relativo alla maggiorazione del 15 per cento, eventualmente pagato con riferimento al canone 2016 per il rilascio della concessione di derivazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, è compensato a conguaglio con il pagamento del canone per la concessione di derivazione relativo all'anno 2017.
Art. 7
Funzioni di vigilanza e controllo
1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e divieti contenuti nel r.d. 523/1904, nei regolamenti di cui all'articolo 5, nonché le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal disciplinare di concessione e l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 9, spettano alla Regione.
2. Restano ferme le competenze dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti.
3. La Regione esercita altresì le funzioni di autorità competente ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
Art. 8
Verifiche di conformità e completezza
1. Per le opere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), a seguito della ricezione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, la struttura regionale territorialmente competente, verifica la completezza della documentazione ai fini della classificazione dell'opera e dell'acquisizione al demanio regionale.
2. La struttura regionale territorialmente competente verifica, prioritariamente in ordine ai manufatti in alveo, sia pubblici che privati, la conformità degli stessi ai contenuti dell’autorizzazione.
Art. 9
Sanzioni
1. Ove non diversamente sanzionate, l'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, le violazioni degli obblighi e divieti contenuti nel r.d. 523/1904, nei regolamenti di cui all'articolo 5, nonché le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal disciplinare di concessione comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 3.000,00.(5)
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 27 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico, fatte salve le sanzioni penali, sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00 (23).
3. L'estrazione di materiale litoide dall'alveo dei fiumi o dai laghi, senza regolare titolo legittimante o in misura superiore a quanto previsto nel titolo, fatte salve le sanzioni penali, è punita con una sanzione amministrativa pari nel minimo al doppio e nel massimo al decuplo del valore del canone previsto e, comunque, non inferiore ad euro 10.000,00.
Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 39; e poi così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 27 .
Per l'interpretazione autentica di questo comma si veda l'art. 25 della l.r. 20 luglio 2023, n. 29 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.