Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80
Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri.
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 29 dicembre 2015
Art. 27
Disposizioni per la prima applicazione del documento operativo per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica e del documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera
1. Entro centocinquanta giorni dall'approvazione del quadro conoscitivo di cui all'articolo 11, comma 3 la Giunta regionale approva il documento operativo per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica.
2. Fino all’approvazione del documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera, di cui all’articolo 18, rimane in vigore la deliberazione del Consiglio regionale 11 marzo 2003, n. 43, come modificata dalla deliberazione del Consiglio regionale 19 dicembre 2012, n. 107 (Deliberazione del Consiglio regionale 11 marzo 2003, n. 47 “Programma straordinario degli investimenti strategici della Regione Toscana. Attuazione degli interventi prioritari di recupero e riequilibrio del litorale e delle attività di formazione del piano di gestione integrata della costa”. Rimodulazione e modifica del programma di attuazione degli interventi prioritari di recupero e riequilibrio del litorale).
Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 39; e poi così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 27 .
Per l'interpretazione autentica di questo comma si veda l'art. 25 della l.r. 20 luglio 2023, n. 29 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.