Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80
Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri.
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 29 dicembre 2015
Art. 25
Sovra canoni
1. Tutte le funzioni e le risorse relative ai sovra canoni spettanti ai sensi dell’articolo 53 del r.d. 1775/1933 e dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 (Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici), introitate dalle province alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferite, con deliberazione della Giunta regionale, direttamente ai comuni interessati ai sensi dell'articolo 6 bis, comma 4, della legge 16 luglio 1997, n. 228 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130 , recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura).
Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 39; e poi così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 27 .
Per l'interpretazione autentica di questo comma si veda l'art. 25 della l.r. 20 luglio 2023, n. 29 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.