Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80
Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri.
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 29 dicembre 2015
Art.24 bis
Direttive per la conservazione e la protezione dell’ecosistema toscano nell'ambito della progettazione ed esecuzione degli interventi di manutenzione e messa in sicurezza dei corsi d'acqua (32)
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana, con deliberazione, direttive finalizzate alla conservazione e la protezione dell’ecosistema toscano nell'ambito della progettazione ed esecuzione degli interventi di manutenzione e messa in sicurezza dei corsi di acqua.
2. Le direttive di cui al comma 1 possono prevedere azioni, da parte dei consorzi di bonifica, finalizzate ad attività di formazione in materia di ecologia, botanica, ornitologia, conservazione della biodiversità.
3. Fino all'approvazione delle direttive di cui al comma 1, rimangono in vigore le “Direttive sui criteri progettuali per l’attuazione degli interventi in materia di difesa idrogeologica” approvati con delibera n. 155 del 20 maggio 1997 del Consiglio Regionale della Regione Toscana.
Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 39; e poi così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 27 .
Per l'interpretazione autentica di questo comma si veda l'art. 25 della l.r. 20 luglio 2023, n. 29 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.