Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80
Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri.
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 29 dicembre 2015
Art. 24
Semplificazione delle procedure per la realizzazione delle opere
1. Per le opere di competenza regionale di cui alla presente legge, il parere di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie rilasciato, nell'ambito del procedimento autorizzatorio, dal comune territorialmente competente ricomprende l'eventuale titolo edilizio, previa acquisizione degli atti presupposti.
2. Anche al fine di promuovere l’esercizio integrato e coordinato delle funzioni regionali e di quelle di altri enti, la Regione per la realizzazione delle opere e lo svolgimento delle attività di propria competenza, di cui alla presente legge, può stipulare appositi accordi di collaborazione o di programma con altri enti pubblici o avvalersi degli uffici dei comuni ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).
Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 39; e poi così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 27 .
Per l'interpretazione autentica di questo comma si veda l'art. 25 della l.r. 20 luglio 2023, n. 29 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.