Legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80
Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri.
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 29 dicembre 2015
Art. 1
Oggetto
1. La Regione Toscana, al fine di soddisfare esigenze di salvaguardia ambientale, di tutela del buon regime delle acque e delle risorse idriche, di recupero e riequilibrio della fascia costiera, di sicurezza delle popolazioni e di riduzione del rischio per la vita delle persone e la salute umana, provvede alla tutela del proprio territorio in conformità ai principi del decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e della normativa comunitaria di riferimento.
2. A tal fine la presente legge disciplina le azioni di pianificazione, programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi per la prevenzione, il controllo e la manutenzione in materia difesa del suolo, in materia di difesa della costa e degli abitati costieri, in materia di tutela e gestione delle risorse idriche.
Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 39; e poi così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 27 .
Per l'interpretazione autentica di questo comma si veda l'art. 25 della l.r. 20 luglio 2023, n. 29 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.