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Legge regionale 10 dicembre 2015, n. 74

Disposizioni in materia di divieto di cumulo degli assegni vitalizi. Modifiche alla l.r. 3/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, dell' 11 dicembre 2015





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visti gli articoli 9 e 30 dello Statuto;


Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale);


Considerato quanto segue:


1. Nella IX legislatura sono state introdotte all’interno dell’ordinamento regionale diverse misure finalizzate al contenimento dei costi della politica, tra le quali la soppressione degli assegni vitalizi per coloro che sono stati eletti consiglieri e nominati assessori a partire dalla X legislatura, l’adozione di una disciplina più restrittiva rispetto al requisito dell’età necessaria ai fini del conseguimento del diritto al vitalizio, nonché la corresponsione di tale assegno soltanto laddove sia stato raggiunto un periodo minimo di contribuzione determinato in cinque anni;


2. Al fine di completare tale percorso di riforma, incidendo ulteriormente sul contenimento dei costi della politica e anche al fine di temperare disparità di trattamento tra consiglieri eletti in legislature diverse, si ritiene opportuno introdurre il divieto di cumulo tra l’assegno vitalizio disciplinato dalla l.r. 3/2009 di cui godono coloro che hanno maturato il diritto a tale corresponsione entro la fine della IX legislatura, e gli eventuali assegni vitalizi che i medesimi percepiscono o potrebbero percepire in futuro in ragione dell’esercizio del mandato di parlamentare nazionale, europeo, o di consigliere di altra Regione;


3. Conseguentemente a ciò si prevede, pertanto, la cessazione dell’erogazione dell’assegno vitalizio regionale in caso di fruizione di analogo istituto, nonché la sospensione dell’erogazione dell’assegno vitalizio qualora il percettore venga rieletto alla carica di consigliere regionale o eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, al Consiglio regionale di altra Regione o nominato componente della Giunta della Regione Toscana o di altra Regione;


Approva la presente legge


Art. 1
Soppressione dell’assegno vitalizio. Modifiche all’articolo 10 bis della l.r. 3/2009
1. Il comma 1 dell’articolo 10 bis della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale) è sostituito dal seguente:
1. Le disposizioni degli articoli da 11 a 23 quinquies e dell’articolo 27 bis in materia di assegno vitalizio si applicano ai consiglieri ed assessori in carica fino alla nona legislatura.
”.
Art. 2
Diritto all’assegno vitalizio. Requisiti di età e periodo di contribuzione. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 3/2009
1. Il comma 5 dell’articolo 11 della l.r. 3/2009 è sostituito dal seguente:
5. L’assegno vitalizio è cumulabile, ai sensi della normativa vigente, senza detrazione alcuna, con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza spettante, a qualunque titolo, al consigliere o assessore cessato dal mandato, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 23 bis.
”.
Art. 3
Sospensione dell’assegno vitalizio. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 3/2009
1. La rubrica dell’articolo 17 della l.r. 3/2009 è sostituita dalla seguente: “
Sospensione dell’assegno vitalizio
”.
2. Il comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 3/2009 è sostituito dal seguente:
1. L’erogazione dell’assegno vitalizio regionale è sospesa qualora il beneficiario sia rieletto al Consiglio regionale o eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, al Consiglio regionale di altra Regione o nominato componente della Giunta regionale della Toscana o di altra Regione.
”.
3. Il comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 3/2009 è sostituito dal seguente:
2. Il primo giorno del mese successivo alla cessazione della causa di sospensione il diritto all’assegno vitalizio viene ripristinato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 23 quater.
”.
Art. 4
Divieto di cumulo degli assegni vitalizi. Inserimento dell’articolo 23 bis nella l.r. 3/2009
1. Dopo l’articolo 23 della l.r. 3/2009 è inserito il seguente:
Art. 23 bis - Divieto di cumulo degli assegni vitalizi
1. L’assegno vitalizio diretto o indiretto di cui agli articoli 11 e 20, non è cumulabile con analoghi istituti previsti per gli eletti alla carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra Regione.
”.
Art. 5
Dichiarazione contestuale alla domanda di assegno vitalizio. Inserimento dell’articolo 23 ter nella l.r. 3/2009
1. Dopo l’articolo 23 bis della l.r. 3/2009 è inserito il seguente:
Art. 23 ter - Dichiarazione contestuale alla domanda di assegno vitalizio
1. Il soggetto avente diritto all’erogazione dell’assegno vitalizio da parte della Regione Toscana, al momento della presentazione della relativa domanda, produce al Presidente del Consiglio regionale dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’Sito esternoarticolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) attestante che non beneficia di altri analoghi istituti previsti in conseguenza dell’aver svolto la carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra Regione.
2. In assenza di tale dichiarazione la domanda è irricevibile.
3. I termini per la corresponsione dell’assegno vitalizio decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il soggetto ha presentato la dichiarazione di cui al comma 1.
4. Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal settore competente del Consiglio regionale, risultino dichiarazioni non veritiere, il settore provvede al recupero delle somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.
”.
Art. 6
Modalità di applicazione del divieto di cumulo. Inserimento dell’articolo 23 quater nella l.r. 3/2009
1. Dopo l’articolo 23 ter della l.r. 3/2009 è inserito il seguente:
Art. 23 quater - Modalità di applicazione del divieto di cumulo
1. Il soggetto che percepisce l’assegno vitalizio della Regione Toscana il quale, dopo la dichiarazione di cui all’articolo 23 ter, comma 1, acquisisce il diritto a percepire altri analoghi istituti in conseguenza dell’avere espletato il mandato di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o assessore di altra Regione, ne dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.
2. L’erogazione dell’assegno vitalizio regionale cessa dalla data in cui il soggetto inizia a percepire altri analoghi istituti di cui al comma 1. È fatto salvo quanto previsto dall’articolo 23 quinquies, commi 3 e 4.
3. Nel caso di mancata comunicazione, laddove il settore competente del Consiglio regionale accerti la fruizione dell’assegno vitalizio della Regione Toscana e di altri analoghi istituti, si provvede al recupero delle somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.
4. Il soggetto che ancora non percepisce l’assegno vitalizio della Regione Toscana, al momento in cui inizia a percepire altro analogo istituto previsto in conseguenza dell’aver svolto la carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra Regione, lo comunica tempestivamente al Presidente del Consiglio regionale presentando contestuale domanda per la restituzione dei contributi versati senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi. A tal fine si considerano gli importi effettivamente versati nel periodo di riferimento. In tal caso si applica quanto previsto dall’articolo 23 quinquies, comma 4.
”.
Art. 7
Disposizioni di prima applicazione. Inserimento dell’articolo 23 quinquies nella l.r. 3/2009
1. Dopo l’articolo 23 quater della l.r. 3/2009 è inserito il seguente:
Art. 23 quinquies - Disposizioni di prima applicazione
1. I soggetti che al momento dell’entrata in vigore del presente articolo percepiscono l’assegno vitalizio della Regione Toscana e altro analogo istituto di cui all’articolo 23 bis, perdono il diritto all’erogazione del medesimo.
2. Il settore competente del Consiglio regionale accerta la fruizione di altri analoghi istituti, disponendo la cessazione dell’erogazione dell’assegno vitalizio della Regione Toscana dal giorno successivo all’entrata in vigore del presente articolo.
3. Il soggetto che ha versato contributi per un importo superiore al totale lordo degli assegni vitalizi percepiti, presenta domanda per la restituzione della quota pari alla differenza tra contributi versati e assegno vitalizio già percepito al lordo delle ritenute di legge, senza rivalutazione monetaria, né corresponsione di interessi. A tal fine si considerano gli importi effettivamente versati nel periodo di riferimento.
4. Qualora per taluni anni l’importo versato sia stato unitario per la maturazione dell’assegno vitalizio e dell’indennità di fine mandato, per determinare l’importo da restituire, si considera la percentuale media che il soggetto ha versato come contribuzione per la maturazione dell’assegno vitalizio per gli altri anni da considerare nel medesimo periodo di riferimento. La restituzione di detti importi avviene entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda.
”.
Art. 8
Riduzione temporanea dei vitalizi. Modifiche all’articolo 27 bis della l.r. 3/2009
1. Il comma 2 dell’articolo 27 bis della l.r. 3/2009 è abrogato.
Art. 9
Norma finanziaria
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 240.000,00 per l'anno 2016 e di euro 57.000,00 per l’anno 2017, cui si fa fronte con gli stanziamenti di cui al capitolo 1010 "Restituzione contributi per divieto cumulabilità assegni vitalizi" del bilancio pluriennale del Consiglio regionale 2015-2017.
2. Per le annualità successive la spesa trova copertura nel bilancio del Consiglio regionale.
Art. 10
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il 31 dicembre 2015.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.