Menù di navigazione

Legge regionale 10 dicembre 2015, n. 74

Disposizioni in materia di divieto di cumulo degli assegni vitalizi. Modifiche alla l.r. 3/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, dell' 11 dicembre 2015

Art. 6
Modalità di applicazione del divieto di cumulo. Inserimento dell’articolo 23 quater nella l.r. 3/2009
1. Dopo l’articolo 23 ter della l.r. 3/2009 è inserito il seguente:
Art. 23 quater - Modalità di applicazione del divieto di cumulo
1. Il soggetto che percepisce l’assegno vitalizio della Regione Toscana il quale, dopo la dichiarazione di cui all’articolo 23 ter, comma 1, acquisisce il diritto a percepire altri analoghi istituti in conseguenza dell’avere espletato il mandato di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o assessore di altra Regione, ne dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.
2. L’erogazione dell’assegno vitalizio regionale cessa dalla data in cui il soggetto inizia a percepire altri analoghi istituti di cui al comma 1. È fatto salvo quanto previsto dall’articolo 23 quinquies, commi 3 e 4.
3. Nel caso di mancata comunicazione, laddove il settore competente del Consiglio regionale accerti la fruizione dell’assegno vitalizio della Regione Toscana e di altri analoghi istituti, si provvede al recupero delle somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.
4. Il soggetto che ancora non percepisce l’assegno vitalizio della Regione Toscana, al momento in cui inizia a percepire altro analogo istituto previsto in conseguenza dell’aver svolto la carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra Regione, lo comunica tempestivamente al Presidente del Consiglio regionale presentando contestuale domanda per la restituzione dei contributi versati senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi. A tal fine si considerano gli importi effettivamente versati nel periodo di riferimento. In tal caso si applica quanto previsto dall’articolo 23 quinquies, comma 4.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.