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Legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70

Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015 , 39/2000 e 68/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 30 ottobre 2015

CAPO IV
Approvazione del contenuto degli accordi e disposizioni finali e finanziarie
Art. 17
Approvazione degli elenchi del personale da trasferire alla Regione per le singole funzioni
1. Al fine di provvedere, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, lettera d), della l.r. 22/2015 , in conformità con le modalità e i termini stabiliti con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015 (Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 30 settembre 2015, n. 227, sono approvati gli elenchi del personale da trasferire dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze di cui all’allegato D, come definiti dagli accordi organizzativi previsti dal punto 13 della deliberazione della Giunta regionale 9 aprile 2015, n. 528 e formalizzati, secondo le indicazioni dell’Osservatorio regionale, istituito con deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2014, n. 807, con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2015, n. 827, previa adozione di corrispondenti atti delle amministrazioni interessate. Negli elenchi sono riportati il cognome, il nome e il codice fiscale di ciascun soggetto interessato. L'allegato D riporta, in specifica tabella, le risorse di cui all'articolo 9, comma 6, della l.r. 22/2015 .
2. Gli elenchi di cui all’allegato D contengono altresì, in conformità agli accordi organizzativi di cui al comma 1, i nominativi del personale individuato per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), n. 1) e 6 bis), della l.r. 22/2015 , e all’articolo 71 della l.r. 39/2000 . Sulle cessazioni eventualmente intervenute dopo la formalizzazione degli accordi si provvede con cancellazioni ai sensi dei commi 4 e 6. (1)

Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 10.

I nominativi del personale della Città metropolitana di Firenze relativi alla funzione strade regionali sono integrati, a seguito di intesa tra la Città metropolitana di Firenze medesima e la Giunta regionale, con deliberazione della Giunta regionale, nella misura delle due unità previste dall'accordo organizzativo formalizzato con d.g.r. 827/2015.
3. Sono confermati, anche per le finalità di cui ai commi 4, 6 e 7, i criteri di individuazione del personale, come derivanti dall’applicazione della l.r. 22/2015 e dalla del. g.r. 528/2015 e come risultanti dagli accordi organizzativi di cui al comma 1:
a) individuazione del numero massimo di unità necessarie per l’esercizio della funzione, come indicato ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della l.r. 22/2015 e del punto 6 della del. g.r. 528/2015;
b) ricognizione e conseguente individuazione del personale delle categorie del comparto regioni e enti locali che risultava, sulla base degli atti organizzativi o del piano esecutivo di gestione o del piano dettagliato degli obiettivi (PDO) forniti dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze, manifestamente in possesso, alla data di entrata in vigore della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), del requisito dell’esclusività o della prevalenza dello svolgimento della funzione oggetto di trasferimento nelle strutture specificamente preposte a detto svolgimento, in applicazione del criterio di cui all’articolo 7, comma 3, della l.r. 22/2015 ;
c) individuazione del personale delle categorie del comparto regioni e enti locali che le province e la Città metropolitana di Firenze hanno proposto in trasferimento, sulla base degli atti organizzativi o del piano esecutivo di gestione o del PDO o della documentazione delle attività svolte, operante in altre strutture dell’ente, e di cui è stata verificata, in contraddittorio tra gli enti e la Regione, la manifesta sussistenza del requisito dell’esclusività o della prevalenza dello svolgimento della funzione oggetto di trasferimento di cui all'articolo 7, comma 5, lettera a), della l.r. 22/2015 , pervenendo alle valutazioni conclusive, raggiunte nei gruppi tecnici costituiti ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della medesima l.r. 22/2015 e della del. g.r. 528/2015, sulla base delle esigenze organizzative ivi rilevate;
d) individuazione del restante personale delle categorie del comparto regioni ed enti locali che le province e la Città metropolitana di Firenze hanno proposto in trasferimento, sulla base degli atti organizzativi o del piano esecutivo di gestione o del PDO o della documentazione delle attività svolte, e di cui è stata verificata, in contraddittorio tra gli enti e la Regione, la manifesta sussistenza degli altri requisiti di cui all'articolo 7, comma 5, lettere b), c) e d), della l.r. 22/2015 , pervenendo alle valutazioni conclusive, raggiunte nei gruppi tecnici costituiti ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della l.r. 22/2015 e della del. g.r. 528/2015, sulla base delle reciproche esigenze organizzative;
e) individuazione, anche in deroga al criterio dell’esclusività o della prevalenza alla data dell’entrata in vigore della l. 56/2014, al fine di dare piena attuazione all’articolo 2 della l.r. 22/2015 e di consentire l’esercizio effettivo della funzione oggetto di trasferimento, del seguente personale che, per valutazione congiunta della Regione e degli enti interessati, effettuata sulla base delle reciproche esigenze organizzative e di criteri condivisi nei gruppi tecnici costituiti ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della l.r. 22/2015 e della del. g.r. 528/2015, è risultato comunque svolgere la funzione in un periodo non antecedente al 2013:
1) personale delle categorie del comparto assegnato alle funzioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), n. 6), f) e g), e comma 2;
2) dirigenti svolgenti in tutto o in parte la funzione.
4. Gli elenchi di cui all'allegato D possono essere modificati, con conseguente modifica del personale destinato al trasferimento, con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro sette giorni dall’entrata in vigore della presente legge, nei seguenti casi:
a) cessazione del dipendente, già avvenuta o prevista entro il 31 ottobre 2015, con conseguente cancellazione dall’elenco;
b) modificazione dell’elenco con l’aggiunta di dipendenti di cui sia stata tardivamente accertata, con le modalità e nei limiti di cui al comma 5, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 3, lettera b); l’integrazione avviene a titolo di modifica dell’accordo organizzativo ed è effettuata in via prioritaria mediante automatica sostituzione del personale di cui alla lettera a) e, in subordine, incrementando il numero del personale previsto in trasferimento, in tale ultimo caso sulla base delle esigenze organizzative rilevate dalle amministrazioni interessate.
5. L’integrazione di cui al comma 4, lettera b), è disposta sulla base di formale richiesta della provincia o della Città metropolitana di Firenze, anche tenendo conto delle richieste del personale pervenute dopo la formalizzazione degli accordi di cui al comma 1, e della documentazione prevista dal medesimo comma 4, lettera b), trasmessa dalla provincia o dalla Città metropolitana interessata, con motivazione sul tardivo accertamento e sulle proprie esigenze organizzative nel caso in cui non si possa provvedere a sostituzione automatica di altro personale cessato, comprensiva dei dati di costo di cui all’articolo 7, comma 7, della l.r. 22/2015 . L’accertamento della sussistenza o della insussistenza dei requisiti e, se del caso, delle diverse esigenze organizzative della Regione, è effettuata con deliberazione della Giunta regionale. Il costo del personale complessivo per il quale, dopo la modifica, si provvede al trasferimento, determina il nuovo limite massimo per l’individuazione del personale di cui all’articolo 7, comma 6, della l.r. 22/2015 .
6. La Giunta regionale può effettuare cancellazioni dall'elenco di cui all'allegato D, (2)

Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 10.

in presenza di cessazioni già avvenute o previste entro il 31 dicembre 2015 del personale in trasferimento, comprese quelle eventualmente non già accertate ai sensi del comma 4, lettera a), o di modificazioni delle posizioni degli interessati ostative al trasferimento, comprese le cessazioni dal servizio per qualsiasi causa che producono i loro effetti nell'anno 2016 e comprese quelle derivanti dai processi di mobilità di cui al decreto ministeriale 14 settembre 2015, accertate dagli enti e dalla Regione entro il 31 dicembre 2015, ed effettuare le seguenti modifiche nel limite della spesa (3)

Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 10.

di personale di cui all'articolo 20:
a) in caso di personale previsto in trasferimento per la funzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della l.r. 22/2015 , integrare l'elenco del personale in trasferimento, previa intesa tra gli organi tecnici di vertice dell'ente interessato e della Regione, applicando i criteri di cui al comma 3, lettera e);
b) negli alti casi, integrare gli elenchi utilizzando il personale di cui all’articolo 7, comma 6, della l.r. 22/2015 , inizialmente risultato non soggetto a trasferimento, fino al limite massimo previsto dall'avviso pubblico di cui al punto 7 della del. g.r. 528/2015, motivando sulle priorità relative alle proprie esigenze organizzative;
c) se residuano ulteriori risorse, queste possono essere destinate, con successiva legge, al finanziamento di altre funzioni trasferite, ovvero a incrementare la quota di cui all'articolo 7, comma 6, della l.r. 22/2015 per il finanziamento delle attività ivi previste. (4)

Lettera così sostituita con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 10.

7. I criteri di cui al comma 3, lettere b), c) e d), per il personale del comparto regione e enti locali, e i criteri di cui alla lettera e) del comma medesimo, per i dirigenti, costituiscono criteri sussidiari per la Giunta regionale nel caso in cui debba provvedere a seguito di valutazione di inadeguatezza della proposta della giunta dell’unione. In tal caso, i criteri sono utilizzati mantenendo comunque la priorità per il trasferimento del personale del comparto che risulta assegnato alla funzione alla data del 31 dicembre 2014.
Art. 18
Prime disposizioni in materia di mercato del lavoro
1. Per garantire la continuità dei servizi e delle politiche attive del lavoro nelle more del subentro della Regione nella titolarità della funzione, secondo quanto previsto dal Sito esternodecreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ), le province e la Città metropolitana di Firenze prorogano:
a) i contratti di lavoro a tempo determinato del personale impiegato nei servizi per l’impiego, fino al 31 dicembre 2016;
b) i contratti di appalto dei servizi per l'impiego ed i contratti di servizio con le società in house, sino all'individuazione dei nuovi contraenti da parte della Regione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2016.
Art. 19
Disposizioni finali
1. Per individuare il personale di cui all'articolo 7, comma 6, della l.r. 22/2015 , si procede con le modalità previste dalla del. g.r. 528/2015; restano fermi gli atti già adottati all’entrata in vigore della presente legge, nonché il requisito della disponibilità al trasferimento presso le sedi della Regione Toscana in Firenze da essi previsto. L'individuazione del personale da trasferire, di cui al medesimo articolo 7, comma 6, è effettuata previa autorizzazione al trasferimento da parte della provincia o della Città metropolitana di Firenze. La deliberazione della Giunta regionale con la quale si provvede all'individuazione del personale interessato, che integra a tutti gli effetti il personale di cui all'allegato D, è adottata entro il 31 ottobre 2015. Ove necessario al completamento del personale di cui all’articolo 7, comma 6, della l.r. 22/2015 , nel limite massimo previsto dall’avviso pubblico di cui al punto 7 della d.g.r. 528/2015, si può procedere a integrare il personale da trasferire alla Regione secondo le modalità e i requisiti stabiliti dalla Giunta regionale, anche estendendo la procedura alla generalità del personale delle province e della Città metropolitana.
1 bis. Nel caso previsto dal comma 1, ultimo periodo, si procede al trasferimento alla Regione, senza autorizzazione dell'ente di provenienza, del personale ritenuto idoneo, per ciascun ente di provenienza fino a raggiungere il quindici per cento del numero di unità complessivamente trasferite dall'ente medesimo come risultanti dall'allegato D della presente legge, considerando nel calcolo anche il personale che è stato già trasferito ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della l.r. 22/2015. Se il personale idoneo proveniente da un ente supera detta percentuale, questa è applicata avuto riferimento alle prioritarie esigenze organizzative della Regione. Per il restante personale idoneo, l'eventuale diniego dell'ente deve essere adeguatamente motivato sulla base delle ragioni organizzative che ostano al trasferimento. La Regione stabilisce la data dalla quale decorre il trasferimento. In caso di personale in trasferimento cui risultano attribuiti i compensi di cui all'articolo 10 del CCNL 31 marzo 1999, all'articolo 10 del CCNL 22 gennaio 2004, o all'articolo 17, comma 2, lettere f) e i), del CCNL 1° aprile 1999, l'ente di provenienza comunica alla Regione se vi è l'assenso al trasferimento con dette posizioni. Il presente comma si applica anche ai procedimenti non conclusi alla data della sua entrata in vigore. (8)

Comma inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 12.

Le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo periodo, non si applicano se è raggiunta, entro quindici giorni dall'approvazione delle graduatorie, un'intesa tra la Regione e l'ente di provenienza del personale idoneo, formalizzata con deliberazione della Giunta regionale, volta a tenere conto delle esigenze organizzative dell'ente medesimo, sulla base della quale l'ente locale procede alle autorizzazioni al trasferimento. (13)

Periodo aggiunto con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12, art. 11.

2. I fondi per il salario accessorio di cui all'allegato D sono modificati con successiva legge, al fine di renderli conformi alle modifiche intervenute ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 17. L’allegato D bis reca il costo del personale trasferito dalle unioni di comuni alla Regione, per la costituzione dei relativi fondi. (7)

Periodo aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 11.

Gli allegati D e D bis sono altresì modificati con successiva legge, al fine di renderli conformi alle rettifiche, richieste dagli enti locali interessati, di errori materiali sui dati trasmessi relativi al costo del personale. (15)

Periodo aggiunto con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70, art. 24.

3. L'elenco del personale trasferito alla Regione ai sensi del presente capo e della l.r. 22/2015 è altresì integrato, modificato o ridotto a seguito di eventuali sentenze passate in giudicato riguardanti i dipendenti delle province e della Città metropolitana di Firenze; a tali provvedimenti è data esecuzione con decreto del direttore della direzione della Giunta regionale competente in materia di personale. Per gli stessi motivi, all’integrazione, modifica o riduzione provvedono gli altri enti cui il personale è trasferito ai sensi della l.r. 22/2015 .
4. Restano fermi gli effetti degli accordi e delle convenzioni stipulati dalle province e dai comuni prima dell’entrata in vigore della presente legge, secondo la disciplina previgente degli articoli 13 e 14 della l.r. 22/2015 .
5. La Regione provvede, a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, agli interventi volti a consentire la piena operatività degli uffici territoriali dal 1° gennaio 2016. Le province e la Città metropolitana di Firenze assicurano la necessaria assistenza.
6. Le deliberazioni della Giunta regionale contenenti gli elenchi di personale oggetto di trasferimento, di cui agli articoli 7, comma 6, 12 e 13, della l.r. 22/2015 , o relative alle modifiche di detti elenchi, contengono il cognome, il nome e il codice fiscale degli interessati al trasferimento e sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
7. Eventuali errori materiali relativi all’identificazione del personale destinato al trasferimento di cui alla presente legge sono corretti con deliberazione della Giunta regionale su richiesta dell’ente cedente. I codici fiscali dei soggetti che risultano trasferiti ai sensi dell'articolo 17 e del comma 6 del presente articolo, (9)

Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 12.

non sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sono conservati agli atti della Regione e utilizzati per le finalità di cui all’articolo 8, comma 5, della l.r. 22/2015 .
8. Con deliberazione della Giunta regionale è individuata la documentazione, connessa all'esercizio delle funzioni trasferite, detenuta dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze direttamente o presso società o enti partecipati, anche contenuta in banche dati, che gli enti medesimi devono trasmettere alla Regione entro il termine stabilito dalla deliberazione medesima. Gli enti interessati, compresi le società e gli enti partecipati, sono tenuti all'adempimento a titolo gratuito. Salvo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale, dalla data della trasmissione della documentazione cessa il trattamento dei dati da parte del soggetto cedente.
9. Al fine di dare corso alle convenzioni di cui all’articolo 7, comma 6, della l.r. 22/2015 , come modificato dall’articolo 5 della presente legge, e di consentire alle province e alla Città metropolitana di pervenire alle valutazioni conclusive sui processi di mobilità degli agenti della polizia provinciale, l’Osservatorio regionale può prevedere, con propria determinazione, che all’immissione dei dati degli agenti della polizia provinciale nel portale della mobilità si provveda successivamente alla definizione delle convenzioni medesime, e comunque entro il 20 novembre 2015. La determinazione dell’Osservatorio regionale è comunicata all’Osservatorio nazionale.
9 bis. Gli enti del Servizio sanitario regionale (SSR) e gli enti dipendenti della Regione non sono tenuti alle procedure obbligatorie di mobilità di cui al decreto ministeriale 14 settembre 2015 per la copertura di posti vacanti nella propria dotazione organica. (10)

Comma aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 12.

9 ter. Le disposizioni di cui al presente capo IV costituiscono attuazione dell'articolo 9, comma 3, della l.r. 22/2015. (11)

Comma aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 12.

9 quater. La Giunta regionale procede all'analisi organizzativa degli effetti a regime sulla struttura regionale dell'acquisizione delle funzioni e del personale di cui alla l.r. 22/2015, al fine del perseguimento di maggiori livelli di efficienza degli uffici e dei servizi. Sulla base degli esiti di tale analisi può procedere alla revisione del modello organizzativo e della dotazione organica complessiva dei dirigenti e dei direttori della Giunta regionale. Alla copertura dei posti della dotazione organica di cui al presente comma si provvede mediante utilizzo di personale di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato o utilizzo di personale ai sensi degli articoli 13, comma 1, 14 e 18 bis della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), e nei limiti ivi previsti. (12)

Comma aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 12.

9 quinquies. Qualora gli enti locali, successivamente alla data del trasferimento, abbiano rettificato, per errore materiale o per nuova valutazione dell'amministrazione, la posizione degli interessati, indicando la spettanza dei compensi di cui all'articolo 9, comma 5, lettere b) e c), della l.r. 22/2015, dette indennità sono riconosciute dalla Regione, agli interessati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge:
a) a decorrere dalla data del trasferimento, nel caso in cui è dichiarato l'errore materiale per il personale trasferito alla Regione ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2;
b) a decorrere dal mese successivo alla data in cui l'ente locale, a seguito di nuova valutazione, ha dato l'assenso al trasferimento anche della posizione per la quale è prevista l'indennità, per il personale trasferito alla Regione ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 1 bis,. (16)

Comma aggiunto con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70, art. 24.

9 sexies . In relazione alle indennità del personale trasferito ai sensi dei commi 1 e 1 bis, le disposizioni del comma 1, primo periodo, si interpretano in conformità a quanto disposto dal comma 1 bis, quinto periodo, sull'assenso dell'ente di provenienza al trasferimento delle posizioni ivi previste. (16)

Comma aggiunto con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70, art. 24.

9 septies. Al fine di far fronte alla situazione eccezionale del Comune di Arezzo, al quale non risulta trasferito, per le funzioni del turismo di cui all'articolo 4, comma 1, personale avente sede di lavoro nel comune medesimo, la Regione provvede ad attribuire, a decorrere dall'anno 2017, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 13, comma 7, lettera d), della l.r. 22/2015, risorse aggiuntive per un’unità di personale delle categorie del comparto regioni enti locali destinata allo svolgimento di dette funzioni. A tal fine, il comune, entro il 1° dicembre 2016, trasmette alla Regione il nominativo dell’unità di personale destinata, anche a seguito di procedura di mobilità, allo svolgimento delle funzioni e il relativo costo, riferito al 31 dicembre 2015, sulla base del modello di rilevazione utilizzato per il personale di cui all'articolo 13, comma 6, della l.r. 22/2015. Qualora detta unità di personale risulta provenire dalla provincia o dalla Regione, essa è considerata a ogni effetto come personale trasferito a seguito del riordino di cui alla l.r. 22/2015 e alla presente legge, e ad essa si applicano i principi di cui all'articolo 10 del decreto ministeriale 14 settembre 2015. (16)

Comma aggiunto con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70, art. 24.

Art. 20
Norma finanziaria
1. Per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9 della l.r. 22/2015 , e dalle disposizioni degli articoli 17 e 19, comma 1, è stimata la spesa di euro 41.294.415,20 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, cui si fa fronte per euro 40.794.415,20 con gli stanziamenti dell’unità previsionale di base (UPB) 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti” e per euro 500.000,00 con gli stanziamenti della UPB 111 “Azioni di sistema Regione – Enti locali – Spese correnti” del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2015 – 2017, annualità 2016 e 2017.
2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 9 della l.r. 22/2015 sono stimate in euro 20.672.775,68 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e sono iscritte nella UPB di entrata 322 “Proventi diversi” del bilancio pluriennale vigente 2015 – 2017, annualità 2016 e 2017.
3. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2015 – 2017, annualità 2016 e 2017 sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza:
- anno 2016
in diminuzione, UPB 111 “Azioni di sistema Regione – Enti locali – Spese correnti”, per euro 21.976.066,56
in aumento, UPB di entrata 322 “Proventi diversi”, per euro 20.672.775,68
in aumento, UPB 711 “ Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti”, per euro 40.794.415,20
in aumento, UPB 741 “Fondi – Spese correnti”, per euro 1.854.427,04
- anno 2017
in diminuzione, UPB 111 “Azioni di sistema Regione – Enti locali – Spese correnti”, per euro 21.976.066,56
in aumento, UPB di entrata 322 “Proventi diversi”, per euro 20.672.775,68
in aumento, UPB 711 “ Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti”, per euro 40.794.415,20
in aumento, UPB 741 “Fondi – Spese correnti”, per euro 1.854.427,04
4. Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 19, comma 5, è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.000.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte per euro 700.000,00 con gli stanziamenti della UPB 713 “Funzionamento della struttura regionale – Spese di investimento” e per euro 300.000,00 con gli stanziamenti della UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti” del bilancio di previsione 2015.
Al fine della copertura della spesa di cui al comma 4, al bilancio di previsione 2015 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa di uguale importo:
- anno 2015
in diminuzione, UPB 741 “Fondi – Spese correnti”, per euro 1.000.000,00
in aumento, UPB 713 “ Funzionamento della struttura regionale – Spese di investimento”, per euro 700.000,00
in aumento, UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti”, per euro 300.000,00
6. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 6 bis, della l.r. 22/2015, è autorizzata per l'anno 2016 la spesa massima di euro 7.100.000,00, cui si fa fronte per euro 5.680.000,00 con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti” e per euro 1.420.000,00 con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 06 “Ufficio tecnico”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016/2018, annualità 2016, e per l'anno 2017 la spesa massima di euro 500.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017 (18)

Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88, art. 17.

.(17)

Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68, art. 16.

7. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 21
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La tabella “Costi del personale – anno 2014” dell'allegato D della l.r. 70/2015 è stata prima sostituita dalla tabella dell'allegato B della l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 11, poi sostituita dall'allegato A della l.r. 6 ottobre 2016,n. 70 , art. 23, di nuovo sostituita dall'allegato L della l.r. 3 aprile 2017, n. 16 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato D bis “Costi del personale trasferito alla regione dalle unioni di comuni – anno 2014” inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 11. La tabella del suddetto allegato è stata sostituita dall'allegato B della l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 23, ed ora così sostituita dall'allegato M della l.r. 3 aprile 2017, n. 16 , art. 10.

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Periodo aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 11.

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Comma inserito con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 12.

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Comma aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 12.

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Comma aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 12.

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Comma aggiunto con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9 art. 12.

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Periodo aggiunto con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 11.

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Nota soppressa.

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Periodo aggiunto con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 24.

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Comma aggiunto con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70 , art. 24.

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Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 16.

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Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 17.

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Tabella 3 prima sostituita dall'Allegato A della deliberazione Giunta regionale n. 1194 del 30 ottobre 2017, poi revocata con deliberazione n. 1460 del 19 dicembre 2017.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.