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Legge regionale 9 ottobre 2015, n. 67

Collegio di garanzia statutaria. Modifiche alla l.r. 34/2008

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 9 ottobre 2015

Art. 2
Durata in carica. Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 34/2008
1. L’articolo 3 della l.r. 34/2008 è sostituito dal seguente:
Art. 3
Durata in carica
1. Il Collegio dura in carica cinque anni e i suoi componenti non sono immediatamente rieleggibili.
2. Le funzioni del Collegio cessano alla scadenza di cui al comma 1.
3. In caso di decesso, impedimento permanente, dimissioni o decadenza di un componente del Collegio, il Consiglio regionale nomina il nuovo componente ai sensi dell’articolo 2.
4. Ai fini della sostituzione del componente cessato per qualsiasi causa, si procede alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Toscana di un nuovo avviso, ai sensi dell’articolo 7 della
l.r. 5/2008 , fatte comunque salve le candidature già indicate in precedenza per tale incarico.
5. L’incarico del soggetto subentrante cessa alla scadenza dell’organismo di cui è chiamato a far parte.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.