Legge regionale 4 agosto 2015, n. 64
Disposizioni in materia di entrate extratributarie delle province. Modifiche alle leggi regionali 91/1998 e l.r. 22/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 7 agosto 2015
Art. 3
Decorrenza del trasferimento delle funzioni e del personale ed effetti finanziari. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 22/2015
1. Al comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 22/2015 le parole: “
all’articolo 10, comma 15
” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 10, comma 16
”.2. Dopo il comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:
“
2 bis. In deroga all’
articolo 14, comma 2 bis, della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), le entrate extra tributarie ivi previste sono introitate dalle province e dalla Città metropolitana senza vincolo di destinazione a decorrere dall’anno 2015 e fino al trasferimento delle funzioni e del personale.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.