Menù di navigazione

Legge regionale 4 agosto 2015, n. 63

Disposizioni in materia di ordinamento della dirigenza regionale, dell’Agenzia regionale di sanità e di conflitto di interesse. Modifiche alle leggi regionali 1/2009, 5/2008 e 40/2005.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 7 agosto 2015

Art. 2
Direzioni. Modifiche all'articolo 4 ter della l.r. 1/2009
b) l’attuazione delle politiche settoriali;
”.
b bis) il coordinamento e raccordo intersettoriale per il conseguimento di specifici obiettivi istituzionali o la realizzazione di interventi in aree di particolare interesse regionale.
”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 ter della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
2 bis. Ove previsto nel decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all’articolo 4, comma 2, o nella deliberazione di cui all’articolo 3, comma 4, la Direzione generale della Giunta regionale o le direzioni esercitano le proprie competenze anche avvalendosi di settori istituiti nell’ambito di altra direzione, dalla quale dipendono funzionalmente.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.