Legge regionale 4 agosto 2015, n. 63
Disposizioni in materia di ordinamento della dirigenza regionale, dell’Agenzia regionale di sanità e di conflitto di interesse. Modifiche alle leggi regionali 1/2009, 5/2008 e 40/2005.
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 7 agosto 2015
Art. 2
Direzioni. Modifiche all'articolo 4 ter della l.r. 1/2009
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 ter della l.r. 1/2009 è sostituita dalla seguente:
“
b) l’attuazione delle politiche settoriali;
”.2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 ter della l.r. 1/2009 è aggiunta la seguente:
“
b bis) il coordinamento e raccordo intersettoriale per il conseguimento di specifici obiettivi istituzionali o la realizzazione di interventi in aree di particolare interesse regionale.
”.3. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 ter della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
“
2 bis. Ove previsto nel decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all’articolo 4, comma 2, o nella deliberazione di cui all’articolo 3, comma 4, la Direzione generale della Giunta regionale o le direzioni esercitano le proprie competenze anche avvalendosi di settori istituiti nell’ambito di altra direzione, dalla quale dipendono funzionalmente.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.