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Legge regionale 4 agosto 2015, n. 63

Disposizioni in materia di ordinamento della dirigenza regionale, dell’Agenzia regionale di sanità e di conflitto di interesse. Modifiche alle leggi regionali 1/2009, 5/2008 e 40/2005.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 7 agosto 2015

Art. 1
Competenze del direttore generale. Modifiche all'articolo 4 bis della l.r. 1/2009
1. Alla lettera g) del comma 3 dell’articolo 4 bis della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), le parole: “
lettera b
” sono sostituite dalle seguenti: “
lettere b) e b bis)
”.
g bis) definisce con proprio atto, nei casi di cui all’articolo 4 ter, comma 2 bis, le modalità di raccordo fra la direzione nell’ambito della quale è costituito il settore e la direzione generale della Giunta regionale o la direzione che se ne avvale, con particolare riferimento all’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettere h), i) e j);
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.