Menù di navigazione

Legge regionale 20 aprile 2015, n. 49

Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 24 aprile 2015

Art. 6
1. Dopo l'articolo 153 bis della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:
Art. 153 ter - Commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive. Composizione, durata. Comitato consultivo
1. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica cinque anni. Essa è composta da:
a) un presidente, nominato dal Presidente della Giunta regionale;
b) tre dirigenti preposti, rispettivamente, alle strutture regionali competenti in materia di paesaggio, attività estrattive e assetto idrogeologico individuati in ragione del loro ufficio o loro delegati;
c) due esperti in materia di paesaggio con documentata competenza ed esperienza, di cui uno scelto dal Presidente della Giunta regionale ed uno scelto dal Consiglio regionale;
d) due esperti in materia di escavazioni e attività estrattive con documentata competenza ed esperienza, di cui uno scelto dal Presidente della Giunta regionale ed uno scelto dal Consiglio regionale;
e) un esperto in materia urbanistica nominato dal Consiglio delle autonomie locali in rappresentanza dei comuni.
2. Per ciascun membro di cui al comma 1, lettere c), d), ed e), è nominato il relativo supplente, che partecipa alle attività della commissione in assenza del titolare.
3. La commissione è validamente costituita con la nomina della maggioranza dei componenti di cui al comma 1.
4. Ai membri di cui al comma 1 , lettere c), d) ed e), sono attribuiti:
a) un gettone di presenza di euro 30,00, per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione;
b) i rimborsi delle spese di missione, determinati con riferimento alle norme in vigore per i dirigenti regionali.
5. Per lo svolgimento della propria attività, la commissione si avvale di un comitato consultivo la cui composizione e il cui funzionamento sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
6. Nel comitato consultivo è garantita la presenza di rappresentanti degli enti locali, delle associazioni imprenditoriali del settore delle attività estrattive, dei sindacati dei lavoratori, delle associazioni ambientaliste.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.