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Legge regionale 20 aprile 2015, n. 49

Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 24 aprile 2015

Art. 5
1. Dopo l'articolo 153 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:
Art. 153 bis - Commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive
1. E' istituita la commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive, con il. compito di. esprimere pareri nei casi previsti dal piano paesaggistico regionale, al di fuori delle ipotesi per le quali sia richiesta l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146 del Codice.
2. I pareri della commissione sono vincolanti e devono essere rilasciati, di norma, entro
trenta giorni, fermo restando quanto previsto all’articolo 146 del Codice.
3. Per lo svolgimento della propria attività, la commissione si avvale di un comitato consultivo, costituito ai sensi dell'articolo 153 ter, commi 5 e 6.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.