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Legge regionale 20 aprile 2015, n. 49

Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 24 aprile 2015

Art. 2
1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 136 della l.r. 65/2014 sono inserite le parole: “
, ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 chilowatt.
”.
2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 136 della l.r. 65/2014 , le parole: “.
La comunicazione è trasmessa unitamente alle relative autorizzazioni
” sono soppresse.
c bis) le installazioni stagionali, destinate ad essere integralmente rimosse entro un termine non superiore a centottanta giorni, poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggiami o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o di strutture stabilmente ancorate al suolo;
”.
4. Il comma 4 dell'articolo 136 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) e g), l'interessato trasmette allo sportello unico l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi, che sono compatibili con la
normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non interessano le parti strutturali dell'edificio. La comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale
si intende affidare la realizzazione dei lavori.
”.
5. Al comma 5 dell'articolo 136 della l.r. 65/2014 , dopo le parole: “
inizio dei lavori
”, sono inserite le seguenti: “
, laddove integrata con la comunicazione di fine lavori,
”.
6. Al comma 6 dell'articolo 136 della l.r. 65/2014 , le parole “
258,00 euro
”, sono sostituite dalle seguenti: “
1.000,00 euro
”.
7. Il comma 8 dell'articolo 136 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
8. La comunicazione relativa agli interventi di cui al comma 2, lettere a) e g), è subordinata alla corresponsione del contributo per oneri di urbanizzazione nei casi di cui all'articolo 183, comma 3.
”.
8. Al comma 9 dell'articolo 136 della l.r. 65/2014 , le parole: “
La dimensione del campione è determinata mensilmente.
” sono soppresse.
9. Al comma 9 dell'articolo 136 della l.r. 65/2014 , dopo la parola: “
assoggettare
” è inserita la seguente: “
mensilmente
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.