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Legge regionale 20 aprile 2015, n. 49

Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 24 aprile 2015

Art. 1
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2014 . n. 65 (Norme per il governo del territorio), sono inseriti i seguenti:
1 bis. Nell'ambito delle attività di monitoraggio di cui al comma 1, una specifica verifica è svolta con riferimento agli effetti economici ed occupazionali delle prescrizioni del piano paesaggistico sulle attività estrattive esercitate nelle Alpi apuane, con particolare riferimento alle escavazioni svolte oltre i 1.200 metri.
1 ter. Il monitoraggio concerne inoltre gli effetti delle prescrizioni del piano paesaggistico regionale di cui all’articolo 58 sulle attività agricole e sulle attività turistico-balneari; vivaistiche e florovivaistiche sulle attività di itticoltura.
1 quater. Il monitoraggio di cui ai commi 1 bis e 1 ter, in sede di prima attuazione, è svolto dopo tre mesi dall'entrata in vigore dei medesimi commi e, successivamente, con cadenza annuale.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.