Legge regionale 20 aprile 2015, n. 49
Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).
Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 24 aprile 2015
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettere 1), m), n), o), v), e z), e l'articolo 69 dello Statuto;
Visto il


Visto il


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio);
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2007, n. 72 (Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”. Approvazione del piano di indirizzo territoriale “PIT”);
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 2 luglio 2014, n. 58 (Integrazione del piano di indirizzo territoriale “PIT” con valenza di piano paesaggistico. Adozione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”);
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Integrazione del piano di indirizzo territoriale “PIT” con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”).
Considerato quanto segue:
1. È opportuno far rientrare nelle attività di edilizia libera anche le installazioni stagionali amovibili da installare per una durata massima di centottanta giorni, in base a quanto consentito alle regioni dall'

2. È opportuno specificare che la medesima tipologia di opere rientra tra quelle prive di rilevanza edilizia per consentire alle strutture descritte nell'articolo 137 della l.r. 65/2014 di essere installate senza alcuna comunicazione per i periodi fuori stagione;
3. È necessario effettuare valutazioni sulla compatibilità paesaggistica delle attività estrattive;
4. Per le valutazioni sulla compatibilità paesaggistica delle attività suddette è opportuno istituire un'apposita commissione regionale, composta da membri di elevata professionalità;
5. Gli specifici casi nei quali la commissione è tenuta ad esprimere le sue valutazioni tecniche sono individuati dal piando di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico di cui alla del.c.r. 37/2015;
6. È opportuno precisare che la commissione regionale per la valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive svolge le sue valutazioni tecniche nei casi in cui non sia previsto, per lo svolgimento delle attività estrattive, il preventivo rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'

7. È opportuno precisare che i componenti della commissione per il paesaggio di cui all'articolo 153 della l.r. 65/2014 non possono svolgere attività professionale che concerna pratiche da sottoporre all'esame dell'ente o degli enti presso i quali la commissione stessa è costituita. È opportuno inoltre precisare che i professionisti di cui al comma 6, lettera b), dell’articolo 153 della l.r. 65/2014 siano o siano stati iscritti agli albi professionali
Approva la presente legge
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