Legge regionale 25 marzo 2015, n. 35
Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 .
Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 30 marzo 2015
Art. 8
- Procedure per l'approvazione e la modifica del piano regionale cave
1. Il PRC è approvato con le procedure di cui al titolo II e al titolo III, capo I, della l.r. 65/2014 .
2. Le modifiche al PRC che non contengono previsioni localizzative o altri contenuti pianificatori che determinano effetti territoriali, sono approvate ai sensi dell'articolo 10 della l.r.1/2015 .
3. Il PRC ha validità a tempo indeterminato. Può essere aggiornato e modificato con le procedure di cui ai commi 1 e 2, ogni volta che se ne determini la necessità.
4. Con cadenza almeno quinquennale è effettuata una verifica in relazione al fabbisogno e agli obiettivi di produzione.
5. Nei casi di cui al comma 2, le modifiche acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. (91)
Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 5; poi sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 3 , ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21 .
La Corte costituzionale, con sentenza n. 228 del 2016 , pubblicata in G.U. 26 ottobre 2016, n. 43, si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, della presente legge, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati.
Parole prima sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 4 , ed ora così sostituite conl.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 25.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.