Legge regionale 25 marzo 2015, n. 35
Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 .
Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 30 marzo 2015
Art. 31 bis
Recupero e riqualificazione ambientale dei siti estrattivi in esaurimento da riqualificare (97)
1. I comuni individuano nei propri strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, le aree di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i bis), che, in base alle loro caratteristiche morfologiche, di stabilità, di inserimento ambientale e paesaggistico e di messa in sicurezza, necessitano di interventi di recupero e riqualificazione ambientale e definiscono negli strumenti della pianificazione urbanistica le condizioni per il corretto recupero e riqualificazione del sito.
2. Il comune, per le aree individuate ai sensi del comma 1, può rilasciare l’autorizzazione per il recupero e la riqualificazione ambientale con la previsione di interventi estrattivi, a condizione che l'attività di escavazione sia esclusivamente finalizzata e funzionale al recupero ambientale e di messa in sicurezza del sito.
3. Le autorizzazioni di cui al comma 2 prevedono la quantità massima di materiale da commercializzare in misura non superiore a quella strettamente necessaria a consentire la fattibilità economica dell’intervento di recupero ambientale e di messa in sicurezza e, comunque, non superiore al 30 per cento di quanto già estratto nel sito al momento della cessazione dell'attività estrattiva. I comuni, entro tali limiti, individuano le effettive quantità massime di materiale da scavare e da commercializzare in funzione delle necessità del corretto recupero del sito.
4. La domanda di autorizzazione per il recupero e la riqualificazione del sito è corredata, oltre che dagli elaborati di cui all'articolo 17, da uno studio sulle condizioni naturalistiche, da uno studio paesaggistico coerente con i contenuti del piano di indirizzo territoriale di cui all’articolo 88 della l.r. 65/2014 relativi alla valutazione paesaggistica delle attività estrattive e da un piano economico degli interventi di recupero e riqualificazione.
5. L'autorizzazione di cui al comma 2, può essere rilasciata una sola volta e con una durata massima di sei anni, previa stipula di apposita convenzione.
6. Il progetto di recupero e riqualificazione ambientale e di messa in sicurezza è parte integrante dell'autorizzazione e può essere approvato per stralci relativi a singole porzioni dell'area interessata, fermi restando i limiti di cui al comma 3.
7. Il sito estrattivo di cui al comma 1, recuperato e riqualificato, non può essere oggetto di successiva autorizzazione per l'esercizio di attività estrattiva e deve essere escluso dal perimetro del giacimento. La deperimetrazione del giacimento, effettuata dal comune nei propri strumenti della pianificazione territoriale, non costituisce variante al PRC ed è comunicata tempestivamente alla Regione.
8. Al fine di incentivare e favorire il recupero, la messa in sicurezza e la riqualificazione ambientale dei siti estrattivi di cui al comma 1, i quantitativi di materiale estratto commercializzabile non sono computati ai fini degli obiettivi di produzione sostenibile dei comprensori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h).
9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle cave di materiali per usi ornamentali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), numero 2).
Art. 32
- Agri marmiferi di proprietà dei Comuni di Massa e Carrara
1. La Regione, con il presente capo, disciplina l’attività estrattiva nell’ambito del distretto apuo-versiliese, nell’esercizio della propria potestà legislativa in materia di attività estrattive e nel rispetto dei principi e istituti giuridici storicamente consolidatisi in riferimento allo sfruttamento dei marmi negli agri marmiferi vicinali e alla disciplina generale di cui all’editto della Duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1 febbraio 1751.
2. Considerata la condizione di beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale degli agri marmiferi di cui alle concessioni livellarie già rilasciate dai Comuni di Massa e Carrara e dalle soppresse "vicinanze" di Carrara, già disciplinate ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 104 (Disciplina degli agri marmiferi dei Comuni di Massa e Carrara), (55) entro il 31 dicembre 2019 (18), (7) (56) i Comuni di Massa e Carrara provvedono alla ricognizione dei tali beni, danno comunicazione dell'accertamento ai titolari delle concessioni e delle autorizzazioni alla coltivazione dei beni medesimi e provvedono ai conseguenti adempimenti ai sensi del presente capo. (17)
Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 5; poi sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18 , art. 3 , ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56 , art. 21 .
La Corte costituzionale, con
sentenza n. 228 del 2016 , pubblicata in G.U. 26 ottobre 2016, n. 43, si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, della presente legge, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati.
Parole prima sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18 , art. 4 , ed ora così sostituite conl.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 25.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



