Legge regionale 25 marzo 2015, n. 35
Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 .
Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 30 marzo 2015
Art. 2
- Definizioni
1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:
a) attività estrattiva: l'attività di escavazione finalizzata alla commercializzazione del prodotto escavato o alla realizzazione di opere pubbliche;
b) industria estrattiva: tutti gli stabilimenti e le imprese impegnati nell'estrazione, superficiale o sotterranea, di risorse minerali a fini commerciali, compresa l'estrazione per trivellazione o il trattamento del materiale estratto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE);
c) materiale di cava: i materiali di cui all'articolo 2, comma 2, del r.d. 1443/1927, distinti in:
1) materiali per usi industriali e per costruzioni: calcari, dolomie, pomici, gessi, farine fossili, sabbie silicee, argille, torbe, sabbie e ghiaie e altri materiali per granulati, pezzami, conci, blocchetti;
2) materiali per usi ornamentali: marmi, cipollini, arenarie, graniti, sieniti, alabastri, ardesie, calcari, travertini, tufi, trachiti, basalti, porfidi, ofioliti. I materiali per usi ornamentali si distinguono in due sottogruppi:
2.1. materiali da taglio: i materiali destinati alla produzione di blocchi, lastre e affini;
2.2. derivati dei materiali da taglio: materiale proveniente dalla coltivazione di cave di materiali per uso ornamentale, a cui è connesso per dislocazione e contiguità, non idoneo alla produzione di blocchi, lastre ed affini, listelli, nonché materiali di sfrido della riquadratura e del taglio effettuato in cava, destinato alla commercializzazione e oggetto dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva e del progetto di coltivazione che ne stima le quantità;
d) cave per il reperimento dei materiali ornamentali storici: siti estrattivi individuati dal piano regionale cave (PRC) e dedicati esclusivamente al reperimento di materiali ornamentali da taglio di cui alla lettera c), punto 2, indispensabili per il restauro, la manutenzione e la conservazione dei monumenti e delle opere pubbliche o per interventi prescritti dalle soprintendenze ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 );
e) giacimento: porzione di suolo o sottosuolo, idonee ai fini della individuazione delle aree a destinazione estrattiva, in cui si riscontrano sostanze utili che possono essere estratte; (26)
e bis) giacimento potenziale: porzioni di suolo o sottosuolo che in relazione agli aspetti paesaggistici, naturalistici, ambientali, geologici, infrastrutturali, socio-economici, necessitano di un successivo approfondimento a livello comunale ai fini dell'individuazione del giacimento; (27)
f) area a destinazione estrattiva: porzione di territorio, così come individuata dal piano operativo comunale di cui all’articolo 10, comma 3, lettera a), della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), entro il cui perimetro può essere rilasciata l'autorizzazione o la concessione alla coltivazione nel periodo di validità dello stesso piano operativo;
g) sito estrattivo attivo: l'area del cantiere o dei cantieri estrattivi come individuata e perimetrata nell'atto autorizzativo e gestita da un operatore;
h) comprensorio: porzione del territorio, contraddistinta da caratteristiche geologiche, geomeccaniche, litologiche simili in cui sono localizzati uno o più giacimenti geograficamente connessi;
i) sito estrattivo dismesso: sito localizzato esternamente al giacimento (28) in cui è documentata o documentabile l'attività estrattiva svolta nel passato e per il quale non sussiste un progetto di risistemazione ambientale derivante da autorizzazione con relativa garanzia finanziaria;
i bis) Sito estrattivo in esaurimento da riqualificare: area interna al giacimento, già interessata da pregressa attività estrattiva e con limitate potenzialità estrattive, non oggetto di autorizzazioni rilasciate negli ultimi cinque anni antecedenti l’entrata in vigore del presente comma, in cui l’attività estrattiva è finalizzata al recupero e riqualificazione ambientale e alla messa in sicurezza; (95)
l) attività di prima lavorazione: il complesso di operazioni necessarie all’estrazione del materiale ed a renderlo idoneo all’utilizzazione diretta o alle successive trasformazioni;
m) pertinenza: le aree e gli impianti necessari ed a servizio esclusivo del ciclo estrattivo ancorché esterni ai siti estrattivi stessi; (26)
n) livello territoriale ottimale: uno o più siti estrattivi contigui o vicini individuati dal comune al fine di garantire lo sfruttamento razionale e sostenibile della risorsa;
o) risistemazione del sito estrattivo: interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, di messa in sicurezza permanente che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici;
p) materiali riutilizzabili e assimilabili ai materiali di cava: i residui derivanti da altre attività e suscettibili di riutilizzo.
Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 5; poi sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 3 , ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21 .
La Corte costituzionale, con sentenza n. 228 del 2016 , pubblicata in G.U. 26 ottobre 2016, n. 43, si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, della presente legge, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati.
Parole prima sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 4 , ed ora così sostituite conl.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 25.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.