Legge regionale 25 marzo 2015, n. 35
Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 .
Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 30 marzo 2015
INDICE
PREAMBOLO
Art. 16 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva
Art. 17 - Domanda di autorizzazione
Art. 18 - Oggetto e contenuto dell'autorizzazione
Art. 19 - Procedimento di rilascio dell'autorizzazione
Art. 20 - Durata dell'autorizzazione
Art. 21 - Sospensione e decadenza dell'autorizzazione
Art. 22 - Subingresso nelle coltivazioni
Art. 23 - Varianti all'autorizzazione
Art. 24 - Ultimazione dei lavori di coltivazione e di risistemazione ambientale
Art. 25 - Obblighi informativi connessi all'esercizio dell'attività estrattiva
Art. 26 - Garanzie finanziarie
Art. 27 - Contributo di estrazione
Art. 28 - Consorzi

Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 5; poi sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 3 , ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21 .
La Corte costituzionale, con sentenza n. 228 del 2016 , pubblicata in G.U. 26 ottobre 2016, n. 43, si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, della presente legge, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati.
Parole prima sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 4 , ed ora così sostituite conl.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 25.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.