Legge regionale 20 marzo 2015, n. 32
Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 30 marzo 2015
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’

Visto l’articolo 4, lettera l), dello Statuto;
Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della

Vista la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 88 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento

Considerato quanto segue:
1. L’articolo 11 della l.r. 3/1994 , come recentemente modificato dalla l.r. 88/2014 , prevede che l’esercizio venatorio si svolga in nove ambiti territoriali di caccia (ATC) corrispondenti ai confini provinciali, salvo che per le Province di Firenze e Prato costituenti un unico ATC. Il medesimo articolo 11, come novellato dalla sopracitata l.r. 88/2014 , prevede inoltre la possibilità di istituire dei sottoambiti al fine di garantire una zonizzazione il più possibile omogenea e rispondente alle peculiarità ambientali, naturalistiche e faunistiche dei diversi contesti territoriali;
2. Tali disposizioni appalesano una possibile violazione dell’


3. Si ritiene pertanto opportuno eliminare dalla normativa vigente i possibili profili di illegittimità costituzionale prevedendo che la corrispondenza degli ATC con i confini provinciali rilevi esclusivamente ai fini della organizzazione amministrativa con la conseguente istituzione dei sottoambiti non più in via facoltativa;
Approva la presente legge
Art. 1
- Modifiche all’articolo 11 della l.r. 3/1994
1. All’inizio del comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), inserite le parole: “

Ai soli fini della organizzazione amministrativ
a”.(1)2. Al comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 3/1994 le parole: “
possono essere istituiti dei sottoambiti, anche ai fini dell’accesso dei cacciatori di cui all’articolo 13 ter
” sono sostituite dalle seguenti: “nonché ai fini dell’accesso dei cacciatori di cui all’articolo 13 ter, sono istituiti sottoambiti di
dimensioni sub-provinciali
”.(1)Art. 2
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Note del Redattore:
La Corte costituzionale con sentenza n. 124 del 2016 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.1, commi 1 e 2, della presente legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.