Legge regionale 20 marzo 2015, n. 32
Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).
![Sito esterno](themes/toscana/images/document/chiocciola.gif)
Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 30 marzo 2015
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’
![Sito esterno](themes/toscana/images/document/chiocciola.gif)
Visto l’articolo 4, lettera l), dello Statuto;
Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della
![Sito esterno](themes/toscana/images/document/chiocciola.gif)
Vista la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 88 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento
![Sito esterno](themes/toscana/images/document/chiocciola.gif)
Considerato quanto segue:
1. L’articolo 11 della l.r. 3/1994 , come recentemente modificato dalla l.r. 88/2014 , prevede che l’esercizio venatorio si svolga in nove ambiti territoriali di caccia (ATC) corrispondenti ai confini provinciali, salvo che per le Province di Firenze e Prato costituenti un unico ATC. Il medesimo articolo 11, come novellato dalla sopracitata l.r. 88/2014 , prevede inoltre la possibilità di istituire dei sottoambiti al fine di garantire una zonizzazione il più possibile omogenea e rispondente alle peculiarità ambientali, naturalistiche e faunistiche dei diversi contesti territoriali;
2. Tali disposizioni appalesano una possibile violazione dell’
![Sito esterno](themes/toscana/images/document/chiocciola.gif)
![Sito esterno](themes/toscana/images/document/chiocciola.gif)
3. Si ritiene pertanto opportuno eliminare dalla normativa vigente i possibili profili di illegittimità costituzionale prevedendo che la corrispondenza degli ATC con i confini provinciali rilevi esclusivamente ai fini della organizzazione amministrativa con la conseguente istituzione dei sottoambiti non più in via facoltativa;
Approva la presente legge
Note del Redattore:
La Corte costituzionale con sentenza n. 124 del 2016 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.1, commi 1 e 2, della presente legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.