Legge regionale 25 marzo 2015, n. 35
Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 .
Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 30 marzo 2015
CAPO IV
- Disposizioni relative al permesso di ricerca
Art. 29
- Permesso di ricerca
1. Chiunque intenda procedere a lavori rivolti alla ricerca di materiali di cava deve chiedere il permesso al comune territorialmente interessato.
2. La domanda di permesso di ricerca è corredata dai seguenti elaborati:
a) planimetria dell'area di ricerca;
b) relazione tecnica illustrativa in cui si evidenziano gli scopi della ricerca, il titolo per richiedere il permesso, i vincoli e le limitazioni d'uso presenti nel territorio interessato e i criteri da adottarsi per il loro rispetto;
c) relazione sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, geominerarie, idrogeologiche, vegetazionali e paesaggistiche del luogo di intervento;
d) programma dei lavori con indicazione dei mezzi da adoperare e degli interventi di risistemazione dell'area;
e) piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui al d.lgs. 117/2008 ;
f) perizia di stima del progetto di risistemazione.
3. Il permesso di ricerca contiene:
a) la delimitazione dell'area oggetto del permesso;
b) l'indicazione dei mezzi da adoperarsi;
c) l'obbligo di risistemazione dell'area;
d) il termine di validità del permesso, comunque non superiore a due anni non prorogabili;
e) le prescrizioni e i vincoli per lo svolgimento dell'attività di ricerca e per la conseguente risistemazione;
f) gli estremi delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 26, nonché le condizioni e le modalità di restituzione delle stesse, per il puntuale adempimento degli obblighi connessi alla ricerca ed al ripristino.
4. Per quanto non previsto si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 17 e 19.
Art. 30
- Obblighi del ricercatore
1. Nell'esercizio dell'attività di ricerca è fatto divieto di procedere alla commercializzazione, a qualsiasi titolo, del materiale estratto, fatto salvo quanto previsto al comma 5.
2. Il ricercatore trasmette al comune ogni sei mesi, una relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati ottenuti.
3. Gli esiti della ricerca sono comunicati al comune e alla Giunta regionale anche ai fini dell'implementazione dei quadro conoscitivo del PRC. In caso di esito positivo, il ricercatore può presentare istanza di inserimento dell'area individuata nei giacimenti del PRC.
4. Il comune adotta il provvedimento di decadenza nel caso in cui riscontri una grave inadempienza alle prescrizioni e ai vincoli stabiliti nel permesso di ricerca.
5. Qualora il programma dei lavori di cui all’articolo 29, comma 2, lettera d), evidenzi l'impossibilità di utilizzazione del materiale, in tutto o in parte, per le finalità di cui alla medesima lettera d), tale materiale può essere commercializzato dal titolare del permesso di ricerca. Il ricavato, detratte le spese, è corrisposto al comune che ha rilasciato il permesso.
Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 5; poi sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 3 , ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21 .
La Corte costituzionale, con sentenza n. 228 del 2016 , pubblicata in G.U. 26 ottobre 2016, n. 43, si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, della presente legge, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati.
Parole prima sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 4 , ed ora così sostituite conl.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 25.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.