Legge regionale 25 marzo 2015, n. 35
Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 .
Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 30 marzo 2015
INDICE
PREAMBOLO
CAPO V - Recupero e riqualificazione ambientale dei siti estrattivi dismessi e dei siti estrattivi in esaurimento da riqualificare
Art. 32 - Agri marmiferi di proprietà dei Comuni di Massa e Carrara
Art. 33 - Concessione
Art. 34 - Oggetto e contenuto della concessione
Art. 35 - Procedimento per il rilascio della concessione
Art. 35 bis- Disposizioni per la coltivazione di siti estrattivi in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune e altri beni
Art. 35 ter- Procedimento per il rilascio della autorizzazione al consorzio
Art. 35 quater- Acquisizione del sito al patrimonio indisponibile comunale
Art. 36 - Contributo di estrazione e canone concessorio
Art. 37 - Cause di decadenza della concessione
Art. 38 - Autorizzazioni e concessioni esistenti
Art. 39 - Regolamenti comunali
Art. 40 - Nucleo tecnico di valutazione
Art. 40 bis- Comitato del distretto apuo-versiliese
Art. 40 ter- Comuni del distretto Apuo-versiliese
Art. 41 - Accordi per la filiera locale
Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 11 dicembre 2015, n. 75 , art. 5; poi sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 3 , ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2019, n. 56, art. 21 .
La Corte costituzionale, con sentenza n. 228 del 2016 , pubblicata in G.U. 26 ottobre 2016, n. 43, si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 2, della presente legge, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati.
Parole prima sostituite con l.r. 24 aprile 2018, n. 18, art. 4 , ed ora così sostituite conl.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 25.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.