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Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30

Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015

TITOLO I
Disposizioni generali
CAPO I
Disposizioni generali sul patrimonio naturalistico-ambientale regionale
Art. 1
Oggetto della legge
1. La presente legge detta disposizioni per la conservazione, la valorizzazione e la promozione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale, di cui è riconosciuto il valore per le generazioni presenti e future e di cui devono essere assicurate le condizioni di riproduzione, la sostenibilità degli usi e la durevolezza.
2. Il patrimonio di cui al comma 1, nelle sue componenti essenziali, è costituito:
a) dal sistema regionale delle aree naturali protette, come individuato all’articolo 2, comma 1;
b) dal sistema regionale della biodiversità, come individuato dall’articolo 5.
3. Rappresentano altresì valori riconosciuti del patrimonio naturalistico ambientale regionale:
a) gli alberi monumentali di cui alla Sito esternolegge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani);
b) le specie di flora e di fauna di cui agli articoli 78, 79 e 80 e gli habitat naturali e seminaturali di cui agli articoli 81 e 82;
c) i geositi di interesse regionale di cui all’articolo 95.
4. Ai fini del comma 1, la presente legge, nel quadro della normativa statale di riferimento:
a) disciplina in forma coordinata le funzioni della Regione, degli enti locali e degli altri enti in materia di istituzione, organizzazione e gestione delle aree protette naturali regionali e del sistema della biodiversità toscana;
b) definisce le misure e gli strumenti per la valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale regionale assicurandone la corretta fruizione da parte dei cittadini;
c) individua le forme di partecipazione delle comunità locali ai processi di pianificazione e di gestione sostenibile delle aree protette naturali regionali e del sistema della biodiversità toscana;
d) dispone le modalità di diffusione e di circolazione omogenea delle informazioni relative alle singole componenti del patrimonio naturalistico ambientale;
e) disciplina le misure di protezione della flora spontanea e delle specie animali tutelate ai sensi della presente legge che costituiscono elementi essenziali della biodiversità presente nel territorio regionale, anche in attuazione della normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria e di ratifica delle convenzioni internazionali;
f) applica e promuove forme di gestione ambientale idonee a realizzare l’equilibrio tra l’ambiente naturale e le attività antropiche;
g) persegue la conservazione delle specie di fauna selvatica e l’incremento della biodiversità, promuovendo programmi, progetti e modalità di gestione idonei al conseguimento ed al mantenimento di densità ottimali per la coesistenza fra le specie e sostenibili per le attività antropiche.
4 bis. La gestione dei territori ricompresi nei sistemi di cui al comma 2, nel rispetto delle finalità di tutela e conservazione naturalistica, è volta, in particolare, alla promozione delle attività produttive eco compatibili, con specifico riferimento al recupero ed alla valorizzazione delle attività tradizionali, artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali e sociali, del turismo naturalistico e del tempo libero. (4)

Comm a inserito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 3.

5. Le disposizioni della presente legge si applicano ai parchi regionali fatte salve le diverse discipline contenute nelle rispettive leggi regionali istitutive.
Art. 2
Sistema regionale delle aree naturali protette
1. Il sistema regionale delle aree naturali protette è l’insieme dei territori costituito dai parchi regionali e dalle riserve naturali regionali istituiti e disciplinati ai sensi della presente legge, nel quadro dei principi di cui alla Sito esternolegge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).
2. Il sistema regionale delle aree protette concorre alla formazione di un sistema integrato delle aree naturali protette della Toscana, unitamente:
a) alle aree naturali protette terrestri e marine, istituite nel territorio regionale ai sensi della Sito esternol. 394/1991 e Sito esternodella Sito esternolegge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare);
b) ai parchi istituiti ai sensi dell’Sito esternoarticolo 114, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2001”).
3. Al fine di assicurare una gestione sinergica dei territori ricadenti nel sistema integrato di cui al comma 2, la Regione promuove l'interazione ed il coordinamento delle politiche regionali e nazionali e attua forme di cooperazione e di intesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) e con gli enti gestori delle aree protette nazionali, anche attraverso la stipula di accordi di programma quadro e di patti territoriali di cui all’Sito esternoarticolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
4. Gli ambiti territoriali di cui al comma 1, costituiscono parte integrante degli strumenti della pianificazione territoriale regionale di cui alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e concorrono alla programmazione regionale.
Art. 3
Parchi regionali
1. I parchi regionali, di seguito denominati “parchi”, sono sistemi territoriali che, per il loro particolare valore naturale, scientifico, storico-culturale e paesaggistico, necessitano di una gestione unitaria al fine di assicurare le migliori condizioni per:
a) la conservazione, il ripristino e il miglioramento dell’ambiente naturale e degli habitat naturali e seminaturali nonché la salvaguardia delle specie vegetali e animali selvatiche, anche tramite gli interventi necessari a conseguire o ripristinare equilibri faunistici ottimali;
b) la preservazione e il corretto utilizzo delle risorse naturali presenti, con particolare riferimento alla biodiversità ed alla geodiversità;
c) lo sviluppo di attività economiche ecosostenibili;
d) la conservazione e valorizzazione dei valori paesaggistici e storico-culturali.
2. L’istituzione dei parchi di cui al comma 1 persegue, in particolare, le finalità di cui all’Sito esternoarticolo 1, comma 3, della l. 394/1991 .
Art. 4
Riserve naturali regionali
1. Le riserve naturali regionali sono territori che, per la presenza di particolari specie di flora o di fauna, o di particolari ecosistemi o emergenze geologiche e geomorfologiche naturalisticamente rilevanti, devono essere organizzati in modo da garantire la conservazione dei valori naturalistici e paesaggistici anche legati alla permanenza di paesaggi agricoli e pascolivi.
2. L’istituzione delle riserve naturali di cui al comma 1 persegue, in particolare, le finalità di cui all’Sito esternoarticolo 1, comma 3, della l. 394/1991 .
Art. 5
Sistema regionale della biodiversità
1. Il sistema regionale della biodiversità è l’insieme delle aree soggette a disciplina speciale in quanto funzionali alla tutela delle specie ed habitat di interesse conservazionistico ed è costituito da:
a) siti appartenenti alla rete ecologica europea, denominata “Rete Natura 2000”, istituiti ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, comunemente denominata direttiva “Habitat”, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (versione codificata), comunemente denominata direttiva “Uccelli” e in attuazione del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna);
b) proposti siti di importanza comunitaria (pSIC) di cui all’Sito esternoarticolo 2, comma 1, lettera m bis), del d.p.r. 357/1997 ;
c) aree di collegamento ecologico funzionale, di cui all’Sito esternoarticolo 2, comma 1, lettera p), del d.p.r. 357/1997 , nonché gli altri elementi strutturali e funzionali della rete ecologica toscana, individuata dal piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico, di cui all’articolo 88 della l.r. 65/2014 ;
d) zone umide di importanza internazionale, riconosciute ai sensi della Convenzione di Ramsar ratificata con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971), come individuate all’articolo 8.
2. Le aree e i territori che compongono il sistema regionale della biodiversità costituiscono parte integrante degli strumenti della pianificazione territoriale regionale di cui alla l.r. 65/2014 e concorrono alla programmazione regionale.
Art. 6
Siti della Rete Natura 2000. Proposti siti di importanza comunitaria (pSIC)
1. La Rete Natura 2000 di cui all'articolo 5, comma 1 lettera a), è una rete ecologica europea coerente, istituita ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della dir. 92/43/CEE “Habitat”, e costituita da:
a) siti di importanza comunitaria (SIC), riconosciuti con decisione della Commissione europea per ogni regione biogeografica che, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 3, comma 2, del d.p.r. 357/1997 saranno designati quali zone speciali di conservazione (ZSC);
b) zone di protezione speciale (ZPS), istituite ai sensi degli articoli 3, paragrafo 2, lettera a) e 4, paragrafo 1, della dir. 2009/147/CE “Uccelli”.
2. I pSIC, sono aree individuate dalla Regione e trasmessi dal MATTM alla Commissione europea, ai fini dell’inserimento negli elenchi definitivi dei SIC.
Art. 7
Aree di collegamento ecologico funzionale ed elementi strutturali e funzionali della rete ecologica toscana
1. Le aree di collegamento ecologico funzionale e gli altri elementi funzionali e strutturali di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), sono finalizzati a garantire la continuità fisico-territoriale ed ecologico-funzionale fra gli ambienti naturali e la connettività fra popolazioni di specie animali e vegetali. Esse assicurano la coerenza del sistema regionale della biodiversità e del sistema regionale delle aree naturali protette e, in un’ottica di reciproca funzionalità, concorrono a garantire la conservazione del patrimonio naturalistico regionale di cui all’articolo 1, comma 1.
Art. 8
Zone umide di importanza internazionale
1. Le zone umide di importanza internazionale, sono le zone umide che, in applicazione della Convenzione di Ramsar, sono incluse nell'elenco previsto dal Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971).
CAPO II
Consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità e osservatorio toscano per la biodiversità
Art. 9
Consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità
1. La consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità, di seguito denominata “consulta”, già istituita ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree protette di interesse locale), è organo di supporto tecnico-scientifico della Giunta regionale per l’attuazione della presente legge e, in generale, per la tutela degli aspetti naturalistici e della biodiversità.
2. Nell’ambito delle materie di cui al comma 1, la consulta esprime pareri obbligatori con riferimento a:
a) atti dirigenziali, deliberazioni della Giunta regionale e proposte di deliberazioni al Consiglio regionale finalizzati all’attuazione coordinata di direttive e regolamenti comunitari, leggi e regolamenti statali;
b) istituzione e classificazione delle aree naturali protette regionali, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, nonché modifiche alle perimetrazioni delle stesse;
c) contenuti degli strumenti della programmazione regionale in materia di aree protette e di tutela della biodiversità; (5)

Lettera così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 4.

d) contenuti del piano unico integrato per il parco regionale e del regolamento del parco di cui rispettivamente agli articoli 27 e 30, del regolamento delle riserve naturali regionali di cui all’articolo 49 e dei piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 di cui all’articolo 77; (5)

Lettera così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 4.

e) predisposizione e aggiornamento dell’elenco dei geositi di interesse regionale di cui all'articolo 95;
f) predisposizione e aggiornamento dell’elenco regionale degli alberi monumentali di cui alla Sito esternol. 10/2013 , ai sensi dell'articolo 99;
g) individuazione delle componenti del sistema regionale della biodiversità di cui all’articolo 5, nonché modifiche alla perimetrazione delle stesse. (151)

Parole aggiunte con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 25.

h) definizione delle misure di conservazione, di cui al titolo III, per la tutela del sistema di cui all’articolo 5;
i) deliberazioni di Giunta regionale di cui all’articolo 102, comma 2, in materia di servizio volontario di vigilanza ambientale di cui al titolo V;
l) definizione di linee guida in attuazione della normativa (6)

Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 4.

nazionale di recepimento delle direttive comunitarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), in materia di monitoraggio dello stato di conservazione di specie ed habitat tutelate ai sensi della presente legge e di attuazione delle direttive stesse.
3. La consulta altresì:
a) rilascia pareri nelle materie di sua competenza, anche su richiesta delle strutture regionali competenti, degli enti parco regionali, degli enti gestori delle aree protette nazionali, nonché degli enti locali che svolgono attività di gestione nelle aree protette e nelle componenti del sistema regionale della biodiversità disciplinate dalla presente legge; (5)

Lettera così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 4.

b) formula proposte in materia di sperimentazione, di ricerca scientifica, di informazione ambientale e di educazione allo sviluppo sostenibile;
c) fornisce consulenza e supporto scientifico alla Giunta regionale per le attività della Regione nell’ambito:
1) del Santuario Pelagos, istituto ai sensi dell’accordo internazionale ratificato con Sito esternolegge 11 ottobre 2001, n. 391 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre 1999);
2) di specifiche intese con le autorità nazionali in materia di biodiversità;
3) dell’attuazione della presente legge.
4. La consulta si avvale, ove necessario, della collaborazione dei comitati scientifici degli enti parco regionali di cui all’articolo 25, con i quali si coordina e coopera per lo scambio e la condivisione delle conoscenze e dei dati disponibili nelle materie di competenza.
5. La consulta ed i comitati scientifici degli enti parco regionali svolgono altresì funzioni di supporto tecnico-scientifico all’osservatorio toscano per la biodiversità di cui all’articolo 11.
Art. 10
Costituzione e funzionamento della consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità
1. La consulta è nominata dal Presidente della Giunta regionale in applicazione della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).
2. La consulta è presieduta dall’assessore regionale competente per materia, ed è composta da esperti particolarmente qualificati nelle discipline inerenti la protezione ambientale, la gestione delle aree protette e la tutela delle biodiversità, come di seguito indicato:
a) tre membri designati congiuntamente dalle associazioni ambientaliste, individuate per la concertazione di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ), tra quelle riconosciute ai sensi dell'Sito esternoarticolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), operanti nel territorio regionale; (7)

Lett era così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 5.

b) sei membri designati congiuntamente dalle università degli studi della Toscana, ciascuno dei quali esperto, rispettivamente, nei seguenti ambiti disciplinari:
1) scienze naturali;
2) scienze ambientali;
3) scienze geologiche;
4) scienze biologiche e biologia marina;
5) scienze agrarie e forestali e botanica;
6) zoologia e veterinaria;
c) tre membri designati congiuntamente dagli organismi di gestione dei parchi regionali e nazionali della Toscana;
d) un membro designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;
e) un membro designato dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
f) un membro esperto designato dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT);
g) due membri di cui uno in rappresentanza delle province e della città metropolitana ed uno dei comuni, designati dal Consiglio delle autonomie locali di cui all’articolo 66 dello Statuto della Regione Toscana;
h) un membro designato dalla direzione marittima di Livorno;
i) un membro esperto in biologia marina designato dai centri studi e istituti di ricerca di natura privata operanti senza fini di lucro (ONLUS), riconosciuti quali partner della Regione Toscana negli elenchi relativi alla rete della biodiversità marina approvati con deliberazione della Giunta regionale;
l) un membro designato congiuntamente dalle associazioni agricole, forestali e zootecniche individuate per la concertazione di cui all'articolo 3, comma 2, della l.r. 1/2015 ed operanti nel territorio regionale; (7)

Lett era così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 5.

m) un membro designato congiuntamente dalle associazioni venatorie operanti nel territorio regionale, individuato nell'ambito delle discipline di cui alla lettera b), numeri 1), 5) e 6), esperto in gestione ecosostenibile della fauna selvatica. (7)

Lett era così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 5.

m bis) un membro designato congiuntamente dalle associazioni di categoria di cui all'articolo 5, comma 10, della l.r. 66/2005 . (163)

Lettera aggiunta con l.r. 7 giugno 2022, n. 16, art. 3, comma 1.

3. Il Presidente della Giunta regionale può provvedere alla costituzione della consulta non appena sia pervenuta almeno la metà delle designazioni.
4. I componenti della consulta cessano dalla carica alla scadenza della legislatura, ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 5/2008 .
5. Il membro della consulta che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive, decade dall’incarico. La decadenza è pronunciata dal Presidente della Giunta regionale, che provvede altresì alla sostituzione con altro membro designato con le modalità di cui al comma 2. Si procede analogamente in caso di dimissioni o di decesso di un membro della commissione.
6. Ai membri della consulta spetta un gettone di presenza per ogni giorno di riunione nella misura di euro 30,00, oltre al rimborso spese nella misura prevista per i dirigenti regionali.
7. Alle riunioni della consulta possono essere invitati a partecipare esperti dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana (IZSLT) e rappresentanti delle amministrazioni locali o di altri enti pubblici eventualmente interessati.
8. Per l’esercizio delle competenze di cui all’articolo 9, comma 2, lettera i), la consulta è integrata da due rappresentanti del servizio volontario di vigilanza ambientale, designati dal tavolo di coordinamento di cui all'articolo 102, comma 3, a tale scopo convocato. (8)

Com ma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 5.

9. La Giunta regionale, con deliberazione, definisce le modalità di funzionamento della consulta.
10. I componenti della consulta di cui all’articolo 3 della l.r. 49/1995 cessano dalla carica alla scadenza della legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 11
Osservatorio toscano per la biodiversità
1. L’osservatorio toscano per la biodiversità, di seguito denominato “osservatorio”, individuato nella struttura regionale competente in materia di biodiversità, esercita, in attuazione della strategia nazionale per la biodiversità, degli atti di indirizzo del MATTM, nonché della strategia regionale per la biodiversità contenuta negli strumenti della programmazione regionale (9)

Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 6.

di cui all’articolo 12, funzioni per la raccolta, il coordinamento e lo scambio di informazioni e di dati con le autorità statali competenti in merito:
a) alle azioni finalizzate alla conservazione delle specie e degli habitat terrestri e marini di interesse conservazionistico;
b) al monitoraggio dello stato di conservazione delle specie ed habitat di cui alla lettera a).
2. L’osservatorio, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, cura altresì l’implementazione e l’aggiornamento del sistema informativo regionale del patrimonio naturalistico toscano di cui all’articolo 13.
3. Nell’ambito delle attività di cui al comma 1, l’osservatorio si avvale delle informazioni e dei dati forniti dagli enti parco, dagli organismi istituiti dalla Giunta regionale o previsti da progetti internazionali, dagli enti locali per quanto di competenza, nonché dei report annuali sul monitoraggio delle specie, degli spiaggiamenti e degli avvistamenti di mammiferi marini e tartarughe marine predisposti nell’ambito del Santuario Pelagos di cui all’articolo 9, comma 3, lettera c), numero 1). (10)

Comm a così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 6.

4. La Giunta regionale, tramite l'osservatorio, promuove intese con i soggetti competenti nelle materie e negli ambiti di riferimento finalizzate all’esercizio coordinato delle attività di cui al comma 1.
5. L’osservatorio predispone annualmente una relazione sulle attività svolte e la Giunta regionale la trasmette al Consiglio regionale.
CAPO III
Programmazione regionale in materia di biodiversità e aree protette. Sistema informativo regionale del patrimonio naturalistico toscano
Art. 12
Programmazione regionale. Documento operativo per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano (11)

Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 99.

1. Le politiche di intervento in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale assumono come riferimento strategico il Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all’articolo 7 della l.r. 1/2015 .
2. Ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 1/2015 , ed in coerenza con il PRS, il Piano ambientale ed energetico regionale (PAER), di cui all’articolo 3, lettera h, della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale), nel perseguire finalità di tutela, valorizzazione e conservazione delle risorse ambientali in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile, definisce:
a) le strategie per la gestione del sistema delle aree naturali protette regionali, assicurandone la sinergia all’interno del sistema integrato delle aree naturali protette della Toscana, individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 2;
b) la strategia regionale della biodiversità, individuando le finalità, gli obiettivi generali e le priorità delle politiche regionali in materia di tutela della biodiversità;
c) le strategie di coordinamento delle componenti e dei valori del patrimonio naturalistico ambientale regionale di cui all'articolo 1;
d) il quadro dei fabbisogni e delle risorse attivabili, con riferimento all'attuazione delle strategie di cui alle lettere a), b) e c).
3. In coerenza con gli strumenti di programmazione di cui al comma 2 la Regione stabilisce annualmente, con il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all’articolo 8 della l.r. 1/2015 , le priorità in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale per l’anno successivo. Con nota di aggiornamento al DEFR di cui all'articolo 9 della l.r. 1/2015 individua, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione, le iniziative e le azioni finalizzate alla conservazione, alla gestione ed allo sviluppo ecosostenibile dei territori e degli elementi del patrimonio naturalistico toscano.
4. La Giunta regionale, nel quadro di quanto stabilito dal DEFR come aggiornato ai sensi dell’articolo 9 della l.r. 1/2015 , approva con deliberazione entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento il documento operativo annuale per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano, che definisce in particolare:
a) l'aggiornamento degli elenchi delle aree protette regionali e dei siti della Rete Natura 2000, completi dello stato dei relativi atti di pianificazione e regolamentazione;
b) l'elenco delle proposte di istituzione di nuove aree protette o di designazione di nuovi siti della Rete Natura 2000, nonché di modifica dei perimetri di quelli già istituiti, da sottoporre a verifica di coerenza con la disciplina normativa di riferimento e con gli atti della programmazione regionale;
c) l'elenco delle riserve e dei siti della Rete Natura 2000 esterni al territorio di competenza degli enti parco regionali, per la gestione dei quali la Regione, nell'anno di riferimento, può:
1) previa stipula di convenzione, avvalersi degli enti parco regionali, in ragione della peculiarità dei valori naturalistici presenti in tali aree e siti o della loro connessione ecologica con le aree dei parchi nonché dell'opportunità di garantire l'unitarietà di gestione dei territori interessati;
2) previa stipula di convenzione, avvalersi dei comuni, anche associati nelle forme previste dal titolo III della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), nel caso in cui le riserve e i siti della Rete Natura 2000 ricadano interamente nel territorio di competenza;
3) attivare forme di collaborazione con le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della l. 349/1986:
3.1) nei casi e con le modalità previste dall’articolo 12, comma 4, e dall’articolo 13 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 “Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati”);
3.2) nei casi e con le modalità previste dell'articolo 10 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato);
d) le attività e gli interventi da realizzare a cura della Regione, corredati dal relativo cronoprogramma, ove necessario in coerenza con le previsioni dell'elenco annuale del programma triennale regionale delle opere pubbliche di cui all'Sito esternoarticolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
e) le attività e gli interventi da realizzare a cura degli enti parco, degli enti gestori o dei soggetti che svolgono attività gestionale ai sensi della lettera c) e finanziati, in tutto o in parte, dalla Regione, anche attraverso eventuali contributi comunitari o statali;
f) le attività e gli interventi da realizzare a cura di soggetti privati, finanziati in tutto o in parte dalla Regione, anche attraverso eventuali contributi comunitari o statali, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, atti in particolare a:
1) perseguire gli obiettivi di conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio naturalistico ambientale regionale;
2) favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della collettività residente, in coerenza con le finalità delle aree protette e della tutela della biodiversità;
g) le iniziative e le attività idonee a prevenire, contenere e mitigare i danni determinati dalla fauna selvatica.
5. Il documento operativo annuale per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano può essere approvato per stralci funzionali e può essere aggiornato nel corso dell'anno di riferimento.
6. Il monitoraggio delle politiche regionali in materia di aree naturali protette e di biodiversità è inserito nell'apposita sezione del documento annuale di monitoraggio degli atti di programmazione di riferimento.
Art. 13
Sistema informativo regionale del patrimonio naturalistico toscano
1. Al fine di garantire la fruibilità, la valorizzazione e la circolazione delle informazioni, nell’ambito del sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza), è costituito il sistema informativo regionale del patrimonio naturalistico toscano, che contiene:
a) i dati cartografici georeferenziati relativi alle perimetrazioni delle aree del sistema integrato regionale delle aree naturali protette e del sistema regionale della biodiversità;
b) i dati raccolti nell’ambito delle attività di monitoraggio effettuate, ai sensi della presente legge, sull’attività di gestione delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 nonché sullo stato di conservazione e sulla distribuzione di specie animali e vegetali ed habitat presenti nel territorio regionale, compresi i report annuali di cui all’articolo 11, comma 3;
c) la georeferenziazione degli alberi monumentali;
d) la georeferenziazione delle singolarità di interesse naturalistico, geologico e geomorfologico ricadenti all’interno del sistema regionale delle aree protette e della biodiversità e dei geositi di interesse regionale;
e) i piani, i programmi, i regolamenti, delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000;
f) gli studi effettuati dalla Regione, dagli enti locali e dai soggetti gestori delle aree protette regionali e nazionali e dei siti della Rete Natura 2000 in materia di aree protette e di biodiversità terrestre e marina; (12)

Lettera così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 8.

g) l’atlante dei servizi di cui all’articolo 62, comma 1, per la promozione dell’offerta dei servizi del sistema integrato regionale delle aree naturali protette;
h) i dati nella disponibilità di Regione, enti parco, città metropolitana, province e comuni nelle materie di cui alla presente legge;
i) i dati cartografici georeferenziati relativi agli elementi strutturali e funzionali della rete ecologica toscana come individuata dal PIT con valenza di piano paesaggistico e agli approfondimenti a livello provinciale o metropolitano delle reti ecologiche del territorio di riferimento;
l) i dati cartografici relativi all’individuazione delle aree di cui all’articolo 83, comma 1, lettera c).
2. Costituiscono altresì parte integrante del sistema informativo di cui al comma 1:
a) il repertorio naturalistico toscano (RE.NA.TO), che raccoglie le conoscenze disponibili sulle emergenze faunistiche, floristiche e vegetazionali, di ambito terrestre presenti sul territorio toscano;
b) la banca dati della biodiversità marina toscana (Bio.Mar.T) che raccoglie i dati e le informazioni sulle biocenosi vulnerabili e sulle specie rare presenti nel mare toscano.
3. L’implementazione e l’aggiornamento periodico del sistema informativo regionale del patrimonio naturalistico toscano sono effettuati tramite la raccolta di dati acquisiti mediante la collaborazione e la condivisione con gli enti parco, gli enti gestori di aree protette nazionali e gli enti locali che svolgono attività di gestione nelle aree naturali protette e nei siti della Rete Natura 2000, (13)

Paro le così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 8.

con le istituzioni scientifiche e con gli altri soggetti pubblici detentori di informazioni utili in materia di protezione e di valorizzazione della natura e della biodiversità. La trasmissione e lo scambio dei dati tra i soggetti pubblici coinvolti avviene in modalità telematica e, ove possibile, attraverso l’interoperabilità e la cooperazione applicativa.
4. I criteri e le modalità per la formazione e la gestione del sistema informativo regionale di cui al comma 1, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto delle disposizioni e degli standard di cui alla l.r. 54/2009 e del regolamento di attuazione di cui all’articolo 56, comma 6, della l.r. 65/2014 .
5. I dati inseriti nel sistema informativo regionale del patrimonio naturalistico toscano costituiscono parte integrante della base informativa geografica regionale ai sensi dell’articolo 56, comma 1, della l.r. 65/2014 , sono resi immediatamente disponibili ai comuni, alle province, alla città metropolitana ed ai parchi, in attuazione del principio di trasparenza previsto dall'Sito esternoarticolo 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione, nell’ambito di apposita sezione dedicata al patrimonio naturalistico toscano. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della Regione, secondo quanto previsto dallo stesso Sito esternod.lgs. 33/2013 .

Note del Redattore:

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Lettera inserita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 2.

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Comm a inserito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 4.

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Lett era così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 5.

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Com ma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 6.

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Comm a così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 6.

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Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 99.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 8.

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Paro le così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 8.

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Artico lo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 9.

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Lette ra così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 10.

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Lett era inserita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 10.

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Arti colo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 11.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 12.

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Com ma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 13.

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Comma aggiunto con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 14.

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Parole ag giunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 15.

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Comm a così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 15.

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Co mma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 16.

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Par ole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 16.

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Parole ag giunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 16.

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Nota soppressa .

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Comma cos ì sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 18.

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Par ole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 18.

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Paro le così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 19.

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Lett era inserita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 19.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 19.

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Pa role aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 19.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 20.

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Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 22.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 23.

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Comma aggiunto con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 24.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 25.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 25.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 26.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 27.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 29.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 30.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 31.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 32.

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Parola così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 33.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 34.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 35.

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Parol e aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 36.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 36.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 36.

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Parole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 37.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 37.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 37.

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Parola così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 37.

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Parole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 38.

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Parole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 39.

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Lettera inserita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 39.

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Numero aggiunto con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 39.

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Alinea così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 39.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 41.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 41.

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Comma inserito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 41.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 42.

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Rubrica così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 43.

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Comma aggiunto con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 43.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 44.

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Parola inserita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 45.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 46.

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Parola soppressa con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 47.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 47.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 49.

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Parola così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 49.

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Parole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 49.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 49.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 50.

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Parola così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 50.

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Parole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 50.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 50.

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Parola eliminata con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 51.

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Parola così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 51.

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Parola così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 52.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 53.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 54.

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Comma inserito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 54.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 55.

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Parole soppresse con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 55.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 56.

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Parole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 56.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 56.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 57.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 58.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 59.

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Parole soppresse con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 60.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 61.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 62.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 63.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 64.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 65.

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Articolo inserito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 66.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 67.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 68.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 69.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 70.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 71.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 71.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 72.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 73.

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Rubrica così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 74.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 74.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 74.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 75.

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Parola così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 76.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 77.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 77.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 78.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 79.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 80.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 81.

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Articolo inserito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 82.

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Lettera abrogata con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 83.

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Articolo abrogato con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 83.

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Comma abrogato con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 83.

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Sezione abrogata con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 83.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 56.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 100.

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Parola così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 100.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 100.

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Parola così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 101.

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Parola soppressa con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 102.

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Parola così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 102.

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Parola così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 103.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 104.

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Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 104.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 105.

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Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 106.

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Parola soppressa con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 108.

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Parola così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 108.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 108.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 109.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 110.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 26.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 29.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 30.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 31.

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Lettera aggiunta con l.r. 7 giugno 2022, n. 16 , art. 3 , comma 1.

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165.Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37, comma 1.

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166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 4.

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167.Parole inserite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 1.

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168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 5.

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169.Parole inserite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 39 , comma 1.

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170.Alinea così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 39 , comma 2.

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171.Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 39 , comma 3.

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172.Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 39 , comma 4 .

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173.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 40 , comma 1.

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174.Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 40 , comma 2.

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175.Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 40 , comma 3.

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176.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 40 , comma 4.

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177.Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 40 , comma 5.

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178.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 40 , comma 6.

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179.Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 41 , comma 1.

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180.Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 41 , comma 2.

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181.Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 42 , comma 1.

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182.Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 42 , comma 2.

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183.Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 42 , comma 3.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 71 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 72 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 72 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 73 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 74 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 75 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 76 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 77 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 77 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 78 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 78 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 79 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 80 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.