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Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30

Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015

CAPO III
Disposizioni in materia di riserve naturali regionali
SEZIONE I
Istituzione e gestione delle riserve naturali regionali. Prescrizioni
Art. 45
Proposte della provincia e della città metropolitana per l’individuazione dei territori delle riserve naturali regionali
1. In coerenza con gli atti della pianificazione e programmazione regionale, le province e la città metropolitana trasmettono alla Giunta regionale le proposte d’individuazione dei territori in cui istituire nuove riserve naturali, formulate d'intesa con gli enti locali territorialmente interessati. (37)

Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 22.

2. Le proposte di cui al comma 1, sono inviate con cadenza triennale ai sensi dell’articolo 16, comma 2, lettera a).
Art. 46
Istituzione e gestione delle riserve naturali regionali (38)

Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 23.

1. Nel rispetto dei termini stabiliti dagli strumenti della programmazione regionale per l’istituzione di nuove riserve naturali regionali e sulla base degli esiti della verifica di coerenza (146)

Parola soppressa con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 108.

di cui all’articolo 12, comma 4, lettera b) (147)

Parola così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 108.

, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentiti gli enti locali territorialmente interessati, con deliberazione provvede a:
a) istituire la riserva, indicando le finalità, le forme, le modalità di gestione e le modalità di finanziamento;
b) determinare la perimetrazione provvisoria della riserva e delle eventuali aree contigue;
c) individuare le misure di salvaguardia da applicare fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti delle riserve regionali.
2. La Giunta regionale assicura la partecipazione degli enti locali al procedimento di istituzione della riserve ai sensi dell'Sito esternoarticolo 22, comma 1, lettera a), della l. 394/1991 .
3. Le funzioni relative alla gestione delle riserve regionali sono esercitate dalla Regione per il tramite dei competenti uffici regionali, anche decentrati e, limitatamente alle aree e ai siti di cui all'articolo 12, comma 4, lettera c) (147)

Parola così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 108.

, avvalendosi, previa stipula di convenzione, degli enti parco e dei comuni, anche in forma associata, nonché delle associazioni di protezione ambientale qualora siano attivate le forme di collaborazione di cui allo stesso articolo 12, comma 4, lettera c) (148)

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 108.

.
4. Gli enti ed i soggetti di cui al comma 3, presentano alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione, comprensiva dei dati di cui all’articolo 62, sulle attività svolte.
Art. 47
Gestione delle riserve naturali regionali. Vigilanza della Regione e poteri sostitutivi(129)

Articolo abrogato con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 83.

Abrogato.
Art. 48
Prescrizioni per le riserve naturali regionali
1. Nelle riserve naturali regionali, fatte salve le deroghe previste dal regolamento di cui all’articolo 49, sono vietate:
a) le attività non consentite nelle riserve naturali statali di cui all’Sito esternoarticolo 17, comma 2, della l. 394/1991 ;
b) l’attività venatoria e l’apertura di cave, miniere e discariche.
2. E’ vietata, altresì, l’esecuzione di opere di trasformazione del territorio, ad eccezione della realizzazione di nuove infrastrutture, di nuove opere edilizie e di ampliamenti di costruzioni esistenti, quando indispensabile al conseguimento delle finalità della riserva come individuate dagli atti istitutivi e dal regolamento di cui all’articolo 49.
3. Nelle aree delle riserve naturali regionali sono ammessi:
a) i mutamenti di destinazione d’uso non contrastanti con le finalità della riserve medesime;
b) le utilizzazioni produttive tradizionali coerenti con le finalità delle riserve, nonché quelle ecocompatibili;
c) gli interventi di contenimento per la conservazione degli equilibri faunistici ed ambientali, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 22, comma 6, della l. 394/1991 .
3 bis. Nelle riserve regionali si applicano altresì i divieti di cui all’Sito esternoarticolo 11, comma 3, della l. 394/1991 , salvo quanto disciplinato dal regolamento di cui all’articolo 49. (39)

Comma aggiunto con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 24.

Art. 48 bis
Indennizzo dei danni da fauna selvatica e azioni di prevenzione nelle riserve regionali(159)

Articolo inserito con l.r. 29 giugno 2020, n. 49, art. 1.

1. La Regione prevede a favore degli imprenditori agricoli regolarmente iscritti al registro delle imprese, salvo i casi di esenzione previsti dalla legge, un indennizzo per il ristoro dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate funzionali all’esercizio dell'attività agricola stessa nelle riserve naturali regionali, entro i limiti delle apposite risorse disponibili nel bilancio regionale. L'indennizzo non è cumulabile con altre forme di finanziamento finalizzate al ristoro della medesima perdita o riduzione della produzione agricola, nonché dello stesso danneggiamento delle opere approntate sui fondi.
2. Al fine di promuovere e potenziare la prevenzione dei danni arrecati all’agricoltura dalla fauna all’interno del sistema regionale delle aree protette, la Regione prevede a favore degli imprenditori che operano nelle riserve regionali, a decorrere dal 2021, l’erogazione di contributi per il sostegno economico di opere e azioni tese a minimizzare i rischi in funzione delle specie presenti, nel rispetto dei regolamenti di cui all'articolo 49.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, in coerenza con gli atti della programmazione regionale ed in armonia con quanto disposto in materia per il restante territorio regionale, definisce:
a) i criteri e le modalità per la determinazione dei danni e per l’attribuzione, la quantificazione e l’erogazione degli indennizzi di cui al comma 1;
b) gli indirizzi ed i criteri per l'attribuzione, la determinazione e l’erogazione dei contributi per la prevenzione dei danni di cui al comma 2, nonché i casi di esclusione o di riduzione degli indennizzi.
4. A decorrere dal 2021, per l'accertamento dei danni e la determinazione degli indennizzi, nonché per l'assegnazione e la determinazione dei contributi agli imprenditori agricoli per l'attività di prevenzione dei danni all'interno delle riserve regionali, anche suddivise per macroaree, la Regione si avvale degli ambiti territoriali di caccia (ATC) di cui alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), previa stipula di convenzioni che definiscono le modalità di svolgimento delle attività previste, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale.
5. Resta ferma la competenza dei soggetti gestori di aree protette nazionali e degli enti parco regionali a provvedere all'indennizzo ed alla prevenzione dei danni da fauna selvatica all'interno del territorio di competenza in conformità ai rispettivi ordinamenti.
6. Le risorse finalizzate agli indennizzi ed alle attività di prevenzione nelle riserve regionali, nonché alle attività per la loro determinazione sono stabilite annualmente dalla Giunta regionale, nell’ambito del documento operativo annuale per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano di cui all’articolo 12, comma 4.
7. Le risorse di cui al comma 6, salvo diverse previsioni degli atti della programmazione regionale, sono determinate ed erogate in regime di aiuti “de minimis” al settore agricolo e, comunque, sempre nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato.
SEZIONE II
Atti della riserva naturale regionale
Art. 49
Regolamento della riserva naturale regionale
1. Nel rispetto degli indirizzi e dei criteri previsti dagli strumenti della programmazione regionale (40)

Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 25.

, il regolamento della riserva naturale regionale disciplina l’esercizio delle attività consentite nell’area della riserva.
2. Il regolamento definisce in particolare:
a) la perimetrazione definitiva della riserva seguendo linee cartografiche certe e individuabili sul territorio, anche in deroga a quella provvisoria di cui all’articolo 46, comma 1, lettera b);
b) la perimetrazione definitiva delle aree contigue della riserva seguendo linee cartografiche certe e individuabili sul territorio, nonché la disciplina delle stesse nelle materie di cui all’Sito esternoarticolo 32, comma 1, della l. 394/1991 ;
c) l’organizzazione generale del territorio e la sua eventuale articolazione in zone;
d) le modalità di rilascio del nulla-osta di cui all’articolo 52;
e) gli interventi da realizzare, con particolare riferimento a quelli di contenimento per la conservazione degli equilibri faunistici ed ambientali, per cui sono definite le modalità di esecuzione e di partecipazione agli abbattimenti selettivi.
3. Il regolamento altresì:
a) riporta la perimetrazione dei pSIC, SIC e ZPS ricadenti, anche in parte, nel territorio della riserva e delle relative aree contigue;
b) individua e disciplina, per quanto di competenza, le ulteriori componenti del patrimonio naturalistico-ambientale ed i valori riconosciuti di cui all’articolo 1, commi 2 e 3;
c) individua, descrive e disciplina gli habitat di interesse conservazionistico, anche ai fini della redazione della carta della natura;
d) declina, ai fini della loro attuazione, le specifiche misure di conservazione, come definite dalla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 74, dei siti di cui alla lettera a), e ne può costituire piano di gestione. (41)

Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 25.

4. Ulteriori contenuti del regolamento sono individuati con riferimento a quelli di cui all’articolo 11, commi 2, 2 bis, 3 e 4, Sito esternodella Sito esternol. 394/1991 .
5. Il regolamento contiene, altresì, la disciplina di cui all’articolo 68, commi 4 bis e 4 ter, della l.r. 39/2000 .
6. Al regolamento è allegata una cartografia in cui risultano evidenziati i confini dell’area di riserva, della eventuale area contigua e della eventuale zonizzazione interna, redatta secondo le disposizioni e gli standard di cui all’articolo 13, comma 4.
7. Il regolamento si conforma per quanto attiene alla tutela del paesaggio, al piano paesaggistico contenuto nel PIT di cui all’articolo 88 della l.r. 65/2014 . (41)

Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 25.

8. Il regolamento detta prescrizioni per il coordinamento delle politiche di settore che interessano la riserva e per la pianificazione territoriale delle province, della città metropolitana e dei comuni. (41)

Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 25.

Art. 50
Procedimento per l’approvazione del regolamento della riserva naturale regionale
1. Il regolamento della riserva naturale regionale è adottato e approvato dal Consiglio regionale secondo il procedimento di cui al titolo II, capo I, della l.r. 65/2014 , previa acquisizione del parere obbligatorio della consulta tecnica regionale di cui all’articolo 9. (42)

Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 26.

3. Alla pubblicazione del regolamento si provvede nelle forme e secondo le modalità di cui all’articolo 19 della l.r. 65/2014 .
5. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 109 e 110, per le riserve di nuova istituzione, il regolamento è approvato entro due anni dalla data dell’atto istitutivo di cui all’articolo 46.
Art. 51
Programma coordinato per lo sviluppo del sistema provinciale o metropolitano delle riserve naturali regionali(129)

Articolo abrogato con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 83.

Abrogato.
Art. 52
Nulla osta e autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico nelle aree comprese nelle riserve naturali regionali (43)

Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 27.

1. Nelle aree della riserva naturale regionale il rilascio di autorizzazioni o concessioni relative alla realizzazione di interventi, impianti ed opere, è subordinata al preventivo nulla osta della struttura regionale competente, che ne verifica la conformità agli atti ed alla disciplina di cui al presente capo.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, il nulla osta di cui al comma 1, deve essere rilasciato al richiedente entro quarantacinque giorni dalla relativa istanza oppure entro settantacinque giorni qualora la struttura regionale competente, abbia rinviato, non oltre quaranta giorni dalla richiesta, i termini di espressione del nulla osta. Tale facoltà può essere esercitata per una sola volta e previa comunicazione scritta al richiedente.
3. Le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico di cui al titolo V, capo I, della l.r. 39/2000 sono rilasciate dalle strutture regionali competenti nel rispetto della disciplina ivi prevista, contestualmente al nulla osta di cui al comma 1.
4. In caso di interventi, impianti ed opere soggette a valutazione d'incidenza, il nulla osta di cui ai commi 1 e 2, dà atto degli esiti di tale procedura effettuata dalla Regione ed è rilasciato entro il termine previsto all'articolo 88, comma 3, o, nel caso di proroga del termine di cui al comma 2, entro il termine di settantacinque giorni decorrenti dalla richiesta.
SEZIONE III
Patrimonio delle riserve naturali regionali
Art. 53
1. La Regione e gli enti locali compresi nell’area delle riserve naturali regionali possono mettere a disposizione di esse i beni che ritengono necessari per il raggiungimento delle finalità istitutive.
SEZIONE IV
Coordinamento del sistema provinciale e metropolitano delle riserve naturali regionali(131)

Sezione abrogata con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 83.

Art. 54
Coordinamento tra province e città metropolitana per la presentazione delle proposte per la realizzazione di progetti specifici(129)

Articolo abrogato con l.r. 1 agosto 2016, n. 48, art. 83.

Abrogato.

Note del Redattore:

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Lettera inserita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 2.

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Comm a inserito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 4.

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Lett era così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 5.

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Com ma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 6.

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Comm a così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 6.

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Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 99.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 8.

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Paro le così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 8.

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Artico lo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 9.

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Lette ra così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 10.

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Lett era inserita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 10.

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Arti colo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 11.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 12.

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Com ma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 13.

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Comma aggiunto con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 14.

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Parole ag giunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 15.

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Comm a così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 15.

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Co mma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 16.

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Par ole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 16.

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Parole ag giunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 16.

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Nota soppressa .

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Comma cos ì sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 18.

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Par ole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 18.

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Paro le così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 19.

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Lett era inserita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 19.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 19.

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Pa role aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 19.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 20.

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Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 22.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 23.

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Comma aggiunto con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 24.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 25.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 25.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 26.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 27.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 29.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 30.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 31.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 32.

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Parola così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 33.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 34.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 35.

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Parol e aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 36.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 36.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 36.

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Parole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 37.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 37.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 37.

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Parola così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 37.

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Parole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 38.

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Parole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 39.

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Lettera inserita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 39.

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Numero aggiunto con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 39.

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Alinea così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 39.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 41.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 41.

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Comma inserito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 41.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 42.

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Rubrica così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 43.

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Comma aggiunto con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 43.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 44.

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Parola inserita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 45.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 46.

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Parola soppressa con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 47.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 47.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 49.

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Parola così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 49.

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Parole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 49.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 49.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 50.

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Parole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 50.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 50.

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Parola eliminata con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 51.

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Parola così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 51.

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Parola così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 52.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 53.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 54.

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Comma inserito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 54.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 55.

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Parole soppresse con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 55.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 56.

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Parole aggiunte con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 56.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 56.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 57.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 58.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 59.

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Parole soppresse con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 60.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 61.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 62.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 63.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 64.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 65.

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Articolo inserito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 66.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 67.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 68.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 69.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 70.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 71.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 71.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 72.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 73.

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Rubrica così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 74.

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Parole così sostituite con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 74.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 74.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 75.

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Parola così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 76.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 77.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 77.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 78.

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Comma così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 79.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 80.

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Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 81.

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Articolo inserito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 82.

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Lettera abrogata con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 83.

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Articolo abrogato con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 83.

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Comma abrogato con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 83.

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Sezione abrogata con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 83.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 56.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 100.

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Parola così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 100.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 100.

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Parola così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 101.

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Parola soppressa con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 102.

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Parola così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 102.

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Parola così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 103.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 104.

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Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 104.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 105.

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Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 106.

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Parola soppressa con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 108.

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Parola così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 108.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 108.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 109.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 110.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 26.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 29.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 30.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 31.

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Lettera aggiunta con l.r. 7 giugno 2022, n. 16 , art. 3 , comma 1.

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165.Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37, comma 1.

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166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 4.

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167.Parole inserite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 1.

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168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 5.

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169.Parole inserite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 39 , comma 1.

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170.Alinea così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 39 , comma 2.

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171.Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 39 , comma 3.

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172.Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 39 , comma 4 .

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173.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 40 , comma 1.

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174.Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 40 , comma 2.

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175.Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 40 , comma 3.

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176.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 40 , comma 4.

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177.Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 40 , comma 5.

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178.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 40 , comma 6.

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179.Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 41 , comma 1.

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180.Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 41 , comma 2.

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181.Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 42 , comma 1.

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182.Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 42 , comma 2.

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183.Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 42 , comma 3.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 71 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 72 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 72 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 73 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 74 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 75 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 76 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 77 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 77 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 78 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 78 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 79 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 80 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.