Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
CAPO IV
Valutazione di incidenza
Art. 87
Valutazione di incidenza di piani e programmi
1. Gli atti della pianificazione territoriale, urbanistica e di settore e le loro varianti, compresi i piani sovracomunali agricoli, forestali e faunistico venatori e gli atti di programmazione non direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti, qualora interessino in tutto o in parte pSIC e siti della Rete Natura 2000, o comunque siano suscettibili di produrre effetti sugli stessi, contengono, ai fini della valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del d.p.r. 357/1997 , istanza di screening di incidenza secondo i contenuti del format reso disponibile dal settore regionale competente oppure, nei casi di valutazione appropriata, (165) apposito studio volto ad individuare i principali effetti sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.
2. La valutazione d’incidenza di cui al comma 1, è effettuata dalle autorità competenti di cui al presente articolo entro i sessanta giorni successivi all’acquisizione dell’istanza di screening di incidenza o dello studio d’incidenza nei casi di valutazione appropriata da parte della struttura individuata per l’espletamento della relativa istruttoria, secondo l’ordinamento dell’ente competente. Le autorità competenti alla valutazione chiedono una sola volta le integrazioni dello stesso e, in tal caso, il termine di cui al presente comma decorre nuovamente dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste. La pronuncia di valutazione di incidenza contiene, ove necessario, le condizioni d’obbligo predeterminate con deliberazione della Giunta regionale in riferimento sia alle caratteristiche del progetto, sia alle peculiarità del sito della Rete Natura 2000 interessato o, in caso di valutazione appropriata, le necessarie prescrizioni, alle quali il proponente deve attenersi al fine di migliorare le ricadute sull'ambiente delle previsioni dei piani e dei programmi. (166)
3. La Regione è autorità competente per la valutazione d'incidenza:
a) sugli atti di pianificazione e programmazione regionale;
b) sugli atti di pianificazione e programmazione, diversi da quelli di cui alla lettera a), limitatamente alle parti che interessano o possono produrre effetti su p(SIC) e siti della Rete Natura 2000 non compresi nel territorio di competenza dei parchi regionali e nazionali. (95)
4. Per gli atti di pianificazione e programmazione di cui al comma 3, lettera a), che interessano, anche parzialmente, o possono produrre effetti su p(SIC) e siti della Rete Natura 2000 ricadenti in aree protette nazionali, nonché per quelli di cui al medesimo comma, lettera b) ricadenti nelle riserve statali (96), l'ente gestore delle stesse è comunque sentito dalla Regione ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del d.p.r. 357/1997 .
6. L'ente parco regionale e l’ente parco nazionale sono autorità competenti per la valutazione d'incidenza sugli atti di pianificazione e programmazione diversi da quelli di competenza regionale di cui al comma 3, limitatamente alle parti che interessano o che possono produrre effetti su p(SIC) e siti della Rete natura 2000 ricadenti nei territori e nelle aree di rispettiva competenza, come individuate dall'articolo 69, commi 1 e 4. (96)
8. Nei casi di cui all’articolo 73 ter della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza), la valutazione d’incidenza di atti di pianificazione e programmazione, è effettuata nell’ambito del procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS), secondo le procedure previste dal medesimo articolo.
9. Con riferimento agli atti di pianificazione e programmazione come disciplinati dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, commi 9 e 10, del d.p.r. 357/1997 . Nel caso di cui al comma 6 (97) la comunicazione di cui all’articolo 5, comma 9, del medesimo decreto è fatta anche alla Giunta regionale.
10. E’ fatta salva la disciplina a livello nazionale dei procedimenti di valutazione d’incidenza di competenza dello Stato per piani e programmi riferibili al campo di applicazione della normativa statale, comprese le opere destinate alla difesa.
11. Per i piani e i programmi che interessano siti ricadenti in tutto o in parte aree protette nazionali, è comunque sentito l’ente gestore, ai sensi dell’articolo 5, comma 7, del d.p.r. 357/1997 .
Art. 88
Valutazione di incidenza di interventi e progetti (98)
1. I proponenti di interventi o progetti non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti o necessari alla gestione dei siti, ma che interessano in tutto o in parte pSIC e siti della Rete Natura 2000, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano alle autorità competenti di cui al presente articolo, ai fini della valutazione d’incidenza ai sensi all’ articolo 5 del d.p.r. 357/1997 ,istanza di screening di incidenza secondo i contenuti del format reso disponibile dal settore regionale competente oppure, nei casi di valutazione appropriata, (167)un apposito studio volto a individuare i principali effetti sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.
2. L’ente competente all’approvazione di progetti o interventi, ubicati all’esterno di pSIC o di siti della Rete Natura 2000 verifica la sussistenza di possibili incidenze sugli stessi, ai fini dell’eventuale attivazione delle procedure di valutazione di incidenza. In caso di esclusione dell’attivazione di dette procedure, l’ente competente motiva in ordine alle determinazioni assunte.
3. La valutazione d’incidenza è effettuata entro i sessanta giorni successivi all’acquisizione dell’istanza di screening o dello studio d’incidenza nei casi di valutazione appropriata da parte della struttura individuata per l’espletamento della relativa istruttoria secondo l’ordinamento dell’ente competente, e il relativo procedimento si conclude con apposito provvedimento. Le autorità competenti alla valutazione chiedono una sola volta le integrazioni ritenute necessarie. In tal caso il termine decorre nuovamente dalla data di ricevimento delle integrazioni. La pronuncia di valutazione di incidenza contiene, ove necessario, le condizioni d’obbligo predeterminate con deliberazione della Giunta regionale in riferimento sia alle caratteristiche del progetto, sia alle peculiarità del sito della Rete Natura 2000 interessato o, in caso di valutazione appropriata, le necessarie prescrizioni, alle quali il proponente deve attenersi al fine di migliorare ulteriormente l’inserimento ambientale degli interventi previsti, riducendo l’incidenza del progetto o dell’intervento sul sito stesso. (168)
4. Nel caso di interventi e progetti di cui al comma 1, non soggetti a verifica di assoggettabilità o a valutazione di impatto ambientale (VIA), sono autorità competenti per la valutazione d’incidenza:
a) la Regione
1) per gli interventi e progetti di competenza regionale;
2) per gli interventi e progetti, diversi da quelli di cui al numero 1, che interessano, anche parzialmente, siti della Rete Natura 2000 non compresi nel territorio di competenza degli enti parco regionali e dei soggetti gestori delle aree protette nazionali, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno. In caso di siti ricadenti nelle riserve naturali regionali, la Regione esprime la valutazione d’incidenza congiuntamente al provvedimento di nulla osta ove previsto ai sensi dell’articolo 52, comma 4;
b) l’ente parco regionale, per gli interventi e i progetti localizzati in tutto o in parte in pSIC o siti della Rete Natura 2000 ricadenti nei territori e nelle aree di competenza, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno. In tal caso l’ente parco esprime la valutazione d’incidenza congiuntamente al provvedimento di nulla osta ove previsto ai sensi dell’articolo 31, comma 4, in applicazione dei principi di semplificazione;
c) l’ente gestore dell’area protetta nazionale, per gli interventi e i progetti localizzati in tutto o in parte in pSIC o siti della Rete Natura 2000 ricadenti nei territori e nelle aree di competenza, come individuate dall'articolo 69, comma 4, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno. In tal caso l’ente gestore esprime la valutazione d’incidenza congiuntamente al provvedimento di nulla osta ove previsto ai sensi dell’articolo 13 della l. 394/1991 ;
d) i comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nei casi di cui all' articolo 57 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali).
5. Per gli interventi e progetti che interessano, anche parzialmente, siti della Rete Natura 2000 di competenza di enti gestori diversi, la valutazione di incidenza è effettuata dalla Regione, sentiti gli enti gestori interessati.
6. La valutazione di incidenza di progetti sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità o a procedura di VIA, è ricompresa nell’ambito di detta procedura, ed è effettuata, ai sensi dell’articolo 73 quater della l.r. 10/2010 , entro i termini stabiliti per l’adozione dei relativi provvedimenti conclusivi, dalle autorità competenti per le procedure di VIA, come individuate dalla stessa l.r. 10/2010 . In tal caso i progetti presentati sono corredati da apposito studio di incidenza e le relative pronunce contengono, ove necessario, specifiche prescrizioni a cui il proponente deve attenersi al fine di migliorare l’inserimento ambientale degli interventi previsti, riducendo i possibili impatti del progetto o dell’intervento sul sito stesso.
7. Con riferimento agli interventi e ai progetti che interessano i pSIC o i siti della Rete Natura 2000 disciplinati dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, commi 9 e 10, del d.p.r. 357/1997 . La comunicazione di cui all’ articolo 5, comma 9, del d.p.r. 357/1997 , è trasmessa anche alla Giunta regionale nei casi in cui la valutazione di incidenza non è di competenza regionale.
8. È fatta salva la disciplina a livello nazionale dei procedimenti di valutazione d’incidenza di competenza dello Stato per interventi e progetti riferibili al campo di applicazione della normativa statale, comprese le opere destinate alla difesa.
9. Per i progetti e gli interventi che interessano siti ricadenti in tutto o in parte in aree protette nazionali, è comunque sentito l’ente gestore, ai sensi dell’articolo 5, comma 7, del d.p.r. 357/1997 .
Art. 89
Presentazione delle istanze (169) e contenuti minimi dello studio di incidenza. Provvedimento conclusivo
1. Ai fini della valutazione di incidenza di piani e programmi il proponente presenta all’autorità competente, come individuata ai sensi dell’articolo 87, la seguente documentazione: (170)
a) proposta di piano o programma;
b) istanza di screening di incidenza secondo i contenuti del format reso disponibile dal settore regionale competente oppure, nei casi di valutazione appropriata, studio di incidenza avente i contenuti dell’allegato G del d.p.r. 357/1997 e conforme alle linee guida di cui all’articolo 91, comma 1, lettera a). (171)
2. Ai fini della valutazione d’incidenza di progetti e di interventi, il proponente presenta all’autorità competente, come individuata ai sensi dell’articolo 88, la seguente documentazione:
a) elaborati di progetto o di intervento da realizzare;
b) istanza di screening di incidenza secondo i contenuti del format reso disponibile dal settore regionale competente oppure, nei casi di valutazione appropriata, studio di incidenza avente i contenuti dell’allegato G del d.p.r. 357/1997 , e conforme alle linee guida di cui all’articolo 91, comma 1, lettera a). (172)
3. Il procedimento di valutazione d’incidenza si conclude con provvedimento espresso e precede l’atto che approva il piano o il programma o che autorizza il progetto o l’intervento a cui si riferisce.
Art. 90
Forme semplificate e casi di esclusione
1. Nel rispetto delle disposizioni del d.p.r. 357/1997 e dell’articolo 6 della dir. 92/43/CEE “Habitat”, la valutazione di incidenza può essere oggetto di semplificazione per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), a condizione che tali interventi non incidano sulla salvaguardia delle specie per le quali il sito della Rete Natura 2000 è stato individuato, come risultanti dalle eventuali misure di conservazione del sito stesso o dall’eventuale piano di gestione, oppure, in mancanza di questi, dalle schede dati Natura 2000. Tali interventi sono individuati dagli atti di governo del territorio dei comuni, di intesa con la Regione e gli enti gestori competenti, fatta salva l’individuazione di specifici casi di prevalutazione di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c). (173)
2. La Regione e i soggetti gestori competenti, (99) in conformità alla normativa e agli atti di indirizzo nazionali e comunitari, possono individuare nell’ambito dei piani di gestione dei siti ed in relazione alle specificità dei siti stessi:
a) modalità semplificate di predisposizione e di presentazione dell’istanza di screening o di valutazione appropriata di incidenza, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 91; (174)
b) casi di prevalutazione per progetti ed interventi per i quali sia stata valutata ed esclusa la possibilità di incidenze significative. (175)
3. Nel rispetto di quanto previsto dal d.p.r. 357/1997 e dell’articolo 6 della dir. 92/43/CEE “Habitat” sono oggetto di prevalutazione gli interventi e progetti previsti in piani e programmi, a condizione che:
a) la valutazione d’incidenza, effettuata sui piani e programmi, abbia consentito la verifica dell’assenza di incidenze significative dei progetti e degli interventi in relazione al sito interessato;
b) siano conformi al piano o programma approvato ed alle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento di valutazione del piano o programma stesso. (176)
4. La valutazione di incidenza non si effettua (177) per interventi previsti espressamente dalle misure di conservazione o dai piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 ed individuati come direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti stessi, a condizione che osservino le modalità di realizzazione indicate nelle misure di conservazione o nei piani di gestione.
5. La Giunta regionale, con deliberazione, individua altresì le attività agro-silvo-pastorali per le quali si possono applicare modalità semplificate di predisposizione e di presentazione delle istanze di screening o di valutazione appropriata. (178)
Art. 91
Linee guida e indirizzi in materia di valutazione di incidenza
1. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale e comunitaria e dei contenuti di cui all’allegato G del d.p.r. 357/1997 :
a) adotta linee guida ed indirizzi per le modalità di presentazione dell’istanza di screening o di valutazione appropriata, (179) per l’effettuazione della valutazione di incidenza di cui agli articoli 87 e 88, e per l’individuazione delle eventuali misure compensative, in armonia con le specifiche normative di settore e in applicazione dei principi di semplificazione;
b) qualora siano state adottate le specifiche misure di conservazione di cui all’articolo 74, individua indirizzi, criteri ed eventuali procedure semplificate per l’effettuazione della valutazione di incidenza di progetti ed interventi di cui all’articolo 88;
c) con deliberazione, definisce altresì, in base alle tipologie di intervento ed alle caratteristiche dei siti della Rete Natura 2000, casi di prevalutazione (180) o modalità di effettuazione semplificata della valutazione di incidenza, in armonia con le specifiche normative di settore e in applicazione dei principi di semplificazione.
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2 ; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.