Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
SEZIONE VII
Espropriazioni
Art. 43
Espropriazioni e forme di collaborazione tra gli enti parco regionali
1. L’ente parco regionale è autorità espropriante per la realizzazione delle opere da esso realizzate nel perseguimento delle finalità istituzionali ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità), nonché degli interventi di cui all’
articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità “Testo A”).

2. In deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, della l.r. 30/2005 , l’ente parco regionale è autorità espropriante nelle espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private da realizzarsi nel territorio del parco e delle aree contigue al parco medesimo.
3. L’ente parco, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, individua l'ufficio per le espropriazioni, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della l.r. 30/2005 , ovvero può avvalersi dell'ufficio per le espropriazioni costituito presso gli enti locali, previa convenzione con l'ente prescelto.
4. Gli enti parco regionali, nell’ambito delle forme di collaborazione di cui all’articolo 42, possono costituire un ufficio comune per le espropriazioni, ai sensi dell’articolo 21 della l.r. 68/2011 .
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017 , n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2 ; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.