Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
SEZIONE VI
Personale
Art. 40
Direttore del parco
1. Il presidente dell’ente parco nomina il direttore, previa selezione pubblica, nel rispetto delle disposizioni dello statuto, tra soggetti in possesso di laurea magistrale o equivalente in discipline attinenti alle competenze dell’ente parco e con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private.
2. A seguito della nomina di cui al comma 1, il presidente stipula con il direttore un contratto di diritto privato, di durata non superiore a cinque anni e rinnovabile una sola volta.
3. L’ammontare del trattamento economico, onnicomprensivo, è determinato nell’atto di nomina con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, così come definiti dalla Regione Toscana, inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti. Gli emolumenti di riferimento sono specificati con deliberazione della Giunta regionale.
4. Il direttore:
a) attua le deliberazioni del consiglio direttivo;
b) dirige e coordina il personale dell’ente parco, di cui è responsabile;
c) sovrintende al buon andamento degli uffici e dei servizi;
d) predispone il piano della qualità della prestazione organizzativa, di cui all’articolo 37;
e) supporta il consiglio direttivo nella elaborazione degli atti di cui all’articolo 21, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e);
f) supporta il presidente nell’esercizio delle sue funzioni e di quelle ad esso delegate ai sensi dell’articolo 21;
g) esercita le attività di cui all’
articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nel rispetto delle modalità previste dallo statuto e le altre funzioni attribuitegli dallo statuto.

Art. 41
Norme sul personale
1. Ferma restando la disciplina speciale prevista dalla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell’ente per la gestione del “Parco regionale delle Alpi Apuane”. Soppressione del relativo consorzio), al personale dell’ente parco si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico del contratto collettivo nazionale “Regioni ed autonomie locali”.
2. La dotazione organica dell’ente parco è approvata dalla Giunta regionale su proposta del consiglio direttivo nei limiti delle disponibilità di bilancio e tenuto conto delle specificità territoriali del parco.
3. Il consiglio direttivo con regolamento disciplina l’organizzazione dell’ente parco.
Art. 42
Forme di collaborazione fra enti parco
1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di qualità organizzativa di cui all'articolo 37 ed anche in attuazione degli eventuali indirizzi formulati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 44, gli enti parco regionali attuano forme di collaborazione per l’esercizio associato di funzioni di comune interesse, con particolare riferimento alla gestione contabile, all’attività contrattuale, alla gestione ed alla formazione del personale. La Giunta regionale, in coerenza con gli atti della programmazione regionale, può prevedere che le competenti strutture regionali forniscano servizi agli enti parco sulla base di specifiche convenzioni, per il supporto nell’attività di pianificazione e progettazione, per la formazione del personale, per l’elaborazione e la gestione del trattamento economico del personale, per l'attività di gestione amministrativa e contabile nonché per gli acquisti da svolgersi in forma centralizzata e per l’acquisizione di beni e servizi. 35)
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti parco, informate le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori possono individuare, previa intesa fra gli enti stessi, personale per lo svolgimento in comune di specifiche attività di promozione del sistema dei parchi regionali.
3. L’ente parco, su richiesta, può distaccare presso altro ente parco fino a due unità di personale, per particolari esigenze lavorative e per un periodo non superiore ad un anno.
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017 , n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2 ; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.