Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
CAPO V
Norme sulle sanzioni e riduzioni in pristino
Art. 63
Sanzioni amministrative
1. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla normativa vigente, alle violazioni delle norme di cui all’articolo 48, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 600,00 a un massimo di euro 6.000,00. La stessa sanzione si applica altresì alla violazione delle norme contenute nella presente legge, (57) nelle leggi istitutive, nei piani e nei regolamenti dei parchi regionali nonché nei regolamenti delle riserve naturali.
2. Alle violazioni della disciplina delle aree contigue contenute negli atti di cui all’articolo 55, commi 2 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 400,00 ad un massimo di euro 4.000,00.
3. In caso di violazione di altre disposizioni contenute negli atti di competenza dell’ente parco si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00.
4. L’accertamento e la contestazione degli illeciti amministrativi, l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2, sono disciplinate dalla l.r. 81/2000 .
5. All’accertamento degli illeciti amministrativi di cui ai commi 1 e 2, provvedono i soggetti di cui all’articolo 56. All’applicazione delle sanzioni amministrative provvedono rispettivamente:
6. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, sono introitati dall’autorità competente all’applicazione e da questa destinati ad attività inerenti (60) alle finalità dell’area protetta.
7. Qualora ricorra una delle fattispecie di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, e tali fattispecie siano sanzionabili anche ai sensi degli articoli 82 e 84 della l.r. 39/2000 , si applicano esclusivamente la disciplina e le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.
8. Gli enti parco regionali introitano i proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 7, irrogate a seguito di illeciti amministrativi accertati all’interno del territorio del parco e delle relative aree contigue.
Art. 64
Sospensione e riduzione in pristino
1. Ferme restando le sanzioni amministrative di cui all’articolo 63, qualora sia esercitata un’attività in difformità dalle disposizioni della presente legge, dai piani, dai regolamenti e dai piani di gestione dei parchi regionali, dai regolamenti e dai piani di gestione delle riserve naturali, l’autorità competente all’accertamento delle sanzioni dispone l’immediata sospensione dell’attività medesima ed ordina la riduzione in pristino, la risistemazione e l’eventuale ricostituzione dell’assetto morfologico ed idrogeologico e delle specie vegetali ed animali, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell’impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.
2. In caso di inottemperanza all’ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali, si applicano le disposizioni di cui all’
articolo 29, comma 2, della l. 394/1991 . L’ente di gestione dell’area protetta può intervenire ai sensi (61) del medesimo articolo 29, comma 3.

Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017 , n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2 ; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.