Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
CAPO I
Funzioni della Regione, dell’ente parco regionale e degli enti locali
Art. 14
Funzioni della Regione in materia di aree naturali protette (14)
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione di cui all'articolo 12 e individua, nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi degli strumenti della programmazione regionale, il complesso delle aree naturali protette regionali assicurandone la conservazione e la valorizzazione in forma coordinata con le aree protette nazionali e con il sistema della biodiversità; esercita, altresì, le funzioni per l’attuazione coordinata della presente legge.
2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, la Regione, in particolare:
a) istituisce, con legge regionale, anche su proposta delle province o della città metropolitana e dei comuni, i parchi regionali e gli enti di diritto pubblico preposti alla loro gestione, previa la verifica di coerenza di cui all'articolo 12, comma 4, lettera b) (135);
b) nomina il presidente, il consiglio direttivo ed il collegio regionale unico dei revisori dei conti dei parchi regionali;
c) approva lo statuto dei parchi regionali;
d) adotta e approva il piano integrato per il parco ed approva il regolamento dei parchi regionali;
f) sovrintende e vigila sull’attuazione della presente legge e degli obiettivi della programmazione regionale, con particolare riferimento alla realizzazione degli interventi previsti negli strumenti di programmazione di cui all'articolo 12;
g) esercita attività di indirizzo, coordinamento, verifica e controllo sull’amministrazione dei parchi regionali;
h) può procedere alla nomina di un commissario straordinario ed all’esercizio dei poteri sostitutivi, ai sensi dell’articolo 44;
i) formula gli indirizzi e le priorità per la gestione coordinata delle aree naturali protette regionali e del sistema regionale della biodiversità di cui all’articolo 5;
l) istituisce le riserve naturali regionali, anche sulla base dell'individuazione dei territori proposta dalle province o dalla città metropolitana previa la verifica di coerenza di cui all'articolo 12, comma 4, lettera b) (135), in conformità con gli indirizzi dettati dagli atti della programmazione regionale e con le previsioni del PIT con valenza di piano paesaggistico di cui all’ articolo 88 della l.r. 65/2014 ;
m) indica le finalità specifiche, le forme e le modalità di gestione nonché le modalità di finanziamento del sistema delle riserve naturali regionali, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale;
n) approva il regolamento della riserva;
o) può mettere a disposizione dei parchi regionali e delle riserve naturali regionali i beni necessari per il raggiungimento delle loro finalità istitutive;
p) può partecipare ad organismi associativi per lo svolgimento di attività funzionali alle attività istituzionali in materia di aree protette e di biodiversità, nei limiti delle disponibilità di bilancio;
q) effettua ogni altra funzione o attività ad essa riservata ai sensi della presente legge e della normativa nazionale di riferimento.
3. La Regione esercita, attraverso le strutture regionali allo scopo preposte, le funzioni amministrative relative alla gestione delle riserve naturali regionali, ivi compreso il rilascio del nulla osta e delle autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico, di cui all'articolo 52, e realizza gli interventi in conformità agli atti di programmazione regionale, fatto salvo quanto previsto all'articolo 12, comma 4, lettera c) (136).
4. La Regione esercita altresì le funzioni ad essa attribuite dall’articolo 9, comma 4, dall’articolo 11, comma 6, dall’articolo 12, commi 3 e 4, (137)e dall’articolo 14, commi 2 e 5, della l. 394/1991 , in materia di parchi nazionali.
Art. 15
Istituzione e funzioni dell’ente parco per la gestione del parco regionale
1. Con la legge regionale istitutiva del parco di cui all’articolo 18, la Regione provvede all’istituzione di un ente, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di seguito denominato “ente parco”, a cui è affidata la gestione del medesimo parco.
2. L’ente parco, svolge, in particolare, le seguenti funzioni e attività:
a) adotta lo statuto del parco regionale di cui all’articolo 26;
b) predispone la proposta di piano integrato per il parco di cui all’articolo 27 e la relativa proposta di regolamento di cui all’articolo 30;
c) adotta il budget economico (186) ed il bilancio di esercizio del parco regionale di cui all’articolo 35;
d) rilascia il nulla osta e le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico di cui all'articolo 31; (15)
e) svolge attività di sorveglianza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dai titoli II e III, dal piano integrato, dal regolamento e dal piano di gestione;
h) fornisce alla Regione i dati e le informazioni ai fini del monitoraggio e dell’aggiornamento dell’Atlante dei servizi di cui all’articolo 62;
i) accerta gli illeciti amministrativi di cui all’articolo 63;
l) applica ed irroga le sanzioni di cui all’articolo 63;
m) realizza gli interventi, relativi ai progetti specifici per i parchi regionali, ammessi ai contributi comunitari, statali o regionali secondo quanto previsto all’articolo 12;
m bis) può realizzare, previa stipula della convenzione di avvalimento di cui alla lettera f), gli interventi relativi ai progetti specifici per le riserve regionali e siti della Rete Natura 2000 di cui al comma 2, lettera f), ammessi ai contributi comunitari, statali o regionali, in conformità agli atti della programmazione regionale di cui all'articolo 12 e presenta alla Regione la relazione di cui all'articolo 46, comma 4; (16)
n) dispone la sospensione e la riduzione in pristino di cui all’articolo 64;
o) svolge le altre funzioni attribuite dalla normativa regionale.
Art. 16
Funzioni delle Province e della città metropolitana in materia di aree naturali protette (17)
1. Le province e la città metropolitana, assicurando il coinvolgimento degli altri enti locali interessati, svolgono funzioni propositive per l’istituzione, la programmazione e la gestione delle riserve naturali e dei parchi regionali sul territorio di competenza e partecipano, nelle forme e nei modi di cui al comma 2, alla gestione delle riserve naturali istituite, in conformità ai criteri e agli indirizzi regionali di cui all’articolo 12.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, le province e la città metropolitana:
a) presentano alla Regione, con cadenza triennale, anche d'intesa con i comuni territorialmente interessati, le proposte di individuazione dei territori in cui istituire parchi regionali e riserve naturali, ai fini della verifica di coerenza (139)delle stesse, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera b) (140);
b) partecipano, alla definizione del regolamento di cui all’articolo 50 delle riserve ricadenti sul proprio territorio, mediante la presentazione di proposte, formulate d'intesa con i comuni territorialmente interessati, nella fase di avvio del procedimento;
c) possono mettere a disposizione dei parchi regionali e delle riserve naturali i beni necessari per il raggiungimento delle loro finalità istitutive;
d) possono partecipare, mediante la presentazione di proposte ed il finanziamento di specifici progetti, alla definizione ed all'attuazione degli obiettivi definiti dagli atti della programmazione regionale, finalizzati allo sviluppo del sistema delle riserve regionali, secondo quanto previsto dal documento operativo di cui all’articolo 12.
Art. 17
Funzioni dei comuni in materia di aree naturali protette (18)
1. I comuni, nell’ambito del proprio territorio, possono proporre direttamente alla Regione, oppure d'intesa con la provincia o con la città metropolitana, i territori da individuare per l’istituzione di nuove aree naturali protette regionali indicandone le finalità, i principali aspetti di interesse ambientale, le modalità di gestione, in coerenza con le previsioni della programmazione regionale.
2. Oltre alle funzioni di cui al comma 1, i comuni:
a) per gli aspetti di loro competenza, collaborano con la provincia o con la città metropolitana, alla predisposizione delle proposte per la definizione del regolamento di cui all'articolo 16, comma 2, lettera b);
b) possono partecipare, mediante la presentazione di proposte ed il finanziamento di specifici progetti, alla definizione e all'attuazione degli obiettivi degli atti della programmazione regionale finalizzati allo sviluppo del sistema delle riserve regionali, secondo quanto previsto dal documento operativo di cui all’articolo 12;
c) svolgono attività di sorveglianza, per il tramite della competente polizia municipale, sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dai piani e dai regolamenti dei parchi regionali, dai regolamenti delle riserve naturali;
d) accertano gli illeciti amministrativi di cui all’articolo 63;
e) possono mettere a disposizione dei parchi regionali e delle riserve naturali regionali i beni necessari per il conseguimento delle loro finalità istitutive.
3. I comuni, singoli o associati, nelle forme previste dal titolo III della l.r. 68/2011 , previa convenzione di avvalimento con la Regione ed in conformità agli atti di programmazione e di indirizzo regionali:
a) svolgono le attività operative connesse alla gestione delle riserve naturali regionali e dei siti della Rete Natura 2000 di cui all'articolo 12, comma 4, lettera c) (141), in coerenza con gli strumenti della programmazione e agli atti di indirizzo regionale e presentano la relazione di cui all'articolo 46, comma 4 (141);
b) realizzano, nell'ambito delle attività di cui alla lettera a) gli interventi relativi ai progetti specifici ammessi ai contributi comunitari, statali o regionali, secondo quanto previsto dal documento operativo di cui all'articolo 12.
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017 , n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2 ; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.