CAPO II
Art. 126
“
3. Nella previsione riferita alle cave di cui al comma 2, il piano costituisce stralcio del piano regionale delle attività estrattive di cui alla
legge regionale 3 novembre 1998, n. 78
(Testo unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili). Il piano ha efficacia di dichiarazione di utilità, urgenza e indifferibilità per gli interventi in esso previsti.
”.
Art. 127
Art. 128
“
1. Il rilascio dei titoli abilitativi e delle autorizzazioni relativi ad interventi, impianti ed opere nelle aree soggette al piano del parco e, in attesa di detto piano, nel territorio di cui all’articolo 1, comma 3, è subordinato al preventivo nulla osta dell’ente parco. Sono altresì soggetti
al nulla osta dell’ente parco le attività di cava in area contigua. A tal fine si applicano le disposizioni
di cui all’
articolo 31 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e
valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla
l.r. 24/1994 , alla
l.r. 65/1997 , alla
l.r. 24/2000 ed alla
l.r. 10/2010 ).
”.
Art. 129
2. Al
comma 6 dell’articolo 22 della l.r. 65/1997 , dopo le parole: “il personale trasferito” sono inserite le seguenti: ”ai sensi del comma 5 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della l.r /2015”.
Art. 130
“
Art. 28 - Risistemazione ambientale in relazione alle attività di cava
1. Nei casi di cui all’
articolo 64 della l.r. 30/2015 , in relazione alle attività di cava,
oltre a quanto disposto da detta norma, è ordinata, altresì, la risistemazione ambientale, comprensiva dell’assetto definitivo delle discariche.
”.
Art. 131
“
1. Fino alla data di entrata in vigore del piano e del regolamento del parco, approvati ai sensi dell’
articolo 111 della l.r. 30/2015 , si applicano le norme di cui ai seguenti commi.
”.
“
5. Entro le aree contigue destinate ad attività di cava risultanti dalla cartografia allegata, si applica la deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 1997, n. 298 (Parco Alpi Apuane.
L.r. 52/1994 , adempimenti art. 1. Riperimetrazione aree A2).
”.
“
7. Fino all’approvazione del piano del parco, ai fini del rilascio del nulla osta di cui all’articolo 20, il parco verifica che gli interventi aventi ad oggetto le modalità estrattive e le risistemazioni ambientali siano realizzati in modo uniforme in tutti i perimetri risultanti dalla cartografia allegata alla presente legge.
”.