Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
CAPO I
Modifiche alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi)
Art. 124
Modifiche all’articolo 13 della l.r. 24/1994
1. I commi da 1 a 4 dell’articolo 13 della l.r. 24/1994 sono abrogati.
2. Il comma 6 dell’articolo 13 della l.r. 24/1994 è sostituito dal seguente:
“
6. Nelle aree contigue al parco, le disposizioni del piano integrato del parco regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, concernenti la materia urbanistica ed edilizia, nonché quelle attuative dello statuto del PIT con valenza di piano paesaggistico di cui all’
articolo 88 della l.r. 65/2014 , si sostituiscono alle disposizioni difformi contenute negli strumenti
urbanistici degli enti locali competenti.
”.Art. 125
Modifiche all’articolo 26 della l.r. 24/1994
1. La rubrica dell’articolo 26 della l.r. 24/1994 è sostituita dalla seguente: “
Gestione dei beni della Tenuta di San Rossore
”.2. I commi 1 e 2 dell’articolo 26 della l.r. 24/1994 sono abrogati.
3. Il comma 3 dell’articolo 26 della l.r. 24/1994 è sostituito dal seguente:
“
legge 8 aprile 1999, n. 87
3. L’ente parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli gestisce i beni della Tenuta di San Rossore, di proprietà della Regione Toscana, secondo le norme della

(Disposizioni relative alla Tenuta di San Rossore), della
legge regionale 17 marzo 2000, n. 24 (Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza) e della
legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla
legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”).
”.4. I commi da 3 bis a 3 quinquies dell’articolo 26 della l.r. 24/1994 sono abrogati.
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017 , n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2 ; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.