Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
CAPO II
Consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità e osservatorio toscano per la biodiversità
Art. 9
Consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità
1. La consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità, di seguito denominata “consulta”, già istituita ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree protette di interesse locale), è organo di supporto tecnico-scientifico della Giunta regionale per l’attuazione della presente legge e, in generale, per la tutela degli aspetti naturalistici e della biodiversità.
2. Nell’ambito delle materie di cui al comma 1, la consulta esprime pareri obbligatori con riferimento a:
a) atti dirigenziali, deliberazioni della Giunta regionale e proposte di deliberazioni al Consiglio regionale finalizzati all’attuazione coordinata di direttive e regolamenti comunitari, leggi e regolamenti statali;
b) istituzione e classificazione delle aree naturali protette regionali, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, nonché modifiche alle perimetrazioni delle stesse;
c) contenuti degli strumenti della programmazione regionale in materia di aree protette e di tutela della biodiversità; (5)
d) contenuti del piano unico integrato per il parco regionale e del regolamento del parco di cui rispettivamente agli articoli 27 e 30, del regolamento delle riserve naturali regionali di cui all’articolo 49 e dei piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 di cui all’articolo 77; (5)
e) predisposizione e aggiornamento dell’elenco dei geositi di interesse regionale di cui all'articolo 95;
f) predisposizione e aggiornamento dell’elenco regionale degli alberi monumentali di cui alla
l. 10/2013 , ai sensi dell'articolo 99;

g) individuazione delle componenti del sistema regionale della biodiversità di cui all’articolo 5, nonché modifiche alla perimetrazione delle stesse. (151)
h) definizione delle misure di conservazione, di cui al titolo III, per la tutela del sistema di cui all’articolo 5;
i) deliberazioni di Giunta regionale di cui all’articolo 102, comma 2, in materia di servizio volontario di vigilanza ambientale di cui al titolo V;
l) definizione di linee guida in attuazione della normativa (6) nazionale di recepimento delle direttive comunitarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), in materia di monitoraggio dello stato di conservazione di specie ed habitat tutelate ai sensi della presente legge e di attuazione delle direttive stesse.
3. La consulta altresì:
a) rilascia pareri nelle materie di sua competenza, anche su richiesta delle strutture regionali competenti, degli enti parco regionali, degli enti gestori delle aree protette nazionali, nonché degli enti locali che svolgono attività di gestione nelle aree protette e nelle componenti del sistema regionale della biodiversità disciplinate dalla presente legge; (5)
b) formula proposte in materia di sperimentazione, di ricerca scientifica, di informazione ambientale e di educazione allo sviluppo sostenibile;
c) fornisce consulenza e supporto scientifico alla Giunta regionale per le attività della Regione nell’ambito:
1) del Santuario Pelagos, istituto ai sensi dell’accordo internazionale ratificato con
legge 11 ottobre 2001, n. 391 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre 1999);

2) di specifiche intese con le autorità nazionali in materia di biodiversità;
3) dell’attuazione della presente legge.
4. La consulta si avvale, ove necessario, della collaborazione dei comitati scientifici degli enti parco regionali di cui all’articolo 25, con i quali si coordina e coopera per lo scambio e la condivisione delle conoscenze e dei dati disponibili nelle materie di competenza.
5. La consulta ed i comitati scientifici degli enti parco regionali svolgono altresì funzioni di supporto tecnico-scientifico all’osservatorio toscano per la biodiversità di cui all’articolo 11.
Art. 10
Costituzione e funzionamento della consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità
1. La consulta è nominata dal Presidente della Giunta regionale in applicazione della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).
2. La consulta è presieduta dall’assessore regionale competente per materia, ed è composta da esperti particolarmente qualificati nelle discipline inerenti la protezione ambientale, la gestione delle aree protette e la tutela delle biodiversità, come di seguito indicato:
a) tre membri designati congiuntamente dalle associazioni ambientaliste, individuate per la concertazione di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ), tra quelle riconosciute ai sensi dell'
articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), operanti nel territorio regionale; (7)

b) sei membri designati congiuntamente dalle università degli studi della Toscana, ciascuno dei quali esperto, rispettivamente, nei seguenti ambiti disciplinari:
1) scienze naturali;
2) scienze ambientali;
3) scienze geologiche;
4) scienze biologiche e biologia marina;
5) scienze agrarie e forestali e botanica;
6) zoologia e veterinaria;
c) tre membri designati congiuntamente dagli organismi di gestione dei parchi regionali e nazionali della Toscana;
d) un membro designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;
e) un membro designato dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
f) un membro esperto designato dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT);
g) due membri di cui uno in rappresentanza delle province e della città metropolitana ed uno dei comuni, designati dal Consiglio delle autonomie locali di cui all’articolo 66 dello Statuto della Regione Toscana;
h) un membro designato dalla direzione marittima di Livorno;
i) un membro esperto in biologia marina designato dai centri studi e istituti di ricerca di natura privata operanti senza fini di lucro (ONLUS), riconosciuti quali partner della Regione Toscana negli elenchi relativi alla rete della biodiversità marina approvati con deliberazione della Giunta regionale;
l) un membro designato congiuntamente dalle associazioni agricole, forestali e zootecniche individuate per la concertazione di cui all'articolo 3, comma 2, della l.r. 1/2015 ed operanti nel territorio regionale; (7)
m) un membro designato congiuntamente dalle associazioni venatorie operanti nel territorio regionale, individuato nell'ambito delle discipline di cui alla lettera b), numeri 1), 5) e 6), esperto in gestione ecosostenibile della fauna selvatica. (7)
m bis) un membro designato congiuntamente dalle associazioni di categoria di cui all'articolo 5, comma 10, della l.r. 66/2005 . (163)
3. Il Presidente della Giunta regionale può provvedere alla costituzione della consulta non appena sia pervenuta almeno la metà delle designazioni.
4. I componenti della consulta cessano dalla carica alla scadenza della legislatura, ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 5/2008 .
5. Il membro della consulta che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive, decade dall’incarico. La decadenza è pronunciata dal Presidente della Giunta regionale, che provvede altresì alla sostituzione con altro membro designato con le modalità di cui al comma 2. Si procede analogamente in caso di dimissioni o di decesso di un membro della commissione.
6. Ai membri della consulta spetta un gettone di presenza per ogni giorno di riunione nella misura di euro 30,00, oltre al rimborso spese nella misura prevista per i dirigenti regionali.
7. Alle riunioni della consulta possono essere invitati a partecipare esperti dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana (IZSLT) e rappresentanti delle amministrazioni locali o di altri enti pubblici eventualmente interessati.
8. Per l’esercizio delle competenze di cui all’articolo 9, comma 2, lettera i), la consulta è integrata da due rappresentanti del servizio volontario di vigilanza ambientale, designati dal tavolo di coordinamento di cui all'articolo 102, comma 3, a tale scopo convocato. (8)
9. La Giunta regionale, con deliberazione, definisce le modalità di funzionamento della consulta.
10. I componenti della consulta di cui all’articolo 3 della l.r. 49/1995 cessano dalla carica alla scadenza della legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 11
Osservatorio toscano per la biodiversità
1. L’osservatorio toscano per la biodiversità, di seguito denominato “osservatorio”, individuato nella struttura regionale competente in materia di biodiversità, esercita, in attuazione della strategia nazionale per la biodiversità, degli atti di indirizzo del MATTM, nonché della strategia regionale per la biodiversità contenuta negli strumenti della programmazione regionale (9) di cui all’articolo 12, funzioni per la raccolta, il coordinamento e lo scambio di informazioni e di dati con le autorità statali competenti in merito:
a) alle azioni finalizzate alla conservazione delle specie e degli habitat terrestri e marini di interesse conservazionistico;
b) al monitoraggio dello stato di conservazione delle specie ed habitat di cui alla lettera a).
2. L’osservatorio, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, cura altresì l’implementazione e l’aggiornamento del sistema informativo regionale del patrimonio naturalistico toscano di cui all’articolo 13.
3. Nell’ambito delle attività di cui al comma 1, l’osservatorio si avvale delle informazioni e dei dati forniti dagli enti parco, dagli organismi istituiti dalla Giunta regionale o previsti da progetti internazionali, dagli enti locali per quanto di competenza, nonché dei report annuali sul monitoraggio delle specie, degli spiaggiamenti e degli avvistamenti di mammiferi marini e tartarughe marine predisposti nell’ambito del Santuario Pelagos di cui all’articolo 9, comma 3, lettera c), numero 1). (10)
4. La Giunta regionale, tramite l'osservatorio, promuove intese con i soggetti competenti nelle materie e negli ambiti di riferimento finalizzate all’esercizio coordinato delle attività di cui al comma 1.
5. L’osservatorio predispone annualmente una relazione sulle attività svolte e la Giunta regionale la trasmette al Consiglio regionale.
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017 , n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2 ; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.