Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
CAPO II
Disposizioni transitorie del titolo III in materia di biodiversità e geodiversità
Art. 115
Disposizioni transitorie sulla vigenza (120) degli allegati della l.r. 56/2000
1. Fino all’approvazione degli elenchi di cui all’articolo 83, restano in vigore gli allegati A, B e C della l.r. 56/2000 . A tali allegati continuano ad applicarsi le disposizioni della l.r. 56/2000 .
Art. 116
Disposizioni transitorie per la verifica dei siti di interesse regionale
1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, anche di concerto con gli enti locali interessati, sottopone a verifica i siti di interesse regionale individuati dall’allegato D della l.r. 56/2000 , valutando la loro ascrivibilità ad una delle tipologie previste dagli articoli 2 e 6 della presente legge e predispone la relativa proposta di deliberazione da inviare al Consiglio regionale per l’approvazione.(121)
2. In esito alla verifica di cui al comma 1:
a) il Consiglio regionale, con deliberazione da approvarsi entro novanta giorni dal ricevimento della proposta della Giunta regionale di cui al comma 1, individua i siti di interesse regionale da proporre quali SIC o ZPS, ai sensi dell’articolo 73;
b) la Giunta regionale, anche sulla base di proposte delle province e della città metropolitana formulate d’intesa con i comuni, individua e propone al Consiglio regionale l'istituzione di nuove aree protette con riferimento ai siti di interesse regionale; (122)
3. I siti di interesse regionale che all’esito della valutazione di cui al comma 1, non presentino i requisiti per essere inseriti nel sistema regionale delle aree protette o nella rete ecologica regionale, possono ricevere specifica tutela nell’ambito degli strumenti della pianificazione territoriale degli enti competenti.
4. Fino all’istituzione delle aree protette di cui al comma 2, lettera b), restano fermi i siti di interesse regionale individuati dall’allegato D della l.r. 56/2000 , ai quali continua ad applicarsi la disciplina prevista dalla medesima legge.
Art. 117
Disposizioni transitorie per la verifica degli habitat naturali di interesse regionale
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, di concerto con gli enti locali interessati e con gli enti parco, sottopone a verifica gli habitat naturali di interesse regionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g) della l.r. 56/2000 ed elencati nell’allegato A della medesima legge, valutando la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 82 e ne predispone la proposta di riconoscimento al Consiglio regionale.
2. In esito alla verifica di cui al comma 1:
a) il Consiglio regionale, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell’articolo 83, individua gli habitat naturali da riconoscere ai sensi dell’articolo 82;
b) la Giunta regionale, entro centottanta giorni successivi a decorrere dall’adozione della deliberazione di cui alla lettera a), adotta le misure di conservazione di cui all’articolo 83, comma 2.
3. Fino all’approvazione della deliberazione di cui al comma 2, lettera a), restano fermi gli habitat individuati nell’allegato A della del Consiglio regionale 11 marzo 2014, n. 26 (Individuazione dei geotopi di importanza regionale ai sensi dell’articolo 11, comma 1 della legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 “Norme per la conservazione e tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche. Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 . Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 ”), ai quali continua ad applicarsi la disciplina prevista dalla l.r. 56/2000 .
Art. 118
Disposizioni transitorie sui procedimenti di valutazione di incidenza
1. Ferme restando le disposizioni relative al trasferimento della titolarità delle funzioni contenute nella l.r. 22/2015 , i procedimenti di valutazione di incidenza, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla data di entrata in vigore dell'articolo 57 della l. 221/2015 , sono completati dagli enti competenti al momento dell’avvio del procedimento e secondo le disposizioni vigenti a tale momento. (123)
2. Fino all’approvazione della deliberazione di cui all’articolo 90, comma 5, si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 28 ottobre 2011, n. 916 (L.R. 56/2000 , art. 15, comma 1 septies - Definizione dei criteri per l’applicazione della valutazione di incidenza).
Art. 119
Disposizioni transitorie per la verifica dei geotopi
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, di concerto con le province, la città metropolitana o i soggetti gestori dei territori di cui all’articolo 2, comma 2, sottopone a verifica i geotopi di cui all’articolo 11 della l.r. 56/2000 come individuati all’allegato A della del.c.r. 26/2014, valutando:
a) l’esistenza di particolari condizioni e rilievo di emergenze, tali da richiedere l’istituzione di riserve naturali regionali, di cui all’articolo 4;
b) l’inserimento nell’elenco dei geositi di importanza regionale di cui all’articolo 95.
2. La Giunta regionale, anche sulla base di proposte delle province e della città metropolitana formulate d’intesa con i comuni, individua e propone al Consiglio regionale l'istituzione di nuove riserve naturali regionali o l’inserimento nell'elenco dei geositi. (124)
3. Fino al completamento della verifica di cui al comma 1, sono confermati i siti geologici individuati nell’allegato A della del. c.r. 26/2014, ai quali continua ad applicarsi la disciplina prevista dalla l.r. 56/2000 .
Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017 , n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2 ; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.