Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30
Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 25 marzo 2015
CAPO I
Disposizioni generali sul patrimonio naturalistico-ambientale regionale
Art. 1
Oggetto della legge
1. La presente legge detta disposizioni per la conservazione, la valorizzazione e la promozione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale, di cui è riconosciuto il valore per le generazioni presenti e future e di cui devono essere assicurate le condizioni di riproduzione, la sostenibilità degli usi e la durevolezza.
2. Il patrimonio di cui al comma 1, nelle sue componenti essenziali, è costituito:
a) dal sistema regionale delle aree naturali protette, come individuato all’articolo 2, comma 1;
b) dal sistema regionale della biodiversità, come individuato dall’articolo 5.
3. Rappresentano altresì valori riconosciuti del patrimonio naturalistico ambientale regionale:
a) gli alberi monumentali di cui alla
legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani);

b) le specie di flora e di fauna di cui agli articoli 78, 79 e 80 e gli habitat naturali e seminaturali di cui agli articoli 81 e 82;
c) i geositi di interesse regionale di cui all’articolo 95.
4. Ai fini del comma 1, la presente legge, nel quadro della normativa statale di riferimento:
a) disciplina in forma coordinata le funzioni della Regione, degli enti locali e degli altri enti in materia di istituzione, organizzazione e gestione delle aree protette naturali regionali e del sistema della biodiversità toscana;
b) definisce le misure e gli strumenti per la valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale regionale assicurandone la corretta fruizione da parte dei cittadini;
c) individua le forme di partecipazione delle comunità locali ai processi di pianificazione e di gestione sostenibile delle aree protette naturali regionali e del sistema della biodiversità toscana;
d) dispone le modalità di diffusione e di circolazione omogenea delle informazioni relative alle singole componenti del patrimonio naturalistico ambientale;
e) disciplina le misure di protezione della flora spontanea e delle specie animali tutelate ai sensi della presente legge che costituiscono elementi essenziali della biodiversità presente nel territorio regionale, anche in attuazione della normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria e di ratifica delle convenzioni internazionali;
f) applica e promuove forme di gestione ambientale idonee a realizzare l’equilibrio tra l’ambiente naturale e le attività antropiche;
g) persegue la conservazione delle specie di fauna selvatica e l’incremento della biodiversità, promuovendo programmi, progetti e modalità di gestione idonei al conseguimento ed al mantenimento di densità ottimali per la coesistenza fra le specie e sostenibili per le attività antropiche.
4 bis. La gestione dei territori ricompresi nei sistemi di cui al comma 2, nel rispetto delle finalità di tutela e conservazione naturalistica, è volta, in particolare, alla promozione delle attività produttive eco compatibili, con specifico riferimento al recupero ed alla valorizzazione delle attività tradizionali, artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali e sociali, del turismo naturalistico e del tempo libero. (4)
5. Le disposizioni della presente legge si applicano ai parchi regionali fatte salve le diverse discipline contenute nelle rispettive leggi regionali istitutive.
Art. 2
Sistema regionale delle aree naturali protette
1. Il sistema regionale delle aree naturali protette è l’insieme dei territori costituito dai parchi regionali e dalle riserve naturali regionali istituiti e disciplinati ai sensi della presente legge, nel quadro dei principi di cui alla
legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).

2. Il sistema regionale delle aree protette concorre alla formazione di un sistema integrato delle aree naturali protette della Toscana, unitamente:
a) alle aree naturali protette terrestri e marine, istituite nel territorio regionale ai sensi della
l. 394/1991 e
della
legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare);



b) ai parchi istituiti ai sensi dell’
articolo 114, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2001”).

3. Al fine di assicurare una gestione sinergica dei territori ricadenti nel sistema integrato di cui al comma 2, la Regione promuove l'interazione ed il coordinamento delle politiche regionali e nazionali e attua forme di cooperazione e di intesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) e con gli enti gestori delle aree protette nazionali, anche attraverso la stipula di accordi di programma quadro e di patti territoriali di cui all’
articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

4. Gli ambiti territoriali di cui al comma 1, costituiscono parte integrante degli strumenti della pianificazione territoriale regionale di cui alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e concorrono alla programmazione regionale.
Art. 3
Parchi regionali
1. I parchi regionali, di seguito denominati “parchi”, sono sistemi territoriali che, per il loro particolare valore naturale, scientifico, storico-culturale e paesaggistico, necessitano di una gestione unitaria al fine di assicurare le migliori condizioni per:
a) la conservazione, il ripristino e il miglioramento dell’ambiente naturale e degli habitat naturali e seminaturali nonché la salvaguardia delle specie vegetali e animali selvatiche, anche tramite gli interventi necessari a conseguire o ripristinare equilibri faunistici ottimali;
b) la preservazione e il corretto utilizzo delle risorse naturali presenti, con particolare riferimento alla biodiversità ed alla geodiversità;
c) lo sviluppo di attività economiche ecosostenibili;
d) la conservazione e valorizzazione dei valori paesaggistici e storico-culturali.
2. L’istituzione dei parchi di cui al comma 1 persegue, in particolare, le finalità di cui all’
articolo 1, comma 3, della l. 394/1991 .

Art. 4
Riserve naturali regionali
1. Le riserve naturali regionali sono territori che, per la presenza di particolari specie di flora o di fauna, o di particolari ecosistemi o emergenze geologiche e geomorfologiche naturalisticamente rilevanti, devono essere organizzati in modo da garantire la conservazione dei valori naturalistici e paesaggistici anche legati alla permanenza di paesaggi agricoli e pascolivi.
2. L’istituzione delle riserve naturali di cui al comma 1 persegue, in particolare, le finalità di cui all’
articolo 1, comma 3, della l. 394/1991 .

Art. 5
Sistema regionale della biodiversità
1. Il sistema regionale della biodiversità è l’insieme delle aree soggette a disciplina speciale in quanto funzionali alla tutela delle specie ed habitat di interesse conservazionistico ed è costituito da:
a) siti appartenenti alla rete ecologica europea, denominata “Rete Natura 2000”, istituiti ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, comunemente denominata direttiva “Habitat”, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (versione codificata), comunemente denominata direttiva “Uccelli” e in attuazione del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna);
b) proposti siti di importanza comunitaria (pSIC) di cui all’
articolo 2, comma 1, lettera m bis), del d.p.r. 357/1997 ;

c) aree di collegamento ecologico funzionale, di cui all’
articolo 2, comma 1, lettera p), del d.p.r. 357/1997 , nonché gli altri elementi strutturali e funzionali della rete ecologica toscana, individuata dal piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico, di cui all’articolo 88 della l.r. 65/2014 ;

d) zone umide di importanza internazionale, riconosciute ai sensi della Convenzione di Ramsar ratificata con
decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971), come individuate all’articolo 8.

2. Le aree e i territori che compongono il sistema regionale della biodiversità costituiscono parte integrante degli strumenti della pianificazione territoriale regionale di cui alla l.r. 65/2014 e concorrono alla programmazione regionale.
Art. 6
Siti della Rete Natura 2000. Proposti siti di importanza comunitaria (pSIC)
1. La Rete Natura 2000 di cui all'articolo 5, comma 1 lettera a), è una rete ecologica europea coerente, istituita ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della dir. 92/43/CEE “Habitat”, e costituita da:
a) siti di importanza comunitaria (SIC), riconosciuti con decisione della Commissione europea per ogni regione biogeografica che, ai sensi dell’
articolo 3, comma 2, del d.p.r. 357/1997 saranno designati quali zone speciali di conservazione (ZSC);

b) zone di protezione speciale (ZPS), istituite ai sensi degli articoli 3, paragrafo 2, lettera a) e 4, paragrafo 1, della dir. 2009/147/CE “Uccelli”.
2. I pSIC, sono aree individuate dalla Regione e trasmessi dal MATTM alla Commissione europea, ai fini dell’inserimento negli elenchi definitivi dei SIC.
Art. 7
Aree di collegamento ecologico funzionale ed elementi strutturali e funzionali della rete ecologica toscana
1. Le aree di collegamento ecologico funzionale e gli altri elementi funzionali e strutturali di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), sono finalizzati a garantire la continuità fisico-territoriale ed ecologico-funzionale fra gli ambienti naturali e la connettività fra popolazioni di specie animali e vegetali. Esse assicurano la coerenza del sistema regionale della biodiversità e del sistema regionale delle aree naturali protette e, in un’ottica di reciproca funzionalità, concorrono a garantire la conservazione del patrimonio naturalistico regionale di cui all’articolo 1, comma 1.
Art. 8
Zone umide di importanza internazionale
1. Le zone umide di importanza internazionale, sono le zone umide che, in applicazione della Convenzione di Ramsar, sono incluse nell'elenco previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971).

Note del Redattore:
Arti colo prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 7. Poi l'articolo è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017 , n. 15 , art. 99.
Comma prima sostituito con l.r. 1 agosto 2016, n. 48 , art. 21. Poi il comma è così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 107.
166. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 37 , comma 2; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 4.
168.Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 38 , comma 2 ; poi parzialmente modificato con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.